La segnalazione è finalizzata in entrambi i casi a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento per orientarne la condotta di guida.
Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'appello dell'Ente e confermava la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione proposta da un'automobilista avverso la sanzione irrogatagli per eccesso di velocità.
In particolare, il Giudice aveva ritenuto illegittima la sanzione amministrativa per violazione dell'obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, rappresentata nel caso di specie dal c.d. scout speed. Il comma 6 dell'art. 142 cds prevede infatti che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili.
Del pari il Tribunale, il quale ha affermato che l'obbligo predetto è riferito a tutti gli strumenti di rilevazione, a prescindere che essi siano fissi o in movimento, poiché la segnalazione «è finalizzata in entrambi i casi a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento, per orientarne la condotta di guida».
L'Ente propone ricorso in Cassazione sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la previsione contenuta nell'art. 3 D.M. 15 agosto 2007, secondo cui «le disposizioni degli art. 1 e 2 dello stesso decreto non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento».
La Cassazione rigetta il ricorso con l'ordinanza n. 2384 del 25 gennaio 2023.
A fondamento della sua decisione, la Corte ribadisce il principio secondo cui «l'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo «Scout speed») di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l'art. 142, comma 6-bis cod.strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento velocità"), senza facoltà di derogarvi; conseguentemente, questa disposizione deve essere disapplicata, in conformità al principio per cui la possibilità di deroga alla legge è consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa, con l'individuazione delle ipotesi e delle fonti secondarie».
Dunque, il Tribunale ha correttamente confermato l'annullamento del verbale opposto per l'utilizzo del dispositivo di controllo speed scout in assenza di preventiva segnalazione.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Rilevato che:
- con sentenza n. 723/2019, depositata il 13/05/2019, il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l’appello della Unione dei Comuni della Pianura reggiana (di seguito Unione), confermando la sentenza n.332/2017 del Giudice di pace di Reggio Emilia di accoglimento dell'opposizione proposta da L.A. avverso la sanzione irrogatagli per violazione dell'art. 142, comma 8 del codice della strada (decreto legislativo 30/04/1992 n. 285), poiché viaggiava alla velocità netta accertata di 98,80 km/h in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era, invece, di 50 km/h;
- in particolare, il Giudice di pace aveva ritenuto illegittima la sanzione amministrativa, come sostenuto dall’opponente, per violazione dell'obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, costituita nel caso di specie dal c.d. Scout speed, dispositivo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 1323 dell'8/11/2012; l'art. 142, comma 6 bis del cod.strada prevede infatti che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili;
- il Tribunale, quale giudice di appello, ha affermato che il disposto dell'art. 142, comma 6 bis cod.strada prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e che le modalità di impiego stabilite dal d.m. 15 agosto 2007 non possono derogare la prescrizione di una fonte normativa avente rango legislativo, in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata; ha, inoltre, evidenziato come sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda che gli strumenti di rilevazione siano fissi o in movimento, perché la segnalazione è finalizzata in entrambi i casi a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento, per orientarne la condotta di guida;
- avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Unione, per un unico motivo a cui ha resistito con controricorso L.A.;
- con l'unico motivo, l’Unione ha censurato la sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell'art. 142, comma 6 bis cod.strada in relazione alle previsioni del decreto ministeriale 15/08/2007; il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la chiara previsione contenuta nell'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, secondo cui le disposizioni degli art. 1 e 2 dello stesso decreto non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento;
- il motivo è infondato; il Tribunale ha deciso in conformità del principio, già affermato da questa Corte, per cui l'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo «Scout speed») di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l'art. 142, comma 6-bis cod.strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento velocità"), senza facoltà di derogarvi; conseguentemente, questa disposizione deve essere disapplicata, in conformità al principio per cui la possibilità di deroga alla legge è consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa, con l’individuazione delle ipotesi e delle fonti secondarie; nel caso di specie, l'art. 142, comma 6 bis cod. strada rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione; gli artt. 1 e 2 del d.m. 15 agosto 2007, peraltro, distinguono secondo le differenti tipologie di strumentazione le modalità di impiego e di segnalazione della postazione di controllo, individuandole in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli; l'art. 1 prevede specificamente, al comma 4, che le iscrizioni dei dispositivi di segnalazione luminosa installati sulle autovetture possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità» e tale previsione è certamente applicabile anche alle ipotesi di autovetture dotate del dispositivo Scout speed (Sez. 2, Ordinanza n. 29595 del 22/10/2021); pertanto, correttamente il Tribunale ha confermato l’annullamento del verbale opposto per utilizzo del dispositivo di controllo Speed scout in assenza di preventiva segnalazione;
- il ricorso pertanto è rigettato; secondo il principio di soccombenza, le spese del presente giudizio (scaglione fino ad Euro 1.100,00) sono poste a carico del ricorrente in favore del controricorrente L.A.);
- dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012;
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente Unione dei Comuni della Pianura reggiana al pagamento delle spese in favore di L.A., liquidandole in Euro 550,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e contributi come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.