L'obiettivo dell'attività di vigilanza preventiva è quello di supportare le amministrazioni e gli enti nella programmazione nell'attuazione e nel monitoraggio della strategia di prevenzione, verificando se necessario la conformità delle iniziative assunte alla disciplina di settore.
In G.U. n. 5/2022 è stata pubblicata la delibera dell'ANAC del 7 dicembre 2022 recante «Regolamento per l'esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione».
Il Regolamento si applica alle amministrazioni e agli enti tenuti all'osservanza della L. n. 190/2012 e del
I destinatari del Regolamento possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva, finalizzata a supportare gli stessi nella programmazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della strategia di prevenzione, verificando se necessario la conformità delle iniziative assunte alla disciplina di settore (art. 3).
Possono essere oggetto di vigilanza collaborativa (art. 4):
- la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;
- il monitoraggio delle misure di prevenzione alla corruzione adottate;
- il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza e il sistema di pubblicazione di dati ulteriori;
- il monitoraggio sull'attività svolta dagli RPCT nelle materie di competenza dell'Autorità.
Secondo l'art. 5 del Regolamento, la richiesta di vigilanza collaborativa è presentata con istanza, contenente le motivazioni specifiche della richiesta con l'espressa indicazione di uno o più dei presupposti di cui all'art. 4 nonchè le informazioni di dettaglio inerenti le difficoltà rilevate, sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT (responsabile della prevenzione della corruzione) dell'amministrazione o dell'ente di cui all'art. 2.
Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa sono definite in un protocollo di azione contenente le attività che saranno oggetto di esame. Il procedimento di vigilanza collaborativa e l'eventuale risoluzione del protocollo di vigilanza sono definiti agli artt. 7 e 8 del Regolamento.