Il componente CNF intendeva infatti proseguire il suo mandato fino alla sua scadenza naturale, cioè il 28 marzo 2023, mentre il provvedimento del Ministero della Giustizia di cui chiede la sospensione dell'efficacia stabilisce quale scadenza il 31 dicembre 2022.
Con l'ordinanza n. 208 del 13 gennaio 2023, la sezione Prima Quater del TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare avanzata da un componente del Consiglio Nazionale Forense tesa all'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, prot. 5254 dell'11 novembre 2022 in materia di nuove elezioni dei componenti del CNF.
Nello specifico, il suddetto provvedimento («Elezioni del Consiglio nazionale forense») contiene l'invito a provvedere alla convocazione dei Consigli degli Ordini e all'adempimento di tutte le formalità necessarie per la comunicazione degli esiti delle votazioni.
In base alla
Tuttavia, il TAR Lazio non è dello stesso avviso, rilevando che la procedura di insediamento del nuovo CNF a seguito dell'elezione dei suoi componenti costituisce una procedura complessa che ad oggi appare ben lontana dall'essersi compiuta, andando probabilmente a concludersi anche dopo la scadenza del mandato del ricorrente.
Per questa ragione, non vi è motivo per sospendere il provvedimento del Ministero della Giustizia, non sussistendo alcun periculum in mora idoneo a sorreggere l'adozione della misura cautelare richiesta, che pertanto viene respinta.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Rilevato che – così come evidenziato nel decreto cautelare Tar Lazio, I-quater, 23 dicembre 2022, n. 7950 – l’interesse sostanziale per cui agisce il ricorrente (in relazione al quale va valutato il periculum in mora) è quello di proseguire il mandato presso il Consiglio Nazionale Forense sino alla data del 28 marzo 2023, che lo stesso individua come data di naturale scadenza;
Rilevato che la procedura di insediamento del nuovo Consiglio Nazionale Forense, a seguito delle elezioni dei suoi componenti (ormai svoltesi in ogni Distretto di Corte d’Appello, secondo quanto concordemente affermato dalle parti), è una procedura complessa che ad oggi appare ben lungi dall’essere conclusa e che potrebbe ragionevolmente essere ultimata dopo la scadenza del mandato del ricorrente;
Ritenuto, conseguentemente, che – alla luce di quanto sopra – allo stato non sussista un periculum in mora attuale e sufficiente a giustificare l’adozione della richiesta misura cautelare;
Ritenuto, pertanto, che – impregiudicata ogni altra decisione, anche in rito, sul ricorso – l’istanza cautelare proposta dall’avv. S. debba essere respinta e che ogni decisione sulle spese possa essere rinviata al merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) respinge la domanda cautelare.
Spese al merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.