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19 dicembre 2022
Sulla notifica tramite indirizzo PEC non inserito nel pubblico registro IPA

L'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto.

La Redazione

In una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un'intimidazione di pagamento, la società ricorrente lamenta la nullità della notificazione in quanto eseguita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione utilizzando l'indirizzo non presente nel pubblico registro IPA.

Nelle sue argomentazioni, la CTP Roma richiama anzitutto l'indirizzo secondo cui in tema di notifica dell'avviso di accertamento, l'uso di un indirizzo PEC non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità, che in base ai principi viene sanata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto.
Tuttavia, tale orientamento è stato superato con la sentenza n. 15979/2022 con cui le SS.UU. hanno precisato che «l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto».

Applicando quanto detto al caso di specie, è da escludere che l'indirizzo utilizzato dall'Ufficio per la notifica dell'avviso di accertamento, sebbene non presente nel pubblico registro IPA, abbia potuto generare incertezze, poiché il contribuente ha effettivamente proposto tempestiva e immediata impugnazione, sanando ogni eventuale irregolarità.
Pertanto, la CTP Roma rigetta il ricorso con sentenza n. 12993 del 21 novembre 2022.

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