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17 gennaio 2023
Confermata la sanzione dell’Antitrust pari a 2milioni di euro inflitta a Telepass per via del trattamento dei dati connessi all’RC Auto

Il TAR Lazio conferma: scorrette le pratiche commerciali poste in essere da Telepass e Telepass Broker in relazione al trattamento dei dati degli utenti che richiedevano un preventivo assicurativo in relazione a polizze RC Auto mediante l'App.

La Redazione

All'esito di apposita istruttoria intrapresa nel 2020 per via di una segnalazione pervenuta dall'ANAPA (Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione), l'AGCM comunicava alle società Telepass e Telepass Broker l'avvio di un procedimento istruttorio per una possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 Codice del consumo, ipotizzando la sussistenza di due pratiche commerciali scorrette:

precisazione

  • L'omissione di una informativa circa la gestione, la conservazione del trasferimento dei dati dei clienti delle compagnie assicurative partner a Telepass che avrebbe potuto farne un uso commerciale;
  • L'assenza di indicazioni circa le modalità, le procedure, i parametri di riferimento e di selezione del preventivo RC Auto proposto con enfatizzazione della facilità e della convenienza della proposta effettuata mediante l'App, senza indicare criteri, parametri di riferimento e procedure di scelta della compagnia, né del preventivo proposto.

Con il provvedimento n. 28601/2021, l'AGCM, sentito il parere dell'AGCOM e dell'IVASS, accertava la scorrettezza delle pratiche commerciali utilizzate dalle società, le quali erano idonee ad indurre i consumatori ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso, e per tale ragione irrogava alle società una sanzione amministrativa pari a 2milioni di euro.
Telepass e Telepass Broker impugnano il provvedimento lamentandone l'illegittimità.

Con la sentenza n. 603 del 13 gennaio 2023, il TAR Lazio conferma quanto statuito dall'AGCM, rilevando che è proprio la diversità dei servizi principali offerti che imponeva alle società l'onere preciso di fornire un'informativa chiara sull'uso diverso dei dati richiesti e poi condivisi con i partner ai fini commerciali. Così facendo, infatti, le ricorrenti avrebbero ingenerato confusione nei consumatori in ordine al tipo di informazioni acquisite, consumatori che se da una parte erano stati rassicurati dalle informazioni inerenti all'ambito specifico della riservatezza dei dati personali, dall'altro erano completamente all'oscuro delle modalità di gestione e di conservazione dei medesimi, oltre che sul loro utilizzo.
Come emerge dall'istruttoria, infatti, dall'App non era possibile risalire a tale utilizzo dei dati, i quali erano poi confluiti nelle banche dati condivise con i partner per il perseguimento di finalità commerciali relative a servizi assicurativi.
Corretto, dunque, il provvedimento dell'Antitrust laddove rileva l'omissione di informazioni essenziali per consentire ai consumatori un esercizio libero e consapevole delle proprie scelte negoziali.
In conclusione, il TAR rigetta il ricorso precisando che «non vi è stata, nella fattispecie di cui è causa, alcuna duplicazione di tutela o di oneri a carico del professionista e che l'eventuale conformità alle regole poste dalle regole in materia di privacy non manda esenti le società ricorrenti dalle contestate violazioni», ravvisando altresì corretta la quantificazione della sanzione inflitta.