In caso di locuzione generica, l'identificazione degli eredi beneficiari deve avvenire al momento della morte del contraente.
Un avvocato, in qualità di amministratore di sostegno del de cuius e del fratello Caio, aveva riscosso, in nome e per conto dell'amministrato Caio, una somma di denaro in forza della polizza assicurativa vita stipulata in favore del de cuius, identificando Caio come erede legittimo e dunque beneficiario della polizza suddetta....
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n.445/2020 il Giudice di Pace di Forlì accoglieva la domanda proposta da E.G. nei confronti dell’avvocato S.V. diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere la convenuta, in qualità di amministratore di sostegno sia del de cuius L.N., sia del fratello L.N., riscosso, in nome e per conto dell’amministrato L.N. e previa autorizzazione del Giudice Tutelare, la somma di €50.000,00 in forza della polizza assicurativa vita stipulata in favore del de cuius L.N., identificando L.N. come erede legittimo del primo, e perciò beneficiario della polizza suddetta, stipulata in data 29-4-2016, in luogo dell’attrice, erede testamentaria del medesimo de cuius in virtù di testamento olografo del 10-11-2013. Per l’effetto, con la citata sentenza il Giudice di Pace aveva condannato l’avvocato S.V. a pagare all’attrice la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la perdita patrimoniale causata.
2. Con sentenza n.637/2021 pubblicata il 3-6-2021 il Tribunale di Forlì ha accolto l’appello proposto dall’avvocato S.V. avverso la citata sentenza, che è stata riformata integralmente, per l’effetto rigettando la domanda proposta da E.G., che è stata altresì condannata a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado e alla rifusione delle spese del doppio grado. Il Tribunale ha ritenuto errata l’interpretazione del Giudice di Pace circa l’individuazione del beneficiario della polizza oggetto di causa, dovendo in particolare ritenersi che la locuzione “eredi per legge” fosse riferita agli eredi legittimi, essendo chiaro il richiamo al disposto degli artt.565 cod. civ. e ss., nonché considerato che la liquidazione della polizza era completamente distinta ed estranea alle vicende successorie, come da giurisprudenza di merito citata.
3. Avverso questa sentenza E.G. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito da S.V..
4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
5. Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt.1362, 1366, 1369 cod. civ. e art. 410 cod. proc. civ.. Deduce che il Tribunale avrebbe dovuto compiere l’indagine mediante l’analisi dei fatti di causa e i documenti prodotti, ad fine di stabilire cosa dovesse intendersi con la dizione “eredi per legge”. Assume che la polizza in questione era stata stipulata da un soggetto terzo, ossia dall’amministratore di sostegno, e quest’ultimo non avrebbe potuto effettuare scelte che coinvolgevano la sfera personale degli amministrati, mentre il ragionamento del Tribunale conduceva a legittimare, erroneamente, tali scelte. Invece, ad avviso della ricorrente, la suindicata locuzione deve intendersi come “eredi secondo la legge”, e quindi beneficiaria è l’odierna ricorrente, unica erede testamentaria. Deduce che l’interpretazione del Tribunale contrasta con l’art.410 c.p.c., perché l’amministratore di sostegno non poteva sapere dell’esistenza del testamento e l’unica interpretazione possibile e logica è quella del Giudice di primo grado. Deduce la violazione dell’art.1366 cod. civ., non avendo il Tribunale indagato sulla volontà delle parti, e dell’art.1369 cod. civ., poiché la stipulazione della polizza era finalizzata ad investire parte del patrimonio dell’amministrato e non ad escludere le somme in questione dall’asse ereditario.
6. Il motivo è fondato.
6.1. La questione oggetto del contendere, che verte sull’individuazione dei beneficiari di polizza assicurativa ove la dizione convenzionale sia generica, come nella specie (“eredi per legge”), è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n.11421/2021.
Riepilogando in sintesi i termini della questione, occorre premettere che l’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione aveva chiesto alle Sezioni Unite, per quanto ora interessa, di precisare: a) la valenza descrittiva o, per così dire, "materiale" della qualità di «eredi [legittimi]» richiamata in sede di designazione dei beneficiari di un'assicurazione sulla vita a favore di terzi; b) l’interferenza di una designazione ereditaria compiuta in sede testamentaria con la individuazione contrattuale degli «eredi legittimi» quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno in primo luogo confermato il principio, già affermato in precedenti pronunce delle Sezioni semplici, secondo cui il diritto attribuito al terzo beneficiario risulta avulso dalla vicenda strettamente successoria, trovando la propria fonte nel contratto assicurativo: l'evento morte, anche in tale ipotesi, funge da mero riferimento temporale per l'accertamento della qualità di beneficiario, “operando (quindi) su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa”. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che “Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli «eredi [legittimi e/o testamentari]» ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine «eredi» viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione”.
Dunque, alla stregua di detti principi, peraltro condivisi dalla prevalente dottrina, “il riferimento agli «eredi» ne implica l'identificazione con coloro che, al momento della morte dello stipulante (e non già al momento della designazione, la quale, come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli effetti), rivestano tale qualità in forza della delazione ex art. 457 c.c., non rilevando le successive vicende legate alla rinunzia o all'accettazione” (Cass. S.U. 11421/2021 citata). A fronte di una generica designazione compiuta riferendosi agli eredi, l'indagine sulla volontà del contraente potrebbe condurre, essenzialmente, a tre possibili soluzioni, determinate dai due criteri chiamati, potenzialmente, a regolare la fattispecie: quello temporale e quello soggettivo. I beneficiari, pertanto, potrebbero essere individuati in coloro che: i) in conseguenza della morte dello stipulante acquistano l'effettiva qualità di eredi; ii) al tempo della designazione risulterebbero vocati se si aprisse in quel momento la successione; iii) al momento della morte dello stipulante rivestono la qualità di chiamati in forza del titolo dell'astratta vocazione ereditaria.
Prendendo le mosse dalla natura inter vivos della designazione testamentaria, le Sezioni unite hanno affermato che l'individuazione degli “eredi” beneficiari della polizza assicurativa, legittimi e/o testamentari, deve avvenire al momento della morte del contraente, e non già al momento della designazione. Inoltre è sufficiente che gli “eredi”, genericamente designati, siano in astratto successibili in forza del titolo prescelto dal contraente (e pertanto la legge e/o il testamento), essendo del tutto irrilevanti le vicende relative alla rinuncia o all'acquisto dell'eredità. Infine, l’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente dopo aver designato i propri eredi legittimi quali beneficiari della polizza non rileva né come nuova designazione per attribuzione delle prestazioni assicurative, né come revoca del beneficio “ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa” (Cass. S.U. 11421/2021 citata).
6.2. Nel caso di specie il Tribunale, pur correttamente premettendo che operano su piani diversi l'intenzione del de cuius di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa, non si è attenuto ai principi di diritto suesposti. In particolare, a fronte di una locuzione generica e non univoca («eredi per legge», analoga a quella della fattispecie scrutinata dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra citata - «eredi legittimi»-) contenuta nella polizza, il Tribunale non ha svolto alcuna indagine secondo i criteri di cui sopra, al fine di verificare chi rivestisse la qualità di erede in forza della delazione ex art. 457 cod. civ. al momento della morte del contraente e se l’istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente fosse avvenuta prima (secondo quanto espone la ricorrente) o dopo la designazione degli «eredi per legge» quali beneficiari della polizza, con ogni eventuale e conseguenziale accertamento sull’inequivoca volontà di revoca della designazione in ipotesi di istituzione testamentaria successiva, nei termini precisati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Forlì, in diversa composizione monocratica, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Forlì in diversa composizione monocratica, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.