
Secondo la Cassazione, non è concepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l'impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari.
La condomina impugnava la delibera assembleare limitatamente alla parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo relativo al 2015 e quello preventivo di cui all'anno 2016, con i relativi piani di riparto, lamentando che tali documenti contabili non erano stati allegatial verbale, costituendo invece parte integrante della delibera di approvazione. ...
Svolgimento del processo
con atto di citazione, notificato in data 03.06.2016, I. M. impugnava la delibera assunta dall’assemblea del Condominio P. G. (omissis), in data 27.04.2016, limitatamente ai punti con cui era stato approvato il bilancio consuntivo relativo all’anno 2015 e il bilancio preventivo per l’anno 2016, con i relativi piani di riparto;
in particolare, lamentava che i predetti documenti contabili non erano stati allegati al verbale a lei successivamente notificato e deduceva come gli stessi costituissero parte integrante della delibera di approvazione adottata dall’organo assembleare, con la conseguenza che dovrebbero essere inseriti per esteso nel contesto della deliberazione stessa o quanto meno dovrebbero essere ad essa allegati;
con sentenza n.378/2017, il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarava l’improcedibilità della domanda per non aver I. M. partecipato personalmente al procedimento di mediazione, con compensazione delle spese di lite;
avverso la suddetta sentenza proponeva appello principale il Condominio P. G. (omissis), nonché appello incidentale I. M. dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale, rigettava l’appello incidentale con riguardo all’illegittimità della delibera impugnata e accoglieva il principale in relazione al regolamento delle spese di lite e, non sussistendo i presupposti per la compensazione, condannava per entrambi i giudizi la I.;
ricorre per cassazione I. M. sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso il Condominio P. G. (omissis) n. (omissis); entrambe le parti hanno presentato memoria;
Motivi della decisione
Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 10, 12, 14 e 91 c.p.c. e dell’art. 5 D.M. 55/2014, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c, nella parte in cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha liquidato le spese del primo e del secondo grado di giudizio in forza dell’erronea individuazione del valore della causa come indeterminabile, attribuendo, così, un valore totalmente diverso e maggiore rispetto a quello individuato nell’atto di impugnazione della delibera in € 1.823,56 e corrispondente al saldo delle spese e compensi del riparto consuntivo dell’anno 2015 e preventivo anno 2016, senza fornire alcuna motivazione in ordine allo scostamento rispetto al valore dichiarato;
il motivo è infondato;
la Corte di merito si è uniformata al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. – per il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass., n. 9068/2022, Cass., n. 19250/2021);
con le citate pronunce, questa Corte si è discostata dal precedente n. 21227/2018 - secondo cui nella controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall’assemblea, il valore della causa deve determinarsi in base all’importo contestato e non all’intero ammontare di esso- sul rilievo che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l’annullamento della impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale produce un effetto caducatorio unitario, che opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro;
l’ampliamento dell’efficacia del giudicato a tutti i componenti dell’organizzazione condominiale è, del resto, coerente col disposto del primo comma dell’art. 1137 c.c., per cui le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l’impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari;
correttamente, il giudice d’appello ha ritenuto che, nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato, e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito (v. Cass., n. 9068/2022, Cass., n. 19250/2021);
nel caso di specie, avendo il condomino impugnato la delibera assembleare chiedendone la nullità, il giudice ha liquidato le spese considerando la causa di valore indeterminabile;
la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Condominio P. G. (omissis) n. (omissis), parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 (settecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.