Ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 168/2003, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende anche ai procedimenti che presentano ragioni di connessione con le controversie sul diritto d'autore.
Svolgimento del processo
R. E., M. D., A. M., L. M., C. A., M. M. e M. M. hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli Nord le società YouTube LLC, Google Ireland Limited e Google Italy s.r.l. e - premesso di essere titolari di determinati canali sul sito Internet YouTube, illegittimamente sospesi senza motivo, senza preavviso e senza comunicazione della durata della sospensione - hanno domandato la condanna delle prime due società a riattivare i canali in forma piena e immediata, con previsione di una penale per il ritardo, nonché al risarcimento del danno;
le società convenute, costituitesi in giudizio, non solo hanno resistito alle domande, ma hanno preliminarmente eccepito la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa;
con ordinanza depositata il 28 febbraio 2022, il Tribunale ordinario di Napoli Nord ha dichiarato la propria incompetenza per materia e per territorio in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente;
la decisione è stata fondata sui seguenti rilievi:
I- ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 168 del 2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti sulle controversie in materia di diritto d’autore, nonché di diritti connessi al diritto d’autore e, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, la competenza è estesa alle cause e ai procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2; la competenza concerne, dunque, anche le cause e i procedimenti connessi con le controversie in materia di diritto di autore;
II- nel caso di specie, dalle stesse deduzioni formulate nell’atto di citazione era emerso che la sospensione degli accounts aperti dagli attori sulla piattaforma YouTube (sospensione della cui illegittimità essi avevano chiesto l’accertamento, con condanna alla pronta riattivazione e al risarcimento del danno) trovava causa proprio nella violazione di diritti d’autore, loro contestata dalle società convenute, per avere essi pubblicato sui loro spazi informatici materiale coperto dai citati diritti di protezione; nella citazione introduttiva, infatti, era stata richiamata esplicitamente la pubblicazione di materiale cinematografico effettuata su taluni dei detti accounts, che avrebbe preceduto l’adozione della misura di sospensione degli stessi da parte delle società convenute, e per la quale sarebbero stati già pendenti dei giudizi dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli; l’accertamento dell’inadempimento contrattuale addebitato alle società convenute dipendeva, dunque, in modo immediato e diretto, dall’accertamento della violazione, da parte degli attori, di diritti autorali di terze persone, e cioè da un accertamento devoluto alla competenza per materia delle sezioni specializzate;
avverso questa ordinanza, il solo L. M. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, sulla base di due motivi;
YouTube LLC, Google Ireland Limited e Google Italy s.r.l. hanno depositato memoria difensiva, con cui hanno invocato il rigetto del ricorso;
il Procuratore Generale ha concluso, a sua volta, per il rigetto del ricorso, chiedendo che sia indicato quale giudice davanti al quale la causa deve proseguire il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con rimessione delle parti dinanzi ad esso;
le società resistenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia violato la regola secondo la quale la competenza deve essere individuata sulla base della domanda; deduce che, infatti, nel caso di specie, la domanda proposta in giudizio aveva ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della misura di sospensione dei canali, che era stata disposta senza la comunicazione di un valido motivo e senza il doveroso preavviso, nonché il risarcimento dei danni conseguenti; sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nell’atto di citazione non era in alcun modo evocata la questione della violazione dei diritti autorali quale causa della sospensione degli accounts aperti sulla piattaforma YouTube; evidenzia che, soltanto con la comparsa di costituzione e risposta, le convenute YouTube LLC e Google Ireland Limited avevano dedotto che le ragioni della sospensione dovevano individuarsi nella ripetuta violazione dei diritti d’autore da parte degli attori; precisa, al riguardo, che le due convenute avevano collegato le violazioni di copyright, asseritamente effettuate dagli attori, alle motivazioni di due sentenze del Tribunale delle imprese di Napoli, le quali erano state peraltro pubblicate successivamente alla notifica dell’atto di citazione del giudizio introdotto presso il Tribunale ordinario di Napoli Nord; conclude che, pertanto, l’eventuale connessione tra la presente causa volta all’accertamento dell’illegittimità della sospensione dei canali YouTube ed eventuali controversie in materia di diritti d’autore sarebbe emersa soltanto a seguito del deposito della comparsa di costituzione delle parti convenute, per modo che, se il giudice del merito avesse correttamente risolto la questione di competenza in base al contenuto della domanda, essa sarebbe stata radicata, per materia e per territorio, in capo al Tribunale ordinario di Napoli Nord;
1.1. il motivo è infondato;
la premessa da cui muove il ricorrente – secondo la quale la determinazione della competenza deve essere compiuta in base al contenuto della domanda attorea – è corretta, in quanto, ai fini dell’individuazione del giudice competente, rileva la sostanza della pretesa azionata in giudizio e i fatti posti a suo fondamento, mentre non assumono importanza le deduzioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (Cass. 26Da/t0a p3u/bb2li0ca1zio4n,e 2n5/.01/2023 7182; Cass. 22/10/2015, n. 21547; Cass. 06/12/2017, n. 29266; Cass.10/06/2020, n. 11023);
deve però escludersi che questa regola sia stata disattesa dal giudice del merito, come reputa il ricorrente, atteso che, al contrario, l’eccezione di competenza è stata delibata e decisa proprio sulla base delle deduzioni contenute nell’atto di citazione;
il Tribunale di Napoli Nord ha, infatti, evidenziato che nel libello introduttivo era richiamata la pubblicazione di materiale cinematografico effettuata dagli attori sugli accounts che avevano poi formato oggetto della misura di sospensione, la cui causa deve essere individuata proprio nella contestazione della violazione dei diritti autorali eventualmente commessa attraverso tale pubblicazione, esitata nel contenzioso in materia di copyright pendente presso la Sezione specializzata del Tribunale di Napoli;
come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale, i riferimenti alla materia del diritto d’autore e all’asserita violazione delle regole ad essa relative, contenuti nella citazione, lasciano desumere che gli attori, al momento della proposizione della domanda, avessero conoscenza delle ragioni poste a fondamento della sospensione dei propri accounts, sicché la controversia, sia pure introdotta dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli nord, si poneva nel medesimo solco del contenzioso promosso da L. M. dinanzi al Tribunale delle imprese di Napoli;
pertanto, appaiono ravvisabili con evidenza, già alla stregua della domanda originaria, gli elementi di connessione che ne determinavano l’attrazione alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa;
il motivo in esame va dunque rigettato;
2. con il secondo motivo (falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 168 del 2003, come novellato dalla legge n. 27 del 2012), il ricorrente evidenzia che la «debole» connessione esistente tra il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione dell’accertamento dell’illegittimità della misura della sospensione degli accounts YouTube, ed eventuali controversie in materia di diritto d’autore, non sarebbe sufficiente ai fini dell’attrazione del primo alla competenza specialistica del Tribunale delle imprese; infatti, quand’anche la formulazione del giudizio sulla legittimità o meno del contegno delle convenute rendesse necessario l’accertamento della violazione di diritti autorali da parte degli attori, tale accertamento potrebbe essere effettuato dal Tribunale ordinario in via meramente incidentale, evitando di ampliare in modo indefinito – ed in contrasto con la loro ratio istitutiva – la competenza delle sezioni specializzate
in materia di impresa;
2.1. anche questo motivo è infondato;
il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003 non distingue tra connessione “forte” e connessione “debole” ma stabilisce che le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2, tra cui rientrano le controversie in materia di diritto d’autore (art.3, comma 1, lett. b);
tra le specifiche ragioni di connessione vi è quella per pregiudizialità tecnica (art. 34 c.p.c.), sicché, anche nell’ipotesi in cui la questione della violazione dei diritti d’autore dovesse essere accertata in via meramente incidentale, essa, quale questione tecnicamente pregiudiziale, e dunque connessa alla domanda principale, comporterebbe l’attrazione di quest’ultima alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa;
3. in definitiva, il ricorso va rigettato e va affermata la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dinanzi alla quale il processo dovrà proseguire previa riassunzione nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza;
4. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto;
su tale attestazione non incide l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 26 luglio 2022, debitamente versata in atti; ciò, in quanto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315; Cass. 10 giugno 2020, n. 11116);
6. in ogni caso non compete a questa Corte procedere alla liquidazione del compenso spettante al difensore in conseguenza della detta ammissione (attività rientrante, invece, di volta in volta, nella competenza del giudice del rinvio o di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato all’esito del giudizio di cassazione: Cass. 02/12/2004, n. 22616; Cass. 16/02/2005, n. 3122; Cass. 12/06/2007, n. 13760), sicché la relativa istanza, pure essa versata in atti, deve ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dinanzi al quale rimette le parti, che riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’art.50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle società resistenti, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.