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16 dicembre 2022
Bancarotta fraudolenta: dall'inadempimento di obbligazioni tributarie e previdenziali deve derivare il dissesto (o un suo aggravamento)
La fattispecie ex art. 223, comma secondo, n. 2, Legge fall., si realizza non solo quando le omissioni causano il dissesto, ma anche quando ne determinano un aggravamento.
La Redazione
La Corte d'Appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado che aveva accertato la penale responsabilità dell'imputato, riqualificava la condotta di bancarotta fraudolenta documentale impropria in bancarotta semplice documentale, e confermava la condanna in ordine al delitto di bancarotta societaria dovuta ad operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2, Legge fall..
 
Contro questa decisione, l'incolpato ricorre in Cassazione, lamentando, tra più motivi, che i Giudice del merito non avrebbe tenuto conto di una circostanza fondamentale, ovvero che egli è stato nominato amministratore quando la società era già inattiva; il fallimento, dunque, si sarebbe verificato lo stesso, mancando un nesso causale tra l'omesso pagamento dei tributi ed il dissesto societario. Inoltre, viene contesta la mancata riqualificazione del reato di bancarotta societaria in bancarotta semplice per grave imprudenza.
 
Con sentenza n. 47376 del 15 dicembre, la Suprema Corte dichiara le censure fondate e ed accoglie così il ricorso.
 
Il delitto ex comma 2 art. 223 cit., a forma libera, può essere integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge nel quale il fallimento è evento di danno. La fattispecie si realizza non solo «quando la situazione di dissesto trova la sua causa nelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento». E nella categoria rientra senz'altro il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria.
 
Dunque, l'omissione consistente nell'inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali deve avere carattere sistematico, esteso, e consistenza tale da causare il dissesto o determinarne l'aggravamento. Nel caso di specie, tuttavia, le sentenze di merito non chiariscono quale sia il debito maturato nel periodo di amministrazione dell'imputato a fronte del complessivo debito preesistente, tanto più che la società aveva cessato l'attività da «qualche tempo», cosicché l'inattività potrebbe aver escluso o ridotto il sorgere di ulteriori doveri previdenziali e tributari.
 
In ordine all'entità dell'aggravamento possono trarsi indicazioni anche rispetto al dolo della condotta di bancarotta societaria. Quanto al criterio di colpevolezza, il dissesto è, nella fattispecie astratta in esame, solo l'effetto materiale di una condotta volontaria avente ad oggetto l'operazione, non essendo richiesta l'intenzionalità diretta a produrre il medesimo. Proprio questo è il discrimen fra le due ipotesi previste dall'art. 223 cit.: dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte perché «nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa». Nel primo caso trattasi dunque di dolo specifico, mentre nel secondo di dolo generico.
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