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Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo telematico, n. 112/2020 emesso dal Tribunale di Lanciano in data 02 marzo 2020 e pubblicato in pari data nel procedimento recante il n. 228/2020R.G., notificato mediante servizio postale in data 11 giugno 2020, veniva ingiunto alla sig.ra N. R. il pagamento, in favore della (omissis) Srl (omissis), della somma di euro 19.699,61, oltre interessi come da domanda, e spese della procedura monitoria liquidate in euro 540,00 per onorari ed euro 145,50 per esborsi oltre accessori come per legge.
La sig.ra N.R. ha proposto opposizione sostenendo il difetto di prova circa la sussistenza del credito, la nullità della clausola di determinazione degli interessi e delle penali, chiedendone riduzione ex art. 1284 e la violazione del divieto di anatocismo.
Ha inoltre eccepito il difetto di condizione di procedibilità per mancato esperimento della mediazione
La convenuta si è costituita chiedendo termine per esperire la mediazione e nel merito contestando l’avversa domanda.
Dopo la pronuncia sulla concessione della provvisoria esecutorietà le parti sono state rimesse dinanzi all’ufficio di mediazione per l’avvio della procedura obbligatoria; successivamente alla parte convenuta, onerata, è stato chiesto di provare l’avvio tempestivo della procedura, assegnando termine di giorni venti per il deposito dell’istanza di avvio e riservando ordinanza. L’opposta, nel termine, ha prodotto l’istanza di avvio della mediazione datata 25/01/2021, da cui tuttavia non era possibile evincere la data di presentazione all’organismo, quindi li giudizio è stato rinviato per la verifica di questo incombente all’udienza del 06/12/2021. Neppure in tale udienza è stata prodotta prova del
tempestivo invio, quindi la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all’udienza del 04/07/2022. Questa udienza si è tenuta mediante trattazione scritta, ed al suo esito il giudizio è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art 190 c,p,c,.
Motivi della decisione
In primo luogo va rilevato che l’eccezione di difetto di procedibilità per mancato avvio della procedura di mediazione è stata sollevata nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi in un momento in cui la sussistenza di tale condizione di procedibilità non è richiesta.
L’art. 5 del DL 28/2010 è chiaro nello stabilire al comma 4 lett. a) che i commi 1bis e 2 (che prevedono la mediazione come condizione di procedibilità) non si applicano nei procedimento per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Quindi questa statuizione fissa in epoca successiva all’emanazione dei provvedimenti ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c. il momento in cui insorgerà l’esigenza di concretizzare la condizione di procedibilità.
Ciò posto, l’eccezione assume rilievo in quanto reiterata dopo la concessione della provvisoria esecutorietà.
Al riguardo va rilevato che l’opponente indica il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione come perentorio, ma tale perentorietà non è prevista da alcuna norma.
La parte onerata dell’avvio, comunque, non ha fornito la prova dell’avvio tempestivo entro l’udienza a tanto prefissa.
Solo con le note di trattazione per l’udienza di precisazione delle conclusioni l’opposta ha allegato un documento in formato pdf riproducente il testo di una p.e.c. con cui risulta l’invio di molteplici istanze di avvio della mediazione, di cui due intestate a N.R..
L’ordinanza che aveva disposto l’avvio della mediazione è datata 18 gennaio 2021 e risulta comunicata il 22 gennaio 2021 ai difensori dell’opposta.
Quindi stando alle risultanze del menzionato documento l’istanza, depositata il 27/01/2021 sarebbe tempestiva.
Tale produzione tuttavia non è utilizzabile ai fini della presente decisione, perché tardiva, posto che il giudizio va deciso allo stato degli atti esistente al momento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e la parte interessata non ha motivato alcuna ragione del R.rdo né ha chiesto rimessione in termini.
Si ritiene quindi decisivo ai fini del presente giudizio l’orientamento stabilito da Cass 40035/2021 secondo cui ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.
Al riguardo, va rilevato che seppure parte opposta, riportandosi alla comunicazione del 31/05/21 dell’organismo Rimedia (allegata alle note di trattazione scritta per l’udienza del 07/06/2021) che fissava al 5/7/21 l’incontro in mediazione, con ciò deduceva la causa a sé non imputabile, non risulta avere dato ulteriore seguito all’istanza neppure nelle more del successivo rinvio disposto fino al 06/12/2021 in modo da rendere possibile lo svolgimento della procedura entro tale data.
Ne consegue che va dichiarata l’improcedibilità della domanda e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la tabella allegata al DM147/2022 per le fasi studio € 919 - introduttiva € 777 e decisionale € 1700, ridotte del 50% per ammissione della parte opponente al patrocinio a spese dello Stato, in cui favore andrà eseguito il pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l’improcedibilità della domanda d’ingiunzione
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 112 2020 , R.G. n. 228 2020 , del 02.03.2020 emesso dal Tribunale di Lanciano già provvisoriamente esecutivo;
- Condanna (omissis) SRL a al pagamento delle spese di lite nell’ammontare di € 1.698,00 per compensi (così ridotto ex art. 130 DPR 115/2022, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA e ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva