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19 gennaio 2023
Il nuovo arresto della Cassazione in tema di revisione dell’assegno divorzile

Una volta instaurato il giudizio di revisione, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei “giustificati motivi” che ne consentono la revisione sulla base del “diritto vivente”, tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione.

La Redazione

In un giudizio avente ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, Tizio ricorre in Cassazione lamentando, tra i motivi di doglianza, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. n. 898/1970 poiché, «pur avendo la giurisprudenza sempre ritenuto “giustificati motivi” ex art. 9 cit., solo i “fatti” nuovi sopravvenuti, occorrerebbe affermare con chiarezza che, una volta accertato il verificarsi di mutamenti nella situazione di fatto, la valutazione sul permanere o meno di un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge, e di quale entità, non possa prescindere da una valutazione del diritto alla luce dei criteri espressi in base all'ultimo orientamento giurisprudenziale a sezioni unite».

La Cassazione accoglie il ricorso con l'ordinanza n. 1645 del 19 gennaio 2023 e afferma il seguente principio di diritto: «In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art.9 della legge n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni di divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei “giustificati motivi” che ne consentono la revisione sulla base del “diritto vivente”, tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione».