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18 gennaio 2023
È possibile ottenere l’accesso alle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza?

Secondo il TAR Catania, il diritto di accesso garantito dalla L. n. 241/1990 non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, in quanto l'istanza non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste.

La Redazione

L'attuale ricorrente chiedeva l'accesso alle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio della struttura ospedaliera di Catania in quanto la propria autovettura aveva subito danni da parte di ignoti.
L'A.S.P. rigettava tale istanza sul rilievo che le immagini di videosorveglianza non rientrassero tra i documenti amministrativi ex art. 22 L. n. 241/1990 e che l'accesso alle medesime fosse consentito all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine.
L'istante ricorre dinanzi al TAR chiedendo l'annullamento diniego e l'accertamento del diritto all'ostensione delle immagini del circuito di videosorveglianza. Sostiene che le immagini richieste rientrerebbero tra i documenti amministrativi, in quanto l'art. 22 cit. ricomprende in tale categoria «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti».

Il TAR Catania rigetta il ricorso con sentenza n. 3376 del 22 dicembre 2022.
Nelle sue argomentazioni, il Tribunale ribadisce quanto stabilito al comma 4 dell'art. 22 cit., da cui deriva che il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo «non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuova documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi».

Venendo al caso di specie, la richiesta del ricorrente non è finalizzata all'ostensione di un documento/atto già esistente e nel possesso dell'Azienda intimata, bensì ad ottenere un informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) accaduto in prossimità della struttura ospedaliera.
Pertanto, l'istanza in esame non ha ad oggetto documenti amministrativi esistenti e specifici, conseguendone il difetto del diritto di accesso previsto dall'art. 22 cit..