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30 dicembre 2022
In assenza di un conto corrente condominiale, l’amministratore può dimostrare di aver anticipato delle somme di tasca sua?

Risposta negativa dalla Cassazione: in tal caso, infatti, non può dirsi con esattezza se i pagamenti effettuati dall'amministratore derivino da fondi propri di quest'ultimo ovvero da fondi di natura condominiale.

La Redazione

L'odierno ricorrente dichiarava di essere stato amministratore di condominio e di avere anticipato una data somma a favore del condominio, chiedendone inutilmente la restituzione.
Per tale motivo, chiedeva e otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme anticipate, ma il Condominio proponeva opposizione eccependo che l'amministratore non aveva tenuto una contabilità regolare, non avendo aperto il conto corrente condominiale, con conseguente impossibilità per i condomini di verificare i movimenti eseguiti dall'amministratore.
L'opposizione veniva rigettata, ma su appello del Condominio il Tribunale riformava la decisione osservando come non sussistesse alcuna prova dell'esborso effettuato dall'amministratore dal proprio conto e che l'assenza di un conto corrente condominiale ostacolava la verifica dei movimenti effettuati.
Contro tale decisione, l'amministratore di condominio propone ricorso per cassazione.

Con l'ordinanza n. 37476 del 22 dicembre 2022, la Cassazione dichiara il ricorso infondato, affermando che il giudizio del Tribunale sull'assenza della prova del credito si basava sul fatto che mancasse un conto corrente del condominio dal quale verificare effettivamente la contabilità, dunque non poteva con esattezza dirsi se i pagamenti effettuati dall'amministratore derivassero o meno da fondi propri di quest'ultimo ovvero da fondi di natura condominiale.
Il Tribunale, in sostanza, aveva considerato che gli esborsi erano stati effettuati dall'amministratore stesso, ma aveva ritenuto allo stesso tempo tale fatto non idoneo a dimostrare la sua pretesa creditoria poiché non era chiaro se essi fossero stati effettuati con i soldi personali del medesimo o con quelli del condominio, senza una contabilità dalla quale poter distinguere i fondi dell'uno e quelli dell'altro.
Anche per questa ragione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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