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15 dicembre 2022
L’espressa richiesta dei coeredi è presupposto dell’assegnazione congiunta di immobili non divisibili
Nei casi di scioglimento della comunione ereditaria, è in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, qualora non vi sia il loro consenso.
La Redazione
L'attore conveniva in giudizio i parenti della moglie deceduta per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria. Il Tribunale adito, disponeva lo scioglimento della comunione assegnando determinati beni all'attore ed altri, congiuntamente, ai convenuti. La sentenza prendeva atto della non comoda divisibilità dei beni, che impediva una omogenea distribuzione degli stessi tra i coeredi, così che occorreva fare applicazione della previsione di cui all'art. 720 c.c., anche con attribuzione in maniera congiunta a più condividenti.
 
Confermata la decisione in sede d'appello, i convenuti ricorrono in Cassazione lamentando che i beni, accertati come non comodamente divisibili, non potrebbero essere assegnati congiuntamente a loro in assenza di una specifica richiesta che vada in questa direzione. Il Giudice, che avrebbe dovuto procedere alla vendita una volta falliti i tentativi di conciliazione, avrebbe quindi esercitato un potere discrezionale non consentito in questa fattispecie.
 
Con ordinanza n. 36736 del 15 dicembre, la Suprema Corte accoglie il ricorso enunciando il seguente nuovo principio di diritto:
«Nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza dei condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota; analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l'inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l'attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell'interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro».
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