Ciò in quanto la notifica della cartella in pendenza dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è priva di utilità pratica.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento per debiti di imposta antecedenti l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nello specifico, il contribuente deduceva l'illegittimità della cartella, attesa la pretesa riscossione di somme ricomprese nel suddetto accordo omologato per debiti anteriori.
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Svolgimento del processo
(omissis) proponeva ricorso avverso la Cartella di pagamento n. (omissis) da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione per debiti di imposta (IVA) antecedenti l’omologazione (in data 22 giugno 2022) dell’Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Si costituiva tardivamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo, preliminarmente l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate e, nel merito, il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, formulata nel controricorso, tardivamente depositato, non trattandosi di litisconsorzio necessario.
Nel merito il ricorrente deduce l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata attesa la pretesa riscossione di somme ricomprese nell’accordo di composizione della crisi omologato per debiti anteriori all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il ricorso è fondato.
L’art. 25, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che per i crediti, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, il concessionario della riscossione – in deroga alle regole ordinarie – notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi della Legge n. 3/2012; 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi della Legge n. 3/2012
Gli importi portati dalla cartella di pagamento impugnata non potranno essere oggetto di liquidazione mediante le normali vie riscossive di natura amministrativa, ma troveranno soddisfacimento dall’esecuzione del piano di composizione della crisi.
La disposizione assolve alla duplice funzione di conservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore da possibili azioni intraprese dai creditori concorsuali e di garantire il rispetto della par condicio creditorum, nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria con conseguente dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., ord., 18 maggio 2021, n. 13514. Il divieto in esame trova applicazione, sotto il profilo soggettivo, anche ai crediti dell'erario sorti prima dell'apertura della procedura, per cui anche i crediti dell'agente della riscossione devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201).
Secondo le S.U. n. 33408/2021, la procedura fallimentare è volta ad assicurare il conseguimento della par condicio creditorum, poiché, a fronte dell’insolvenza, la soddisfazione del credito si traduce nell’ottenimento di una quota o di una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, secondo l’ordine determinato dalle cause di prelazione, ai sensi dell’art. 2741 c.c.
La cartella, quindi, non può essere emessa se non all'eventuale esito negativo dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero alla cessazione degli effetti dell'accordo, verificandosi, di fatto, una "sospensione" ex lege dei termini decadenziali dell'azione esattiva. Inoltre la notifica della cartella di pagamento in pendenza dell’accordo di composizione della crisi si presenterebbe priva di alcuna utilità pratica, non potendo assolvere né alla sua funzione propria di atto preordinato all'esecuzione, né rappresentare un atto utile per evitare la decadenza dalla potestà riscossiva, ai sensi del cit. art. 25, comma 1 -bis, il d.P.R. 602 del 1973, in quanto per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura, la notifica della cartella di pagamento, come già evidenziato, deve avvenire solo qualora l’accordo non sia andato a buon fine.
In definitiva deve essere accolto il ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.