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20 gennaio 2023
Pianificazione urbanistica: il Comune può introdurre vincoli ambientali o paesaggistici anche in zona agricola

La destinazione a zona agricola di una porzione di territorio, in sede di pianificazione del territorio, assolve oltre che a esigenze prettamente agrarie ed urbanistiche, anche a quelle di tutela dell'ambiente.

La Redazione

L'attuale ricorrente, ritenendosi leso dalle restrizioni edificatorie introdotte dalla pianificazione locale, impugnava innanzi al Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Trento gli atti di approvazione e adozione della variante urbanistica del Comune nella parte in cui questi ultimi inserivano le aree di sua proprietà entro la vigenza dell'art. 61 delle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) del piano regolatore generale (p.r.g.).
La controversia giunge dinanzi al Consiglio di Stato, dove il ricorrente deduce la violazione degli artt. 21 e 29 della Legge provinciale urbanistica n. 1 del 4 marzo 2008, nonché degli artt. 11, 37, e 38 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico provinciale (p.u.p)., «per avere il pianificatore locale imposto sulle aree di proprietà dell'istante, aventi destinazione agricola di pregio e non incluse fra quelle di tutela ambientale come individuate dal p.u.p., il vincolo di protezione paesaggistica di cui all'art. 61 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune, svuotando il contenuto e le prerogative della destinazione agricola di pregio ed imponendo una tutela non prevista dalla competente legislazione provinciale e, comunque, una tutela più “stringente” di quella che quest'ultima imporrebbe».

Con sentenza n. 100 del 3 gennaio 2023, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso.
A sostegno della sua tesi, Palazzo Spada richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «la destinazione a zona agricola di una porzione di territorio, in sede di pianificazione del territorio, assolve oltre che a esigenze prettamente agrarie ed urbanistiche, anche a quelle di tutela dell'ambiente». Inoltre «le realtà territoriali possono, infatti, formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici».

Pertanto, il Comune conserva la competenza a introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici nella sua attività pianificatoria generale. L'art. 1, L. n. 1187/1968, ha esteso il contenuto del p.r.g. anche all'indicazione dei «vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico», legittimando l'autorità comunale a valutare autonomamente tali interessi e a imporre nuove e ulteriori limitazioni nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti. Ciò avviene, precisa il Consiglio di Stato, «quando il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo paesaggistico in base alle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento di particolare valore urbanistico».