
Inutili secondo i Giudici di merito i collegamenti ipertestuali inseriti dal difensore a un file unico anziché ai singoli verbali di causa.
L'odierno ricorrente proponeva opposizione contro il decreto con cui la Corte d'Appello aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di una certa somma a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata di un processo, ritenendo infondata la sua richiesta di maggiorazione del 30% delle spese processuali per la redazione degli atti in modalità...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
A.P. ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Consigliere delegato presso la Corte d’appello di Napoli aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento dell’importo di € 800,00, a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo svoltosi in due gradi dinanzi al tribunale di Benevento e alla Corte d’appello di Napoli.
Il Collegio di merito ha ritenuto congrua la somma liquidata a titolo di indennizzo, ma ha giudicato infondata la richiesta di maggiorazione del 30 % delle spese processuali per la redazione degli atti in modalità telematica ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, considerato il fatto che, riguardo al ricorso monitorio, tramite i links inseriti negli scritti difensivi si accedeva unitariamente a tutti i verbali di causa redatti nei diversi gradi di giudizio, ma non distintamente ai verbali di ciascuna udienza e ai provvedimenti adottati e che neppure i collegamenti ipertestuali inseriti nel ricorso in opposizione avevano offerto alcun apporto allo studio del procedimento, richiamando elementi documentali che non avevano influito sulla decisione.
La cassazione del decreto è chiesta da A.P. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
2. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione sulla richiesta di liquidazione della maggiorazione delle spese per la redazione degli atti con modalità telematiche, sostenendo che il giudice distrettuale avrebbe incomprensibilmente escluso tale maggiorazione anche per il giudizio di opposizione, benché si discutesse solo delle spese della fase monitoria.
Il motivo è infondato.
E’ senz’altro corretto quanto espone il ricorrente circa la non pertinenza delle valutazioni espresse dal giudice distrettuale in merito alle modalità di redazione degli atti dell’opposizione, discutendosi non della maggiorazione sui compensi dell’intero giudizio (o di tale ultima fase, conclusasi peraltro con la condanna alle spese dell’opponente), ma solo di quelli della fase monitoria.
La pronuncia è tuttavia chiara nell’evidenziare le ragioni del rigetto della richiesta di maggiorazione per la fase monitoria, avendo dichiarato che la creazione di collegamento ipertestuale ad un unico documento informatico contenente tutti i verbali di causa era risultato di minore utilità rispetto alla creazione di collegamenti ai singoli verbali di causa e a ciascun provvedimento adottato, con argomentazione che appare chiara e non contraddittoria, rispetto del precetto contenuto nell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c..
1. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 3, L. 89/2001, 13, comma 6, L. 247/2012 e 4, comma 1 bis, D.M.55/2014, sostenendo che sia il ricorso monitorio che quello in opposizione erano stati redatti con modalità che consentivano la navigazione e la ricerca testuale all’interno degli atti e dei documenti allegati, non essendo necessario che i collegamenti ipertestuali rimandassero ai singoli verbali o ai provvedimenti giudiziali redatti direttamente a verbale, costituendo il documento depositato in formato digitale la copia conforme ai verbali di causa rilasciata dalla cancelleria. Infondatamente la Corte di merito avrebbe respinto la richiesta di maggiorazione per i procedimenti di equa riparazione poiché ispirati a regole di snellezza e semplicità.
Il motivo è infondato.
L’art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
La norma chiede al giudice di valutare l’effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione (Cass. 15572/2022).
Ciò detto, deve effettivamente ritenersi che la particolare snellezza del procedimento monitorio ex L. 89/2001 non osti al riconoscimento della maggiorazione.
L’art. 4, comma 1 bis, non contempla alcuna esclusione per tipologie di controversie, essendo innegabile che anche nella fase monitoria è di norma indispensabile l’esame degli atti del procedimento presupposto, la cui consultazione può essere significativamente agevolata dalla creazione di collegamenti che rinviino ai documenti posti a sostegno della domanda.
Tuttavia, essendo l’aumento discrezionale ed orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore, va rilevato che, nella specie, la Corte di merito ha ritenuto non utile il collegamento ad un file unico, anziché ai singoli verbali di causa, esprimendosi nel senso che le modalità di redazione del ricorso non avevano agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni, con valutazione di merito insindacabile in cassazione, e che giustificava – anche da sola - il rigetto della richiesta dell’aumento (cfr., in fattispecie identica: Cass. 15572/2022).
Il ricorso è quindi - respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Il presente giudizio è esente dal raddoppio del contributo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 550,00,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.