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24 gennaio 2023
L’omessa fissazione dell’udienza di discussione orale, nonostante la richiesta di una delle parti, comporta la nullità della sentenza

La Cassazione fornisce una lettura dell'art. 352, secondo e terzo comma, c.p.c. dopo il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

La Redazione

La controversia trae origine dalla richiesta di nullità ovvero di annullamento ovvero ancora di risoluzione per inadempimento in relazione all'acquisto da parte delle attrici di obbligazioni emesse dallo Stato argentino, intermediato dalla banca convenuta.
In accoglimento della domanda, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità dell'ordine di acquisto sopra descritto quale conseguenza della nullità del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari, con la conseguente condanna della banca al risarcimento. Quest'ultima proponeva gravame dinanzi alla Corte d'Appello, la quale lo rigettava.
In sede di legittimità, la banca propone ricorso per cassazione lamentando, tra i motivi di doglianza, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale richiesta a verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e ribadita nella memoria di replica.
Secondo la ricorrente, tale omissione le avrebbe privato la possibilità di controdedurre alla memoria di replica depositata dalle appellate arrecando dunque pregiudizio alle sue prerogative. In particolare, la ricorrente fa riferimento alla possibilità di illustrare l'ordinanza di rimessione alle SS.UU. circa la questione del requisito della forma scritta del contratto di investimento mobiliare in relazione alla necessità o meno della sottoscrizione dell'intermediario.

Con sentenza n. 2067 del 24 gennaio 2023, la Cassazione accoglie il ricorso e afferma il seguente principio di diritto: «L'art. 352, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi espressi da Cass. SS.UU. n. 36596 del 25/11/2021, va interpretato nel senso che la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni e alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, comporta di per sé la nullità della sentenza emessa senza tale fissazione; l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le proprie difese finali all'esito dell'esame delle memorie di replica, anche in forma orale, costituisce, infatti, ex se un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa, senza necessità che siano precisati gli argomenti che sarebbero stati svolti nelle difese orali».

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