La Suprema Corte torna sul tema del termine entro cui deve essere adempiuto l'obbligo risarcitorio per poter accedere alla sospensione condizionale della pena nel caso in cui il giudice della cognizione non lo abbia specificato nella sentenza.
Il Giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza del P.M. di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti del condannato che non aveva adempiuto all'obbligo risarcitorio in favore delle parti offese entro il termine massimo che, in assenza di specifica indicazione nella sentenza, era stato identificato con ladata...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 19 marzo 2019, irrevocabile il 5 novembre 2020, il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato C.D.R. alla pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione, pena condizionalmente sospesa al risarcimento in favore delle persone offese indicate in sentenza della somma di 9.500 euro.
Con ordinanza del 20 settembre 2021 il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, in quanto il condannato non aveva adempiuto all'obbligo risarcitorio entro il termine massimo costituito, in mancanza di espressa indicazione in sentenza, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna
Con istanza 18 ottobre 2021 il difensore del condannato ha chiesto la revoca in autotutela del provvedimento del 20 settembre 2021, allegando l'intervenuto pagamento della somma in data successiva al passaggio in giudicato.
Con ordinanza 21 gennaio 2022 il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza, ritenendo irrilevante l'adempimento tardivo.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che il termine ultimo per il pagamento è da individuare nella data dell'udienza camerale fissata per la revoca della sospensione condizionale, e che nel caso in esame, non essendo stata fissata la udienza camerale o comunque non essendo stato dato avviso al condannato della stessa, il pagamento di cui era stata prodotta quietanza doveva ritenersi tempestivo.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. F.B., ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
La procedura seguita dal giudice dell'esecuzione, che ha disposto il rigetto dell'istanza, non è stata corretta.
A norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione può, infatti, pronunciare de plano decreto di inammissibilità dell'istanza ove risulti la manifesta infondatezza della stessa ("per difetto delle condizioni di legge") oppure se la stessa costituisca "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".
In assenza di tali presupposti, la richiesta va esaminata in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti.
Nel caso in esame, la richiesta non era meramente reiterativa, perché il difensore aveva documentato il fatto nuovo costituito dal pagamento successivo al giudicato, che chiedeva che il giudice valutasse.
L'istanza non era neanche manifestamente infondata, attesa la esistenza di più orientamenti sulla questione del termine entro cui deve essere adempiuto l'obbligo cui è condizionalmente sospesa la pena quando il giudice della cognizione non lo abbia espressamente indicato in sentenza (questione su cui, peraltro, dopo la decisione del giudice dell'esecuzione si sono pronunciate anche le Sezioni unite della Cassazione nella udienza del 23 giugno 2022 - di cui è disponibile l'informazione provvisoria, la sentenza non è ancora depositata - risolvendo il contrasto nel senso che "nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va individuato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen.").
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con rinvio per nuovo esame in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti, secondo la procedura dettata dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio.