
Quest'ultimo deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
A fronte di fatture emesse in riferimento ad un contratto di somministrazione di prodotti ittici, l'attuale ricorrente otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della controparte.
Tuttavia, i Giudici di merito revocavano il decreto sul rilievo che dalla documentazione prodotta (tra cui le fatture) non risultavano fatti...
Svolgimento del processo
1. la s.r.l. F. chiese e ottenne l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della s.p.a. V., successivamente denominata s.p.a. B., a fronte di fatture emesse in riferimento al contratto di somministrazione di prodotti ittici che aveva stipulato con questa società, ma il Tribunale di Udine revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda.
2. Nel respingere l'appello successivamente proposto, la Corte d'appello di Trieste ha ritenuto che dalla documentazione prodotta (fatture, estratto libro fatture autenticate dal notaio, lettere di vettura internazionale e messaggio posta elettronica del 6 settembre 2018) non risultassero fatti certi, precisi e concordanti da cui evincere l'esistenza di un contratto per la fornitura periodica di un determinato quantitativo di pesce per un prezzo determinato o determinabile, né fossero specificati luogo e periodicità della consegna, che, pure, della somministrazione è elemento essenziale; ha rilevato che i timbri apposti alle lettere di vettura internazionale recavano numeri identificativi diversi da quelli dei documenti di trasporto e attestavano che la merce era stata consegnata presso soggetti terzi, ossia F.T.I. s.r.l. e D. s.r.l., i cui rapporti con la società V. s.p.a. non erano stati in alcun modo illustrati; ha osservato, inoltre, che il messaggio di posta elettronica del 6 settembre 2018 riscontrava soltanto una generica disponibilità a definire eventuali pendenze con la F. s.r.l., condizionandola, peraltro, a una revisione generale contabile e legale.
3. Quanto al rigetto dell'istanza di ammissione della prova testimoniale, la Corte d'appello ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado d'inammissibilità, in considerazione della mancata individuazione delle persone fisiche aventi la qualifica di legale rappresentante di D. s.r.l. e di F.T.I. s.r.l., e dell'assenza di indicazioni dei luoghi, delle date e delle fatture idonei a circostanziare i fatti sui quali i testi avrebbero dovuto rispondere; ha rilevato anche la mancata illustrazione dei rapporti tra le due società alle quali il pesce era stato consegnato e la società V. s.p.a., e ha aggiunto che non era stata nemmeno dedotta la stipulazione di un accordo tra la società F. s.r.l. e la società V. s.p.a. in base al quale si sarebbe dovuto consegnare il pesce trasportato a un soggetto terzo.
4. La N. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non c'è replica.
s. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1173 cod. civ., in combinazione con l'art. 1350 cod. civ. e l'art. 116 cod. proc. civ., perché, posto che si trattava di un credito di euro 50.000,00 accumulato nell'ambito di una fornitura che si era esaurita nell'arco di un mese, nei contratti verbali come quello in esame poteva assumere valore probatorio il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, laddove le fatture emesse erano state contestate, in modo peraltro generico, solo in sede giudiziale.
2. Col secondo motivo si lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., poiché l'eccezione relativa alla mancata corrispondenza tra i numeri identificativi dei DDT e quelli riportati nelle fatture non era stata sollevata al momento della costituzione in giudizio dalla società debitrice, di modo che il giudice aveva operato una sorta di soccorso istruttorio; l'indicazione dei DDT non costituiva d'altronde un elemento essenziale ai fini della validità della fattura, piuttosto era un documento unito inscindibilmente con la merce che accompagnava.
2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili, in quanto le censure formulate, sebbene denuncino - formalmente- una violazione e falsa applicazione di legge, involgono
3. esclusivamente questioni di merito, in contrasto col principio in base al quale è inibita nel giudizio di legittimità la rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, al fine evitarne la trasformazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (da ultimo, tra molte, Cass., sez. un., n. 34476/19; n. 30489/22).
2.2 La sentenza impugnata ha, dunque, correttamente applicato il principio secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione essa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915/11).
Sicché non v'è stata alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ., poiché il giudice di merito non ha attribuito l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26769/18).
In realtà, anche per quest'aspetto la ricorrente intende ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, là dove censura l'interpretazione del contenuto rappresentativo degli elementi di prova acquisiti fornita dalla Corte territoriale, che non ha ritenuto provato il credito monitorio sulla base della documentazione prodotta in atti e analiticamente esaminata, in base alle considerazioni sunteggiate in narrativa.
3. Inammissibile è pure il terzo motivo, col quale si fa leva sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e ss. cod. civ., quanto al rigetto delle richieste istruttorie, in quanto la mancata individuazione delle persone fisiche aventi la qualifica di legale rappresentante delle società D. s.r.l. e di F.T.I. s.r.l. sarebbe dovuta al fatto che gli organi di vertice delle società di capitali cambiavano frequentemente e in ogni caso non avevano diretta contezza dell'attività dei singoli trasportatori.
Anzitutto con la censura s'ignora che la valutazione contestata si è basata non soltanto sulla mancata individuazione delle persone fisiche aventi la qualifica di legale rappresentante delle società D. s.r. I. e F.T.I. s.r.l., ma anche sull'assenza di indicazioni dei luoghi, delle date e delle fatture idonei a circostanziare i fatti su cui si sarebbero dovuti sentire i testi, sulla mancata illustrazione dei rapporti delle due società alle quali il pesce era stato consegnato e la società V. s.p.a., nonché sul fatto che non era stata dedotta la pattuizione di consegna a un soggetto terzo del pesce consegnato. Per conseguenza non si coglie a pieno la ragione della valutazione d'inammissibilità.
3.1. Va quindi ribadito che la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si dolga della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere la prova, né adempiere gli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (tra le ultime, Cass. n. 8204/18).
4. Il ricorso è inammissibile.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché non sono state svolte difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.