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26 gennaio 2023
Fondo per l’assistenza ai disabili gravi: assegnati oltre 76milioni di euro alle regioni
Così ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Decreto 21 dicembre 2022 pubblicato in G.U. n. 20/2023.
La Redazione

In Gazzetta Ufficiale n. 20/2023 è stato pubblicato il Decreto 21 dicembre 2022 recante «Riparto, per l'annualità 22, delle risorse del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare».

Il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegna al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave oltre 76 milioni di euro, i quali saranno distribuiti alle regioni tenendo conto della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64, secondo i più recenti dati ISTAT (art. 1).

Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nelle forme di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione e provincia autonoma, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità (art. 2).
Gli indirizzi di programmazione devono contenere:

  • il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
  • le modalità di individuazione dei beneficiari;
  • la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
  • la programmazione delle risorse finanziarie;
  • le modalità di monitoraggio degli interventi.

L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo è condizionata alla rendicontazione sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale.
Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonchè le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza e inseriscono tali informazioni nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. Spetta alle regioni validare tali informazioni (art. 3.).

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