
…e non dalla notifica del provvedimento stesso all'interessato.
L'attuale ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente emesso dal Commissariato a seguito del decreto penale di condanna per la violazione ex art. 186 cds. In particolare, il ricorrente lamentava che nel provvedimento impugnato era stata indicata come data di decorrenza della revoca quella...
Svolgimento del processo
1. L’odierno ricorrente R.B. propose, innanzi il Tribunale di Trento, opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente emesso dal commissariato di governo per la provincia autonoma di Trento in data 13 gennaio 2015, a seguito del decreto penale di condanna per la violazione di cui all’art. 186, commi 1 e 2, C.d.S., assunto dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano e divenuto esecutivo in data 5 novembre 2014.
Riferì in premessa il ricorrente che: a) in data 16 febbraio 2014 era rimasto coinvolto in un incidente stradale, a seguito del quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare della patente, essendo stato trovato in stato di ebbrezza; b) in data 17 febbraio 2016 gli era stata notificata l’ordinanza datata 13 gennaio 2015 con cui veniva disposta la revoca della patente con decorrenza dalla data di notifica dell'ordinanza.
Il ricorrente lamentò in particolare:
- che nel provvedimento impugnato era stata indicata come data di decorrenza della revoca quella della notifica del provvedimento medesimo, anziché quella di accertamento del reato;
- che il provvedimento medesimo non aveva comunque tenuto conto del precedente periodo in cui la patente stessa era stata sospesa.
2. Costituitasi regolarmente l'Amministrazione per resistere al ricorso, il Tribunale di Trento, con sentenza n. 914/2016 del 28 settembre 2016, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarò l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui essa prevedeva la decorrenza della revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento, anziché dal giorno di accertamento del fatto, condannando altresì l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Affermò il giudice di prime cure che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il termine triennale di cui al disposto di cui all’art. 219, comma 3-ter, C.d.S. (“Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.”) non poteva essere fatto decorrere dal definitivo accertamento del reato, in tal modo omettendo di considerare il precedente periodo durante il quale la patente era stata comunque sospesa.
3. Proposto appello dal commissariato di governo per la provincia autonoma di trento, con sentenza del 17 ottobre 2017 la Corte d’Appello di Trento accolse il gravame, dichiarando compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nel disattendere l’interpretazione seguita dal giudice di prime cure, la Corte –dopo aver evidenziato l’assenza di contestazioni in ordine all’applicabilità della sanzione- venne ad affermare:
- che la locuzione “data di accertamento del reato” doveva essere riferita letteralmente all’accertamento operato dal giudice penale, dal momento che presupposto per l’applicazione della sanzione è l’accertamento del fatto di reato, riservato, appunto, all’autorità giudicante;
- che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure, le sanzioni della sospensione e della revoca non potevano considerarsi caratterizzate da natura e funzione unitaria, in quanto la prima mirerebbe solo ad impedire l’impiego della patente mentre la seconda determinerebbe un effetto privativo del medesimo documento abilitativo;
- che argomento a favore dell’interpretazione adottata era costituito dalla considerazione per cui l’eventuale durata ultratriennale del procedimento penale avrebbe impedito l’adozione del provvedimento di revoca.
4. Avverso tale sentenza R.B. ha proposto ricorso.
5. Fissata per la decisione all’adunanza del 16 marzo 2022 -in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria- la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, disponendo altresì che il ricorrente provvedesse alla notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato, la quale è rimasta intimata.
6. Il ricorrente, che ha depositato memoria, ha ottemperato all’ordine procedendo alla notifica a mezzo PEC in data 17 maggio 2022.
Il MINISTERO DELL'INTERNO è rimasto intimato.
7. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
8. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del primo motivo
Motivi della decisione
1. Il ricorso si articola in due motivi
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione del disposto di cui all’art. 219, comma 3- ter, C.d.S.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale abbia escluso la necessità di computare, nel termine triennale di revoca della patente, il precedente periodo di sospensione della patente medesima, ed argomenta invece nel senso dell’unitarietà funzionale delle due sanzioni, prospettando anche il contrasto della contraria interpretazione con il disposto di cui agli artt. 3, 24, 111 Cost., e sollecitando la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Il ricorrente, ulteriormente -pur senza fare della questione autonomo motivo di impugnazione- lamenta la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha collegato l’efficacia della revoca della patente -e la decorrenza del correlato periodo triennale di divieto di conseguire un nuovo documento abilitativo- dal definitivo accertamento del fatto in sede giurisdizionale penale, e non dalla commissione dell’illecito.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione del giudice di prime cure di disporre la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
2.1. Il ricorso è fondato, ma l’accoglimento necessita di una serie di puntualizzazioni relative all’ambito, e quindi all’oggetto dell’impugnazione del provvedimento di revoca.
2.2. Sia il ricorso sia il provvedimento impugnato, infatti, operano una sovrapposizione tra profili che debbono invece essere necessariamente tenuti distinti.
Occorre, infatti, considerare separatamente il profilo della decorrenza degli effetti del provvedimento di revoca -aspetto, questo, che è connesso all’individuazione del momento in cui la revoca medesima assume i caratteri dell’esecutività- dal ben distinto aspetto del criterio da adottare per il computo del periodo triennale per tutta la durata del quale, ex art. 219, comma 3-ter, C.d.S., non è possibile conseguire una nuova patente di guida.
Detta distinzione assume rilievo in quanto il secondo profilo appena evidenziato -cui si connette quello della necessità o meno di computare il c.d. “presofferto” derivante dal precedente provvedimento di sospensione della patente- concerne non il provvedimento di revoca in sé -del tutto indipendente da tale aspetto e, comunque, sempre necessario anche ai fini della stabilizzazione degli effetti cautelari della sospensione- quanto l’eventuale provvedimento di diniego al rilascio di un nuovo documento abilitativo alla guida, qualora detto provvedimento di diniego si fondi sul mancato decorso del suddetto triennio, in virtù dei criteri secondo i quali il periodo in questione è stato computato.
2.3 I riflessi di questa ricostruzione sistematica sul caso in esame sono evidenti, sol che si consideri che -come si desume anche dalla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata (pag. 4)- l’odierno ricorrente ebbe ad impugnare il provvedimento amministrativo di revoca nella parte in cui esso stabiliva la decorrenza degli effetti della revoca della data di notifica del provvedimento medesimo, laddove ogni deduzione relativa ai criteri di computo del triennio ex art. 219, comma 3-ter, C.d.S. avrebbero potuto assumere rilevanza solo a fronte di un successivo provvedimento di diniego del rilascio di una nuova patente.
L’ambito della cognizione devoluta al giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, quindi, non poteva che essere limitato all’unico profilo concretamente oggetto dell’impugnazione, e cioè la legittimità o meno del provvedimento impugnato nella parte in cui esso collegava la propria efficacia alla data della notifica, esulando per contro dall’impugnazione aspetti -come, appunto, la decorrenza (non dell’efficacia del provvedimento di revoca, bensì) del periodo triennale ostativo al rilascio di un nuovo documento abilitativo alla guida- che non costituivano contenuto del provvedimento di revoca.
2.4. Chiarito, quindi, lo specifico profilo oggetto dell’impugnazione, devono ritenersi fondate le doglianze del ricorrente in ordine alla individuazione della data di efficacia della revoca, seppur non nei termini da esso invocati.
La decisione impugnata -come del resto il provvedimento di revoca- non sembra aver tenuto conto, infatti, della necessaria distinzione tra l’esecutività del provvedimento e la sua notifica all’interessato.
L’esecutività del provvedimento, infatti, non poteva che essere connessa alla sua sola adozione, producendosi per ciò solo l’effetto della revoca della patente, e non alla sua notifica, non deponendo in tale ultimo senso neppure il disposto di cui all’art. 224, comma 2, C.d.S., il quale si limita a prevedere l’obbligo di comunicazione del provvedimento, ma non subordina l’efficacia di quest’ultimo alla comunicazione medesima, ed evidente essendo che, diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che ogni ritardo nella notifica del provvedimento (come nel caso di specie) venga ad incidere sulla sua efficacia.
Un conto, tuttavia, è l’efficacia del provvedimento di revoca, la quale non può che scaturire dalla sua adozione da parte dell’autorità amministrativa sul presupposto della condanna penale, altro -ben distinto- conto è l’individuazione della decorrenza del periodo triennale ostativo al rilascio di una nuova patente.
Questa Corte, invero, ha già affrontato la tematica, affermando testualmente:
“La revoca oggetto del giudizio di opposizione costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale [nella specie per guida in stato di ebbrezza] comminata (a norma dell'art. 222 del CdS) dal Giudice penale, e concretamente applicata (a norma dell'art. 224, comma 2 CdS) dall'autorità amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili.
Orbene, il provvedimento di "revoca" della patente non viene, dunque, materialmente in esistenza prima che il Giudice penale lo pronunci [altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di "sospensione provvisoria" della patente]; e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.
La revoca della patente è, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall'autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato.
Non vale, dunque, richiamare - al fine di affermare, come fa la sentenza impugnata, che la revoca della patente decorre dalla data della commessa accertata violazione - l'art. 219, comma 3 ter del CdS, trattandosi di norma che non attiene all'istituto della revoca pronunciata dal giudice penale, e che non è diretta a disciplinare la decorrenza dei suoi effetti.
Tale norma non àncora il periodo dilatorio (prima del quale la nuova patente non può essere conseguita) al provvedimento di revoca, ma all'accertamento del reato.
Pertanto, stabilire cosa l'art. 219, comma 3 ter, CdS intenda per "accertamento del reato" serve ad individuare da quale momento vada calcolato il triennio prima del quale la nuova patente non può essere rilasciata, ma non a stabilire da quando decorra la revoca della precedente patente (che costituisce l'oggetto del giudizio de quo).” (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 13508 del 20/05/2019 - Rv. 654046 - 01)
Appare, quindi, non corretta la ricostruzione interpretativa seguita dalla Corte d’appello di Trento, sia nella parte (in particolare la pag. 6 della motivazione) in cui la stessa ha ritenuto sovrapponibili il profilo del momento di efficacia della revoca con il profilo della decorrenza del periodo triennale, sia nella parte in cui non ha espressamente affrontato quello che era lo specifico profilo di illegittimità dedotto in relazione al provvedimento impugnato, e cioè la declaratoria di sua decorrenza dalla data di notifica.
Quanto al primo aspetto, allora, non può che ribadirsi l’autonomia tra il momento di efficacia del provvedimento di revoca rispetto alla individuazione del momento di decorrenza del triennio ex art. 219, comma 3-ter, C.d.S.
Quanto al secondo aspetto, invece, non può che ribadirsi che l’efficacia esecutiva della revoca è automaticamente connaturata alla sua adozione e non può essere né anticipata (postulando la revoca la pronuncia della sentenza penale di condanna) né posticipata ad un incombente come la notifica del provvedimento medesimo, da ciò emergendo, sotto tale profilo, la fondatezza del ricorso.
2.5. Come già esplicitato in precedenza, esulano invece dall’ambito dell’impugnazione gli altri profili connessi sia, appunto, alla individuazione del momento di decorrenza del triennio ex art. 219, comma 3-ter, C.d.S., sia alla necessità o meno di computare il c.d. “presofferto”, conseguente alla precedente sospensione, in quanto tali profili assumono rilevanza solo a fronte di un provvedimento di diniego al rilascio di una nuova patente che si fondi sul mancato decorso del suddetto triennio.
2.6. Accolto il primo motivo di ricorso, nei limiti sin qui illustrati, la sentenza della Corte d’Appello di Trento deve essere conseguentemente cassata.
Non essendo, tuttavia, necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, accogliendo parzialmente l’opposizione e dichiarando illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui esso indica la decorrenza della revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento medesimo, anziché dalla sua adozione.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la necessità di una nuova statuizione sulle spese di lite dei tre gradi di giudizio, così risultando assorbito il secondo motivo.
In ordine a tale profilo, tuttavia, si ritiene di statuire nel senso della compensazione delle spese dei primi due gradi e della irripetibilità delle spese del presente grado di legittimità, in considerazione sia dell’accoglimento marcatamente parziale del ricorso sia del fatto che lo stesso ha, appunto, sollevato una serie di profili non direttamente pertinenti rispetto a quello che era l’ambito corretto dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione per quanto di motivazione e dichiara illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui esso indica la decorrenza della revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento medesimo, anziché dalla data di sua adozione;
dichiara integralmente compensate le spese dei primi due gradi di giudizio e irripetibili le spese del giudizio di legittimità.