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2 gennaio 2023
Borse di studio per i cassazionisti: legittimo il limite di età apposto ai bandi di Cassa Forense

La ratio è infatti quella di “sostenere” e non di “favorire” i giovani professionisti, presumendo che essi, proprio per via dell'età, abbiano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

La Redazione

Il ricorrente affermava di aver ottenuto l'iscrizione all'Albo degli avvocati cassazionisti e di essere venuto a conoscenza del bando con cui Cassa Forense aveva manifestato l'intenzione di concedere delle borse di studio a tutti coloro che avessero l'idoneità professionale, avessero partecipato al corso cassazionisti organizzato dal CNF e avesse un'età inferiore ad anni 45.
Il ricorrente si trovava in possesso di tutti i requisiti tranne l'ultimo, quello dell'età, dunque, ritenendo la clausola immediatamente escludente, ne deduceva l'illegittimità perché violava il divieto di discriminazione per ragioni di età.

Con il parere n. 2057 pubblicato il 21 dicembre 2022, il Consiglio di Stato respinge il suddetto ricorso proposto dall'avvocato, chiarendo che sussiste una discriminazione diretta quando una persona sia trattata in modo meno favorevole rispetto ad un'altra che versa in una situazione analoga, occorrendo in tal senso verificare se tale disparità possa essere giustificata in vista dell'art. 4, paragrafo 1, o dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.
Il menzionato art. 6 prevede infatti che la disparità di trattamento in ragione dell'età non costituisca discriminazione quando sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima nell'ambito del diritto nazionale, disparità che arriva a comprendere anche la fissazione di un'età massima ai fini dell'assunzione.
Con riferimento al caso concreto, il Consiglio di Stato rileva che la clausola censurata riguarda l'accessibilità a un bando per l'assegnazione di un beneficio economico, il che non incide in alcun modo né sull'occupazione, né sulle condizioni di lavoro del ricorrente. Inoltre, la fissazione dell'età risponde a una logica di Cassa Forense finalizzata a sostenere l'avvio dell'attività dei giovani professionisti iscritti, e in particolare di quelli che abbiano un'età inferiore ai 40 anni. Tale scelta, come rileva il Collegio, rientra nel margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al momento della scelta degli obiettivi di politica sociale da perseguire nonché delle misure da adottare in funzione dei medesimi.
La fissazione dell'età risponde, nel caso specifico, alla ratio di “sostenere” e non di “favorire” i giovani professionisti, presumendo che essi, proprio per via dell'età, abbiano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il Collegio esprime parere che sia respinto il ricorso.