Stante il carattere eccezionale ed urgente del procedimento, l'unico soggetto legittimato a parteciparvi e contraddirvi è appunto l'amministratore.
Un Condominio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di un avvocato per il pagamento degli onorari relativi all'espletamento dell'attività professionale espletata in qualità di difensore dell'opponente nella cause aventi ad oggetto la richiesta di revoca dell'amministratore condominiale.
Nello specifico, il Condominio deduceva che il difensore aveva posto a fondamento della sua pretesa il verbale dell'assemblea con il quale era stato approvato il consuntivo condominiale in cui risultavano computati anche gli onorari relativi ai citati giudizi di revoca dell'amministratore senza, tuttavia, considerare che tale delibera era stata annullata con sentenza passata in giudicato. Con tale decisione erano state ritenute non dovute le spese legali esposte nel bilancio in quanto lo stesso Condominio non era stato parte dei giudizi suindicati né legittimato a parteciparvi, poiché trattasi di una domanda proposta da un singolo condomino nei confronti dell'amministratore in proprio.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. Il difensore proponeva dunque gravame, il quale veniva rigettato dalla Corte territoriale per difetto di legittimazione del Condominio a partecipare ad un giudizio promosso da un singolo condomino per la revoca dell'amministratore.
La controversia giunge in Cassazione, la quale rigetta il ricorso con l'ordinanza n. 2726 del 30 gennaio 2023.
A fondamento della sua decisione la Suprema Corte ribadisce che «nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore (a titolo personale), non anche il Condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente».
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 19 novembre 2015, il Condominio di Via (omissis) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22934/2015, emesso dal Tribunale di Roma in favore dell’Avv. N.D.N. per il pagamento degli onorari relativi all’espletamento dell’attività professionale espletata quale difensore del Condominio ingiunto relativamente alle cause iscritte al n. rg 4159/06 del Tribunale di Roma (primo grado) e al n. rg 5386/06 della Corte d’appello di Roma (secondo grado), aventi ad oggetto la richiesta di revoca dell’amministratore condominiale (avanzata dalla condomina M.S.), formulando, altresì, domanda di condanna dell’Avv. D.N. per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
A fondamento della propria opposizione, il citato Condominio deduceva che il suddetto difensore aveva posto come unica prova scritta a fondamento della propria pretesa, ai sensi dell’art. 634, comma 1, c.p.c., il verbale dell’assemblea svoltosi in data 26 gennaio 2009, con il quale era stato approvato il consuntivo condominiale per l’anno 2007, in cui risultavano computati anche gli onorari relativi ai citati giudizi di revoca dell’amministratore, senza tener conto che la detta delibera era stata annullata con sentenza, passata in giudicato, n. 8092/2011 del Tribunale di Roma, con la quale erano state ritenute non dovute le spese legali esposte nel bilancio del 2007, in quanto lo stesso Condominio non era stato parte nei giudizi suindicati né legittimato a parteciparvi, trattandosi di una domanda proposta da un singolo condomino nei confronti dell’amministratore in proprio.
Istruita la causa, con sentenza n. 10147/2018, il Tribunale adito accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opposto al pagamento alle spese processuali e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sul presupposto della sicura consapevolezza, da parte dell’Avv. D.N., del sopravvenuto annullamento della menzionata delibera assembleare del 2009.
2. Sul gravame interposto dall’Avv. D.N. e nella costituzione dell’appellato Condominio, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8047/2021 (pubblicata il 2 dicembre 2021), lo rigettava.
A sostegno dell’adottata decisione, il giudice di appello riteneva di condividere la motivazione del Tribunale circa la carenza di legittimazione del Condominio a partecipare ad un giudizio promosso da un singolo condomino per la revoca dell’amministratore, atteso che il relativo procedimento rivestiva il carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed era ispirato all’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore.
La Corte territoriale evidenziava, altresì, che mancava un’idonea prova del conferimento di un incarico difensivo all’appellante da parte del Condominio e, dunque, di un’attività professionale svolta in favore dello stesso Condominio, posto che le procure depositate in giudizio erano sottoscritte solo dal D.L.A. (rispetto al quale non rilevava la spiegata qualità di amministratore, in quanto il giudizio promosso dalla condomina S. per ottenere la revoca dell’amministratore non rientrava tra quelli di cui all’art. 1131 c.c., in cui l’amministratore può costituirsi in giudizio per il Condominio senza autorizzazione dell’assemblea). Né potevano valere le considerazioni dell’appellante a fondamento del suo diverso assunto circa l’oggetto del giudizio secondo cui la motivazione resa nel decreto del Tribunale di Roma aveva definito la domanda di revoca dell’amministratore col rigetto, in quanto, in tal modo, parte appellante confondeva le ragioni poste a fondamento del rigetto con la qualificazione giuridica della domanda, dal momento che il Tribunale si era limitato ad evidenziare che gli addebiti fatti valere nei confronti del revocando amministratore non erano idonei a fondare la revoca, attenendo a vizi di delibere assembleari impugnabili in diversa sede e che egualmente nella diversa sede contenziosa doveva essere chiesta la separazione del supercondominio.
3. Avverso la citata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, l’appellante Avv. D.N., resistito con controricorso dal Condominio di Via (omissis).
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver il giudice di appello accertato, attraverso la corretta qualificazione giuridica delle domande svolte dalla condomina S. nel suo ricorso per l’ottenimento della revoca dell’amministratore, l’eventuale legittimazione passiva del Condominio in quei giudizi in cui lo stesso difensore aveva prestato l’attività professionale al fine di verificare l’esistenza del suo credito.
2. Rileva il collegio che il formulato motivo deve essere dichiarato infondato.
Infatti, diversamente da quanto con esso prospettato, non si è venuta affatto a configurare la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., dal momento che la Corte di appello – nello svolgimento complessivo della motivazione dell’impugnata sentenza - ha rilevato l’assenza di prova del conferimento di un incarico difensivo al ricorrente da parte del Condominio controricorrente e, dunque, di un’attività professionale esercitata in favore dello stesso (v. pag. 3 della motivazione dell’impugnata sentenza).
È, poi, pacifico che non può essere dedotta, sotto forma della predetta violazione, la supposta erroneità dell’interpretazione del contenuto della domanda dell’Avv. D.N. in mancanza della denuncia di altri ipotetici vizi riguardanti la decisione impugnata (cfr., ad es., Cass. n. 13602/2019 e Cass. n. 16608/2021), che, oltretutto, nella fattispecie, è adeguatamente motivata sul piano della valutazione della vicenda fattuale come sviluppatasi, e, quindi, insindacabile nella presente sede di legittimità avuto riguardo all’accertato difetto del raggiungimento di un’idonea prova circa l’effettività dello svolgimento dell’incarico in questione su commissione e nell’interesse del Condominio.
Infatti, la Corte territoriale ha precisato che il Condominio non aveva conferito - con riferimento alla suddetta causa – alcun incarico al ricorrente e che il relativo procedimento si era venuto ad instaurare tra il condomino, che aveva esercitato l’iniziativa giudiziaria, e l’amministratore, che non poteva intendersi costituito né aveva alcuna legittimazione in proposito, per lo stesso Condominio, né un interesse di quest’ultimo poteva essere rinvenuto in precedenti delibere assembleari, valide ed efficaci, relative a detto procedimento, nel quale lo stesso Condominio non era, in ogni caso, intervenuto. A quest’ultimo riguardo è stato anche acclarato che la delibera assembleare condominiale del 26 gennaio 2009, contenente l’approvazione del consuntivo della gestione ordinaria e della situazione patrimoniale dell’esercizio 2007 – che presentava, tra le voci di spesa, anche quella riguardanti le spese legali per i due citati giudizi di revoca dell’amministratore –, era stata annullata, a seguito di sua impugnazione, con la sentenza n. 8092/2011 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, proprio sul presupposto che tali spese non avrebbero potuto gravare sul bilancio condominiale.
Sul punto, è opportuno evidenziare come questa Corte (v. Cass. n. 23955/2013 e Cass. n. 4696/2020) ha precisato che, nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore (a titolo personale), non anche il Condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente.
In termini più ampi, si è specificato che il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di Condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del Condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro.
3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.