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30 dicembre 2022
Cosa accade se il giudice non si pronuncia sulla liquidazione del compenso dell’avvocato per il giudizio di opposizione intrapreso nel suo interesse?

I Giudici di legittimità affermano che il mancato regolamento delle spese cui il giudice avrebbe dovuto provvedere non si sottrae alle regole generali previste dagli artt. 91 e 92 c.p.c. ed integra un vizio di omessa pronuncia.

La Redazione

L'avvocato proponeva opposizione al decreto di liquidazione dei suoi onorari in materia di patrocinio a spese dello Stato, lamentando la violazione del D.M. n. 55/2014 in virtù del quale i giudizi in materia di modifica delle condizioni di separazione personale fra coniugi rientrano nella volontaria giurisdizione e, stante il valore indeterminabile, la natura e l'oggettiva complessità della lite, chiedeva la rideterminazione dei compensi in ragione dello scaglione superiore. Il Presidente della Corte d'Appello accoglieva parzialmente l'opposizione, liquidando però un compenso inferiore rispetto allo scaglione indicato dall'avvocato.
Per questo motivo, quest'ultimo si rivolge alla Suprema Corte.

Con l'ordinanza n. 37835 del 27 dicembre 2022, la Corte di Cassazione dichiara innanzitutto che nel caso concreto il provvedimento impugnato non era sceso al di sotto dei minimi tariffari previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione e dunque esso si sottrae al sindacato di legittimità, precisando che l'importo liquidato era stato dimezzato in forza dell'applicazione dell'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, rientrando la scelta del giudice tra il minimo e il massimo nella sua discrezionalità.
Ciò posto, i Giudici accolgono il secondo motivo di ricorso, con il quale l'avvocato lamentava l'omessa pronuncia del Giudice di merito sul riconoscimento e sulla liquidazione delle spese e degli onorari del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, trattandosi di giudizio autonomo che soggiace anch'esso alle norme processuali in tema di riconoscimento e liquidazione delle spese e dei compensi del professionista. Come rilevano gli Ermellini, infatti, il mancato regolamento delle spese cui il giudice avrebbe dovuto provvedere non si sottrae alle regole generali previste dagli artt. 91 e 92 c.p.c..
Segue la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto.

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