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31 gennaio 2023
L’autorità giudiziaria può rifiutarsi di dare esecuzione ad un MAE per difetto di competenza del giudice dello Stato membro emittente?

Con la sentenza in commento, la CGUE risponde al quesito.

La Redazione

La vicenda trae origine dal rifiuto degli organi giurisdizionali belgi di dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti di alcuni dissidenti catalani da parte della Corte Suprema spagnola. Secondo il giudice belga, la Corte Suprema spagnola difettava della competenza a giudicare le persone ricercate per cui era stato emesso il MAE.
La Corte Suprema spagnola sottopone alla CGUE le seguenti questioni:

  • se un'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutarsi di eseguire un MAE invocando un motivo di non esecuzione non risultante nella decisione quadro relativa al MAE (2002/584/GAI) o un difetto di competenza dell'autorità giudiziaria emittente (nel caso in esame, la Corte suprema spagnola) a emettere il MAE di cui trattasi;
  • quali sono le condizioni alle quali l'autorità giudiziaria responsabile dell'esecuzione di un MAE (nel caso in esame, gli organi giurisdizionali belgi) può rifiutare l'esecuzione di tale MAE per un'asserita violazione dei diritti fondamentali dell'imputato;
  • se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, può valutare a tal fine la competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata in caso di consegna di quest'ultima allo Stato membro emittente.

Con sentenza nella causa C-158/21 del 31 gennaio 2023, la CGUE risponde ai quesiti alla luce dei principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri nonchè del diritto fondamentale a un equo processo.

In prima battuta, la CGE sostiene che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l'esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. La decisione di rifiuto, adottata a seguito di un adeguato esame, deve avere carattere eccezionale.
Tuttavia, precisa la Corte, «l'autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l'esecuzione di un MAE sia rifiutata qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell'Unione».

Va verificato anzitutto se esiste «un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo a causa dell'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte la persona interessata». L'esame si conclude applicando le stesse garanzie al caso concreto, e cioè se vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che la persona di cui trattasi corra dei rischi in caso di consegna allo Stato membro emittente.

Secondo la CGUE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà rifiutare l'esecuzione fondandosi sul difetto di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata, ma solo nell'ipotesi in cui la stessa conclude per l'esistenza di siffatte carenze nello Stato membro emittente e di un manifesto difetto di competenza di tale organo giurisdizionale. Sulla questione aggiunge che, «in forza dell'obbligo di leale cooperazione, il rifiuto di esecuzione fondato su un manifesto difetto di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata deve essere preceduto da una previa richiesta all'autorità giudiziaria emittente di informazionicomplementari, conformemente a quanto prevede la decisione quadro».

La Corte conclude stabilendo che è possibile emettere diversi MAE successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l'esecuzione di un primo MAE nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato. Tuttavia, l'esecuzione di un nuovo MAE non deve comportare una violazione dei diritti fondamentali di tale persona e l'emissione del medesimo deve rivestire un carattere proporzionato.