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5 gennaio 2023
Sulla notificazione dell’atto di cessione al debitore ceduto quando la cessione del credito avviene per contratto

Per la Cassazione, essa è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente.

La Redazione

Una società iniziava l'esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore nelle forme del pignoramento presso terzi. A tal fine, la società creditrice pignorava il credito vantato dalla debitrice nei confronti del terzo pignorato. Quest'ultimo proponeva opposizione all'ordinanza di assegnazione eccependo l'insussistenza e l'inesigibilità del credito oggetto dell'assegnazione.
La Corte d'Appello accoglieva l'opposizione all'esecuzione iniziata dalla società creditrice rilevando che prima della notifica del precetto alla debitrice, la società creditrice aveva ceduto il credito alla società beta e che tale cessione, avvenuta per contratto e non per atto unilaterale, era stata ritualmente comunicata alla debitrice ceduta. Inoltre, sosteneva l'irrilevanza della circostanza che il contratto di cessione del credito non risultasse sottoscritto dal cessionario.
Per quanto riguarda il credito oggetto di pignoramento, la Corte territoriale riteneva che esso fosse divenuto inesigibile per fatti successivi alla dichiarazione di quantità, perché «solo dopo tale dichiarazione l'appaltatore-creditore aveva violato l'obbligo di prestare garanzia fideiussoria, obbligo cui era subordinato il pagamento del corrispettivo».
La società creditrice ricorre in Cassazione sostenendo che l'accettazione di qualsiasi proposta contrattuale va rivolta al proponente e non a terzi. Censura anche la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il terzo pignorato potesse far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la questione delle inesigibilità del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato stesso.

Con sentenza n. 108 del 4 gennaio 2023, la Cassazione accoglie il ricorso e afferma i seguenti principi di diritto:

  • «quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente»;
  • «una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell'esecuzione, sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione».