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20 gennaio 2023
Il regolamento UE sui biocidi non impedisce agli Stati membri di adottare misure restrittive in materia di pratiche commerciali di tali prodotti

Per la CGUE, tali divieti non costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci se perseguono lo scopo di tutelare la salute e l'ambiente e non eccedono quanto necessario a tal fine.

La Redazione

La vicenda trae origine dal ricorso presentato alla CGUE dal Consiglio di Stato francese avente ad oggetto due decreti nazionali che disciplinano le pratiche commerciali e la pubblicità relativa a vari tipi di biocidi.
Posto che tali decreti prevedono, da un lato, che gli insetticidi e i rodenticidi non possono essere oggetto di determinate pratiche commerciali (sconti, riduzioni di prezzo e ribassi) e dall'altro, limitano la pubblicità commerciale per detti prodotti, si rimette alla CGUE la seguente questione: se il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e, più in generale, il principio di libera circolazione delle merci «ostino a disposizioni nazionali restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità relative ai biocidi autorizzati sul mercato e che perseguono un obiettivo di tutela della salute pubblica e dell'ambiente».

Con sentenza nella causa C-147/21 del 19 gennaio 2023, la Corte afferma il diritto dell'Unione non osta di per sé alle misure restrittive in esame in materia di pratiche commerciali. Precisa inoltre che spetta al giudice del rinvio verificare se i divieti previsti dalla normativa nazionale siano giustificati da obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell'ambiente, siano idonei a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non eccedano quanto necessario per raggiungerli.

Sulla questione la Corte fa alcune precisioni. In primis, sostiene che il regolamento sui biocidi osta ad una normativa nazionale che imponga una dicitura supplementare per gli annunci pubblicitari rivolti a professionisti.
Esso già contiene una disposizione che disciplina, in modo dettagliato e completo, la formulazione delle diciture relative ai rischi associati all'uso dei biocidi che possono apparire negli annunci pubblicitari relativi a tali prodotti. Pertanto, il settore riguardante le diciture relative ai rischi associati all'uso dei biocidi utilizzabili nell'ambito della loro pubblicità è stato armonizzato in modo completo dal Legislatore dell'Unione.

Prosegue poi affermando che gli Stati possono, a determinate condizioni, vietare la pubblicità rivolta al pubblico. Infatti, nonostante il Legislatore comunitario abbia disciplinato la formulazione delle diciture relative ai rischi associati all'uso dei biocidi che possono figurare negli annunci pubblicitari di tali prodotti, non ha inteso tuttavia disciplinare tutti gli aspetti relativi alla pubblicità dei biocidi.

In tema di modalità di vendita di tali prodotti, la CGUE dichiara che una simile normativa deve soddisfare due condizioni, che spetta al giudice del rinvio verificare:

  • deve essere applicabile indistintamente a tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio francese;
  • deve incidere in ugual misura sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

La Corte conclude osservando che la normativa in questione «è idonea a conseguire gli obiettivi di tutela della salute umana e dell'ambiente nella misura in cui mira a limitare gli incentivi all'acquisto e all'uso di siffatti prodotti e il divieto di qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico a favore di taluni biocidi non eccede quanto necessario per garantire la realizzazione di tali obiettivi».
Essa ha inoltre una «portata circoscritta, in quanto non riguarda tutti i biocidi, ma solo quelli rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 e nei tipi di prodotto 14 e 18, vale a dire quelli che presentano i rischi più elevati per la salute umana, senza essere applicabile ai biocidi ammissibili alla procedura di autorizzazione semplificata».