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27 gennaio 2023
Esclusa l'efficacia probatoria in giudizio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Pertanto, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera dell'Amministrazione, verifica che è doverosa, prima di procedere all'emanazione del provvedimento finale, in caso di elementi dubbi o contestati.

La Redazione

Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso principale e respingeva i connessi motivi aggiunti proposti dall'attuale appellante per l'annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune, concernenti la demolizione di opere abusive. L'appellante ricorre dinanzi al Consiglio di Stato ribadendo la tesi secondo cui i manufatti oggetto di ordinanza di demolizione erano stati realizzati in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge urbanistica n. 1150/1942.
Lamenta, quindi, che il TAR non abbia considerato ammissibili, quali prova di tale circostanza, gli atti notori recanti le dichiarazioni attestanti l'epoca di realizzazione delle opere. A fondamento della sua doglianza, l'appellante sostiene che la produzione di tali dichiarazioni comporterebbe un «principio di prova» che avrebbe dovuto «invertire l'onere della prova» circa l'epoca di realizzazione dei manufatti.

Per il Consiglio di Stato il motivo è privo di fondamento. Sulla questione, si riportano alcuni indirizzi giurisprudenziali ripercorsi da Palazzo Spada:

legislazione

  • «L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di legge. Tale dichiarazione sostitutiva concerne unicamente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e che, di regola, non trovano riscontro in albi, registri o elenchi tenuti dall'Amministrazione, o perché nessuna norma ne prevede la registrazione o perché questi ultimi sono andati dispersi; e si differenzia dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione perché quest'ultima si caratterizza, invece, per la perfetta coincidenza tra il suo contenuto e quello del certificato che essa va a sostituire»;
  • «la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto con la P.A., e non un mezzo di prova legale, sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera dell'Amministrazione, verifica che è doverosa, prima di procedere all'emanazione del provvedimento finale, in caso di elementi dubbi o contestati»;
  • «l'attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni o auto dichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato dall'amministrazione, sino a querela di falso, dall'esame obiettivo delle risultanze documentali».

Per questi motivi, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso con sentenza n. 343 dell'11 gennaio 2023.