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29 dicembre 2022
Il caso processuale: la compiuta giacenza interrompe la prescrizione
È valido il decreto ingiuntivo se, a seguito dell'invio della raccomandata di messa in mora, la debitrice opposta non ritira i documenti nel termine di trenta giorni dall'avviso di giacenza?
La Redazione
L’oggetto del processo: prescrizione contratti bancari

ilcaso

Con decreto ingiuntivo, la società beta, in qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti della società alfa, aveva ingiunto a Tizia il pagamento della somma a titolo di esatto adempimento del contratto di apertura di credito a uso rotativo stipulato da Tizia con la società cedente. A seguito dell'ingiunzione, Tizia proponeva opposizione in Tribunale, eccependo, tra i vari motivi, la prescrizione del diritto di credito della società opposta.

La normativa risolutiva

legislazione

La disposizione ex art. 1335 c.c. prevede che la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. La norma pone una presunzione di conoscibilità dell'atto, necessaria per porre un punto fermo nella problematica dell'effettivo momento di conoscenza di un atto da parte del suo destinatario. 
Premesso ciò, se il creditore invia una diffida al debitore per ottenere un pagamento, quest'atto interrompe il decorso della prescrizione, per cui il relativo termine inizia a decorrere da capo a partire dal giorno successivo al ricevimento dell'atto stesso. La raccomandata si considera ricevuta nel momento in cui arriva a conoscenza del destinatario.  In pratica, la raccomandata si considera ricevuta nel momento in cui il portalettere – non trovando nessuno a casa – lascia nella cassetta l'avviso di comunicazione della giacenza, con l'invito a ritirare la busta all'ufficio postale. L'atto si considera comunque conosciuto, benché non ritirato, e produce ugualmente i suoi effetti giuridici.
La procedura

esempio

La compiuta giacenza è prevista dalla legge italiana, per quanto riguarda la spedizione di raccomandate, di cartelle esattoriali e di atti giudiziari, che non vengono ritirati dai destinatari. Per evitare che le comunicazioni siano inefficaci, infatti, il Legislatore ha stabilito che, entro un termine temporale si possano considerare ad ogni modo ricevute. Per quanto riguarda le normali raccomandate, più precisamente, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l'ufficio postale per il ritiro. L'originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto. La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2016, n. 17204). In sintesi, quando la lettera o altra comunicazione spedita a mezzo posta giunge all’indirizzo del destinatario ma questi non la ritira, si presume che sia venuta a conoscenza del medesimo, con ogni conseguenza di legge anche relativamente al decorso della prescrizione; il ritorno al mittente “per compiuta giacenza”, pertanto, non inficia la validità e l’efficacia della spedizione, salvo prova contraria da parte del destinatario.

La soluzione del giudice

ildiritto

Secondo il giudicante, la circostanza che Tizia sino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione in merito alla chiusura del contratto di finanziamento né relativamente al calcolo del dovuto era stata smentita dalla documentazione prodotta in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione dalla società beta. Difatti, la società convenuta aveva provato di aver inviato una prima richiesta di pagamento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 19 giugno 2008, cui erano state seguite le altre due lettere raccomandate con avviso di ricevimento del 6 aprile 2009 e del 20 ottobre 2014. La notifica delle tre suindicate raccomandate si era perfezionata per compiuta giacenza, non essendosi Tizia premurata di ritirarle nel termine di trenta giorni dall'avviso di giacenza. Ne segue che il termine di prescrizione era stato efficacemente interrotto, operando in questo caso la presunzione di conoscenzaexart. 1335 c.c., in quanto Tizia non aveva in alcun modo provato di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia delle raccomandate pervenute al proprio indirizzo. In conclusione, l'opposizione è stata rigettata.

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