
Risponde la Corte di Cassazione con un nuovo principio di diritto.
Svolgimento del processo
1. S.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo il coniuge R.M. proponendo azione ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. in relazione all'impegno preliminare di trasferimento di due immobili. La parte convenuta rimase contumace, mentre spiegò intervento autonomo Banca delle Marche s.p.a. proponendo, in qualità di creditore del M., domanda di simulazione ed, in subordine, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ..
2. Il Tribunale adito rigettò la domanda, con assorbimento di ogni altra istanza. Respinto anche l'appello proposto dalla G. avverso la sentenza del Tribunale, con sentenza n. 25540 del 2015 di questa Corte fu cassata la sentenza del giudice di appello, con assorbimento del ricorso incidentale proposto da Banca delle Marche.
3. Riassunto il giudizio da parte di Nuova Banca delle Marche s.p.a ., e rimasto contumace il M., intervenne in giudizio, quale successore a titolo particolare di Nuova Banca delle Marche, C. Management, mandataria e procuratrice speciale di (omissis) s.r.l..
4. Con sentenza di data 23 maggio 2019 la Corte d'appello di Ancona dispose il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 in favore della G. e accolse l'azione revocatoria, dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'attrice in riassunzione del disposto trasferimento. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che non poteva essere disposta l'estromissione dal giudizio di Banca delle Marche, come richiesto dal successore a titolo particolare, in mancanza del consenso delle altre parti, che ricorreva il presupposto dell'azione revocatoria sulla base della ragione di credito derivante dal decreto ingiuntivo emesso per l'importo di Euro 282.815.777 nei confronti del M. quale fideiussore a seguito della revoca dell'apertura di credito concessa alla debitrice principale, dichiarata fallita.
5. Ha proposto ricorso per cassazione R.M., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso (omissis) s.r.l.. e per essa C. Management.
6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022). Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 292, 101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cast., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la comparsa di intervento di C. Management non è stata notificata all'odierno convenuto, contumace nel processo di appello, laddove invece, come affermato da Cass. n. 17328 del 2015, la comparsa di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso deve essere notificata al convenuto contumace a pena di nullità della sentenza.
1.1. Il motivo è infondato. La censura è basata sul precedente di Cass. 17238 del 2015 la cui massimazione, riportata nel motivo, non rispecchia del tutto fedelmente il contenuto della motivazione. Si legge nella motivazione che «in effetti vi può essere incertezza se la comparsa di costituzione nel caso di specie (successione a titolo particolare nel diritto controverso) dev'essere essere notificata al convenuto contumace». Il Collegio optò poi nel senso della necessità della notifica, pena la nullità della sentenza, in considerazione della natura di atto di intervento nel processo del successore, dopo che si era verificata una causa di interruzione del processo per morte del procuratore della dante causa (interruzione non dichiarata), in considerazione dell'argomento che quando vi è riassunzione del processo promossa da una parte prima dell'evento interruttivo non presente in giudizio il relativo atto va notificato al contumace.
Il precedente in considerazione ha una portata del tutto particolare e non significativa nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte. L'orientamento di legittimità è infatti nel senso che la comparsa con cui si costituisce volontariamente in causa, ai fini della prosecuzione del processo, il successore universale della parte costituita deceduta nelle more del giudizio non rientra fra gli atti per i quali l'art. 292 cod. proc. civ. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore universale nella stessa posizione processuale del proprio autore, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento (Cass. n. 6159 del 1992, n. 5057 del 2003; da ultimo in tema di riassunzione dopo la sospensione del processo Cass. n. 26800 del 2022). Al riguardo non vi è alcuna differenza fra la posizione del successore universale e quella del successore a titolo particolare posto che il mutamento soggettivo non incide sul rapporto dedotto in giudizio che resta il medesimo, al punto che l'alienante, nei cui confronti continua il processo salvo il caso dell'estromissione, assume la veste di sostituto processuale del successore a titolo particolare. Va pertanto data continuità, nell'ambito della successione a titolo particolare, all'indirizzo di questa Corte formatosi con riferimento al successore universale.
In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: "la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non rientra fra gli atti per i quali l'art. 292 cod. proc. civ. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processuale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento".
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2901 cod. civ. e 2, comma 2, lett. a) I. n. 287/1990,, aii sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la fideiussione integrante il credito allegato è nulla in quanto basata pedissequamente sul modulo predisposto dall'ASI giudicato dalla Banca d'Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2 della I. n. 287/1990, e che la nullità attinge anche i contratti stipulati a valle della detta intesa anticoncorrenziale prima dell'emanazione del suddetto provvedimento.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2901, 1957 cod. civ. e 2, comma 2, lett. a) I. n. 287/1990, , ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, ove si ritenga ricorrente soltanto una nullità parziale, si tratterebbe di nullità rilevante in quanto l'art. 6 della convenzione esonera in deroga all'art. 1957 cod. civ. il creditore dal rispettare il termine semestrale previsto dal primo comma della disposizione e che, trovando applicazione alla luce della nullità la disposizione derogata, il termine semestrale risulta non rispettato.
3.1. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili. In violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., non risulta specificatamente indicata la sede di ingresso nel processo di merito delle circostanze di fatto integranti la causa di nullità denunciata. Va peraltro rammentato che, come affermato da Cass. n. 4175 del 2020, la nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali.
E' appena il caso di aggiungere, a parte il rilievo che la nullità denunciata avrebbe carattere parziale (Cass. Sez. U. n. 41994 del 2021), che secondo quanto accertato dal giudice del merito il titolo del credito allegato non è un contratto, ma un decreto ingiuntivo, per cui il credito, di carattere litigioso, ben può fondare la legittimazione dell'attore nell'azione ai sensi dell'art. 2901 cod. civ..
La novità dell'orientamento assunto in relazione al primo motivo, unitamente alla limitazione della portata del precedente su cui il medesimo motivo e basato, costituiscono ragione di compensazione delle spese processuali.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone la compensazione delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.