Esse costituiscono l'oggetto del Regolamento pubblicato in G.U. n. 290/2022 con il D.P.R. n. 191/2022.
Con
Tra le modifiche introdotte dal Regolamento, si riporta il nuovo art. 14-bis («Conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato»).
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1. Al raggiungimento della maggiore età, al minore straniero non accompagnato titolare del permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e a-bis), può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico. Per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al primo periodo, è richiesto il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La richiesta del parere di cui al comma 1 è presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, ed è corredata da:
3. Fatta salva la valutazione del caso concreto, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione». |