
Secondo il TAR Catania, il diritto di accesso garantito dalla L. n. 241/1990 non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, in quanto l'istanza non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste.
L'attuale ricorrente chiedeva l'accesso alle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio della struttura ospedaliera di Catania in quanto la propria autovettura aveva subito danni da parte di ignoti.
L'A.S.P. rigettava tale istanza sul rilievo che le immagini di videosorveglianza non rientrassero tra i documenti amministrativi
L'istante ricorre dinanzi al TAR chiedendo l'annullamento diniego e l'accertamento del diritto all'ostensione delle immagini del circuito di videosorveglianza. Sostiene che le immagini richieste rientrerebbero tra i documenti amministrativi, in quanto l'art. 22 cit. ricomprende in tale categoria «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti».
Il TAR Catania rigetta il ricorso con sentenza n. 3376 del 22 dicembre 2022.
Nelle sue argomentazioni, il Tribunale ribadisce quanto stabilito al comma 4 dell'art. 22 cit., da cui deriva che il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo «non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuova documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi».
Venendo al caso di specie, la richiesta del ricorrente non è finalizzata all'ostensione di un documento/atto già esistente e nel possesso dell'Azienda intimata, bensì ad ottenere un informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) accaduto in prossimità della struttura ospedaliera.
Pertanto, l'istanza in esame non ha ad oggetto documenti amministrativi esistenti e specifici, conseguendone il difetto del diritto di accesso previsto dall'art. 22 cit..
TAR Catania, sez. I, sentenza (ud. 14 dicembre 2022) 22 dicembre 2022, n. 3376
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con istanza dell’11 luglio 2022 il Sig. S.D.B. chiedeva l’accesso alle immagini del 20 giugno 2022 fascia oraria delle 8.30 alle 12.00 riprese dell’impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio dell’ospedale (omissis) di Catania in quanto la propria autovettura (prestata alla figlia – medico in servizio presso l'ambulatorio vaccinale dell'Azienda Sanitaria di Catania - e parcheggiata negli spazi antistanti l'ambulatorio) aveva subito danni da parte di ignoti.
Con nota prot. n. 536762 del 20 luglio 2022, l’A.S.P. di Catania rigettava l’istanza con tale motivazione: “l’accesso alle immagini della videosorveglianza in uso a questa struttura pubblica è consentito all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine. Si rileva, altresì, che l’art. 22 della L.241/90, citato a sostegno della superiore richiesta, rientra nell’ambito dell’accesso documentale”.
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, l’interessato ha chiesto l’annullamento dell’opposto diniego e l’accertamento del diritto all’ostensione delle immagini del circuito di videosorveglianza deducendo censure di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 22 e 24 dea legge n. 241/1990) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. In particolare, parte ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe errato sia a ritenere che l’accesso alle immagini di videosorveglianza sia consentito solo alle Forze dell’Ordine o all’Autorità Giudiziaria, sia a ritenere le immagini di videosorveglianza non rientrerebbero tra i documenti amministrativi, dato che l’art. 22 della legge n. 241/1990 ricomprende tra i documenti amministrativi “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti…”.
L’ASP intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale del 14 dicembre 2022, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che l’art. 22 della legge n. 2411/1990 dopo aver fornito al comma 1° lett. d) la definizione di documento amministrativo (“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”, dispone al successivo comma 4° che “ Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”; ne consegue che il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi (v. tra le tante Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2005; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 1 dicembre 2020, n. 3228).
Nel caso in esame - in disparte la questione della dubbia riconducibilità dell’attività di videosorveglianza del parcheggio della struttura sanitaria ad attività di pubblico interesse dell’Azienda (trattandosi piuttosto di una forma di tutela passiva e di vigilanza dell’immobile) - è dirimente la circostanza che l'istanza del ricorrente non è finalizzata all’ostensione un documento/atto già esistente e nel possesso dell’Azienda intimata, bensì ad ottenere un informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso il 20 giugno 2022 in prossimità dell’ambulatorio vaccinale. L’istanza, quindi, non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 4° cit.
In ragione di quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese processuali possono essere, tuttavia, integralmente compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.