Nel caso di specie, i redditi maturati dal contribuente per l'attività di istruttore di nuoto svolta sono stati qualificati come “redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR.
CTR Veneto, sez. III, sentenza 17 agosto 2022, n. 952
Svolgimento del processo
TIZIO propone appello avverso la sentenza n. 244/1/2019 depositata il 19 luglio 2019, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova che ha rigettato i ricorsi riuniti presentati avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati in materia di IRPEF, IVA, e altro, condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite.
La Commissione Tributaria Provinciale di Padova, in particolare, ha ritenuto che i compensi percepiti dal contribuente siano da qualificare come redditi di lavoro autonomo - e non come redditi diversi - in ragione della professionalità e abitualità dell'attività di istruttore di nuoto da questi svolta, connotata da competenza, conoscenza, abilità e continuità nonché del carattere non irrisorio o marginale delle somme percepite a tale titolo.
TIZIO propone appello eccependo in primo luogo la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 67 comma 1 lett. m) e 69 TUIR e dell'art. 1 D.p.r. 633/72 laddove la sentenza confonde e sovrappone il possesso di qualifiche tecniche e di specifiche competenze con lo svolgimento professionale dell'attività di istruttore di nuoto, senza considerare, invece, che l'attività viene prestata solo nel mondo dello sport dilettantistico, in favore di ASD/SSD prive dello scopo di lucro ed iscritte negli appositi registri Coni. Si sottolinea altresì, sotto altro profilo, la non rilevanza della continuità temporale dell'attività svolta ai fini della qualificazione in termini di professionalità della prestazione svolta, rilevando unicamente ex art. 69 Tuir, allora vigente, in punto di regime di tassazione, indipendentemente peraltro dall'essere o meno attività principale del contribuente.
Si evidenzia, da ultimo, come il contribuente, in ragione dell'ammontare dei compensi ricevuti, se ritenuto lavoratore autonomo, sarebbe rientrato nel c.d. regime dei minimi, peraltro maggiormente di favore, essendo prevista un'imposta sostitutiva del 5% (in luogo della ritenuta a titolo d'imposta del 23% subita ex art. 69 Tuir).
L'Agenzia delle Entrate resiste all'appello evidenziando la correttezza della sentenza e ribadendo la legittimità dell'avviso d'accertamento in quanto ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR per poter considerare le somme percepite come "redditi diversi" conseguiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, occorrono necessariamente 2 requisiti: che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). Nel caso di specie l'attività di istruttore di nuoto deve ritenersi essere stata svolta in modo professionale in ragione della abitualità, della accessorietà ad altra attività ordinariamente e professionalmente svolta (Istruttore direttivo amministrativo quale dipendente del comune di Venezia) e del carattere non irrisorio o comunque marginale delle somme percepite rispetto al reddito medio.
Sotto altro profilo si evidenzia l'impossibilità di godere del regime agevolato c.d. dei minimi in quanto il contribuente ha esercitato l'attività di istruttore anche prima degli anni oggetto di controllo, in contrasto quindi di quanto previsto dall'art. 27 comma 2 del D.L. n. 98/2011.
L'appellante ha poi presentato memoria illustrativa ribadendo, da un lato, la necessità di considerare il regime di favore previsto per il settore sportivo dilettantistico ex art. 67 e 69 TUIR, richiamando la Circolare del Ministero del Lavoro del 21.2.2014 n. 37, ed evidenziando dall'altro, come i tre "aspetti" che collocherebbero, a dire dell'Ufficio e della Commissione di I grado, il contribuente non nella disciplina speciale dello sport dilettantistico (artt. 67 e 69 T.U.I.R.), bensì in quella "ordinaria" del normale "libero professionista", cioè di prestatore di lavoro autonomo, ovvero "preparazione e competenza specifica", "continuità della prestazione" e "misura del compenso", non sono affatto la caratteristica esclusiva del reddito di "lavoro autonomo", ma anzi risultano connaturali e giuridicamente presenti, per scelta del Legislatore, anche nella specifica disciplina agevolata per lo sport dilettantistico (artt. 67 e 69 T.U.I.R.) ed infatti: a) allenatori ed istruttori, anche del settore dilettantistico, sono legittimati a svolgere la loro professione a tutela degli atleti solo se possiedono un'adeguata "preparazione" e "competenza specifica"; b) non è previsto alcun periodo massimo di svolgimento dell'attività di istruttore, che anzi richiede una ripetizione di anno in anno per conseguire i risultati programmati, ed infine c) la misura del compenso ex art. 69 Tuir incide solo sul trattamento fiscale più o meno oneroso ma non determina la perdita dell'agevolazione, come sopra visto.
Motivi della decisione
Questa Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover accogliere l'appello, annullando la sentenza della Commissione Provinciale di Padova.
Ed invero l'attività di istruttore di nuoto svolta dall'appellante deve considerarsi rientrare, ai fini tributari, nella previsione di cui all'art. 67 lett. m) Tuir secondo cui: "Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a-l) OMISSIS
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".
Gli indici, ovvero gli aspetti, valorizzati dall'Ufficio ai fini dell'inclusione dei redditi percepiti nella diversa categoria "redditi di lavoro autonomo" non paiono avere rilevanza univoca e decisiva dovendosi tener conto di quanto previsto dall'art. 35 comma 5 del D.L. n. 207/2008 e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 37/2014 secondo cui "nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" - ossia le attività che l'art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R. sottopone al regime fiscale proprio dei "redditi diversi" - "sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". Può quindi convenirsi con l'appellante che la disposizione fornisce l'interpretazione autentica del contenuto della lett. m), comma 1, dell'art. 67 del T.U.I.R. e non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensì le estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine "attività sportiva".
Deve inoltre considerarsi che lo svolgimento dell'attività di istruttore di nuoto presuppone necessariamente preparazione e competenza specifica certificata dal CONI che rilascia un apposito "patentino"; egualmente, la continuità della prestazione non è elemento di per sé ostativo alla riconducibilità alla categoria reddituale de quo sia in ragione dell'assenza di una specifica disposizione di segno contrario e sia, comunque, della necessaria durata pluriennale dell'attività di preparazione e di istruzione diretta a favorire ed a produrre progressi e miglioramenti di anno in anno; la misura del compenso è poi elemento specificamente considerato dal legislatore per stabilire un diverso trattamento fiscale (art. 69 Tuir) e non già per escludere la riconducibilità alla categoria dei "redditi diversi" come individuata dall'art. 67, nelle sue varie ipotesi, fra cui quella de quo di cui alla lett. m).
Ciò che rileva è quindi l'essere stati i compensi erogati nello svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come avvenuto nel caso di specie, e ciò in ragione della speciale disciplina di cui agli artt. 67 e 69 Tuir che altrimenti, diversamente opinando, non potrebbe trovare concreta applicazione.
Le spese devono essere compensate in ragione della complessità della disciplina di riferimento e delle difformi interpretazioni giudiziali succedutesi nel tempo.
P.Q.M.
La Commissione, decidendo in oggetto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: accoglie l'appello ed annulla l'impugnata sentenza; compensa le spese di lite.