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5 gennaio 2023
Chi intende partecipare ad una gara d’appalto deve essere iscritto all’Albo dei professionisti a cui appartiene

Per l'ANAC, è impugnabile il bando di gara che non prevede tale requisito.

La Redazione

L'iscrizione ad un albo professionale è indispensabile per poter verificare i requisiti di idoneità di chi partecipa a un appalto pubblico. Questo è quanto ribadito dall'ANAC con la delibera n. 617 del 20 dicembre 2022.
Ne consegue che:

  • i professionisti devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali per poter partecipare ad una gara d'appalto;
  • i documenti di gara che non prevedono tale requisito sono impugnabili in quanto non conformi alla legge.

Il provvedimento in esame nasce dalla richiesta di chiarimenti presentata dall'Ordine degli architetti della Valle D'Aosta in merito a una procedura di gara bandita da una società in qualità di CUC della Regione, ed inerente «l'affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all'esecuzione dei progetti in ambito PNRR».
L'istante deduceva l'illegittimità della previsione della lex specialis in cui, segnatamente, era previsto tra i requisiti di capacità tecnico – professionale dei partecipanti che il gruppo di lavoro fosse costituito da«2 avvocati liberi professionisti iscritti all'ordine degli Avvocati e con esperienza maturata negli ambiti oggetto del servizio, di cui almeno un cassazionista; 3 ingegneri/architetti con esperienza nel settore di gara, di cui 2 almeno iscritti all'Albo della professione», evidenziando la illegittimità della partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali.

L'ANAC concorda con la soluzione offerta dall'istante. Infatti l'art. 83, c. 3 del Codice degli appalti stabilisce che i concorrenti delle procedure di gara «devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali», in modo da dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità.
Ne discende pertanto che la previsione della lex specialis «non risulti conforme alla disciplina di riferimento, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, segnatamente quelle legali e quelle di tipo tecnico».