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26 gennaio 2023
Che siano fissi o dinamici, tutti gli autovelox devono essere preventivamente segnalati e ben visibili

La segnalazione è finalizzata in entrambi i casi a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento per orientarne la condotta di guida.

La Redazione

Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'appello dell'Ente e confermava la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione proposta da un'automobilista avverso la sanzione irrogatagli per eccesso di velocità.
In particolare, il Giudice aveva ritenuto illegittima la sanzione amministrativa per violazione dell'obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, rappresentata nel caso di specie dal c.d. scout speed. Il comma 6 dell'art. 142 cds prevede infatti che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili.
Del pari il Tribunale, il quale ha affermato che l'obbligo predetto è riferito a tutti gli strumenti di rilevazione, a prescindere che essi siano fissi o in movimento, poiché la segnalazione «è finalizzata in entrambi i casi a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento, per orientarne la condotta di guida».
L'Ente propone ricorso in Cassazione sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la previsione contenuta nell'art. 3 D.M. 15 agosto 2007, secondo cui «le disposizioni degli art. 1 e 2 dello stesso decreto non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento».

La Cassazione rigetta il ricorso con l'ordinanza n. 2384 del 25 gennaio 2023.
A fondamento della sua decisione, la Corte ribadisce il principio secondo cui «l'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo «Scout speed») di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l'art. 142, comma 6-bis cod.strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione  sintetica  "controllo  velocità"  o  "rilevamento velocità"), senza facoltà di derogarvi; conseguentemente, questa disposizione deve essere disapplicata, in conformità al principio per cui la possibilità di deroga alla legge è consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa, con l'individuazione delle ipotesi e delle fonti secondarie».

Dunque, il Tribunale ha correttamente confermato l'annullamento del verbale opposto per l'utilizzo del dispositivo di controllo speed scout in assenza di preventiva segnalazione.

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