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30 gennaio 2023
Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, il Condominio non può intervenire in adesione a quest’ultimo

Stante il carattere eccezionale ed urgente del procedimento, l'unico soggetto legittimato a parteciparvi e contraddirvi è appunto l'amministratore.

La Redazione

Un Condominio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di un avvocato per il pagamento degli onorari relativi all'espletamento dell'attività professionale espletata in qualità di difensore dell'opponente nella cause aventi ad oggetto la richiesta di revoca dell'amministratore condominiale.
Nello specifico, il Condominio deduceva che il difensore aveva posto a fondamento della sua pretesa il verbale dell'assemblea con il quale era stato approvato il consuntivo condominiale in cui risultavano computati anche gli onorari relativi ai citati giudizi di revoca dell'amministratore senza, tuttavia, considerare che tale delibera era stata annullata con sentenza passata in giudicato. Con tale decisione erano state ritenute non dovute le spese legali esposte nel bilancio in quanto lo stesso Condominio non era stato parte dei giudizi suindicati né legittimato a parteciparvi, poiché trattasi di una domanda proposta da un singolo condomino nei confronti dell'amministratore in proprio.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. Il difensore proponeva dunque gravame, il quale veniva rigettato dalla Corte territoriale per difetto di legittimazione del Condominio a partecipare ad un giudizio promosso da un singolo condomino per la revoca dell'amministratore.

La controversia giunge in Cassazione, la quale rigetta il ricorso con l'ordinanza n. 2726 del 30 gennaio 2023.
A fondamento della sua decisione la Suprema Corte ribadisce che «nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore (a titolo personale), non anche il Condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente».

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