Con la sentenza in commento, la Cassazione ribadisce quanto recentemente pronunciato dalle Sezioni Unite.
Svolgimento del processo
l. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine, che aveva dichiarato G. P. colpevole, in concorso, di furto in luogo di privata dimora, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale, commesso in data 10 marzo 2011, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
1.1. In particolare, la Corte di appello, pur ravvisando la contestata recidiva, ha dato atto che, per la precedente condanna, l'imputata aveva riportato condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa, cosicchè, in virtù del criterio mitigatore disciplinato dall'art. 99 co. 6 cod. pen., l'aumento massimo per la recidiva non poteva superare detta entità. Da tanto, ha tratto la conseguenza che, trattandosi di un aumento inferiore a un terzo della pena massima prevista dall'art. 624 bis cod. pen., detta aggravante non possa essere qualificata come ad effetto speciale, e di essa non possa, pertanto, tenersi conto ai fini del tempo necessario a prescriversi.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, il quale, con un unico motivo, denuncia violazione ed erronea interpretazione degli artt. 99 2, nn. 1 e 2 eco. 3; 63 co. 3, in relazione all'art. 624 bis, co. 1, 157 co. 2 e 161 co. 2 cod. pen. Sostiene il Procuratore ricorrente che la Corte di appello ha erroneamente considerato, quale parametro di riferimento ai fini del calcolo della entità dell'aumento inflitto per la recidiva, la pena massima edittale di cui all'art. 624 bis cod. pen., e non invece, quella in concreto inflitta dal Giudice. Nel caso di specie, la pena era stata individuata dal Tribunale di Udine in anni 1 di reclusione, rispetto alla quale, l'aumento di sei mesi ed euro 400 di multa, per la recidiva, costituisce la metà della pena base, con la conseguenza che, in concreto, la recidiva si atteggia quale aggravante a effetto speciale, con le relative ripercussioni sul calcolo della prescrizione, il cui termine verrebbe così a maturare il 10/09/2024, oltre mesi tre e giorni 15 di sospensione.
Motivi della decisione
l. II ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito competente.
2. Come premesso, il Procuratore ricorrente denuncia la erronea applicazione dell'art. 99 co. 6 cod. pen., ai fini del calcolo della prescrizione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato, quale parametro di riferimento, ai fini del calcolo della entità dell'aumento inflitto per la recidiva, la pena massima edittale di cui all'art. 624 bis cod. pen., e non invece, quella in concreto inflitta dal Giudice. Conseguentemente, la Corte di appello ha, erroneamente, escluso la possibilità di considerare, quod poenam, la circostanza di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen. come ad effetto speciale.
3. Il principio di diritto che deve essere tenuto a mente è quello recentemente declinato dalle Sezioni Unite 'Cirelli' di questa Corte, che, nel dare risposta al quesito: «Se il limite dell'aumento della pena correlato al riconoscimento della recidiva qualificata previsto dall' art. 99, sesto comma, c.p., incida sulla qualificazione della recidiva prevista dal secondo e dal quarto comma dell' art. 99 c.p. come circostanza ad effetto speciale e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione», hanno affermato che "il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti" (Sez. U. n. 30046 del 23/06/2022 Ud. (dep. 29/07/2022 ) Rv. 283328). Come chiarito in motivazione, l'aumento della pena in conseguenza dell'applicabilità del limite fissato dall'art. 99 comma sesto cod. pen., in misura in concreto pari o non superiore a un terzo della pena base, non incide sulla natura della recidiva qualificata contestata ai sensi dell'art. 99 commi secondo, terzo o quarto, cod. pen., la cui natura di circostanza aggravante a effetto speciale resta - ad ogni effetto di legge - immutata. "Diversamente ragionando non solo si arriverebbe a far derivare la definizione della natura della recidiva da un fattore individualmente variabile perché soggettivamente condizionato dalla misura del cumulo delle pene risultante dalle precedenti condanne, che è entità contingente differente per un imputato rispetto a un altro; ma soprattutto si finirebbe per far dipendere la definizione della natura della recidiva dal diverso momento in cui se ne dovessero considerare gli effetti"
3.1. Le Sezioni Unite hanno, dunque, escluso completamente l'incidenza del cd. criterio moderatore sul calcolo della recidiva. Questo vuol dire che, nel caso di specie, la Corte di appello ha errato nel ritenere che la pena inflitta ai fini della recidiva, nel rispetto del criterio moderatore di cui all'art. 99 co. 6 cod. pen., impedisse di qualificare la predetta circostanza aggravante come ad effetto speciale, e di essa non potesse, pertanto, tenersi conto ai fini del tempo necessario a prescriversi.
4. Nel rinnovato giudizio di merito la Corte territoriale procederà al calcolo del termine di prescrizione attenendosi al ricordato principio di diritto, ovvero considerando del tutto ininfluente l'aumento della pena in conseguenza dell'applicabilità del limite fissato dall'art. 99 comma sesto cod. pen., in misura in concreto pari o non superiore a un terzo della pena base, sulla natura della recidiva qualificata contestata ai sensi dell'art. 99 contestata, la cui natura di circostanza aggravante a effetto speciale resta - ad ogni effetto di legge - immutata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.