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1 febbraio 2023
CAD e Fisco: sì per attività di accertamento, no per ispezioni e controlli fiscali

Lo afferma la CGT Toscana, secondo la quale l'invito all'accertamento per adesione ben può essere redatto e sottoscritto digitalmente dall'Amministrazione.

La Redazione

La società ricorrente appellava la pronuncia con cui la CTP di Prato aveva respinto il suo ricorso contro l'avviso di accertamento ad essa notificato, censurando in particolare il rigetto dell'eccezione di nullità che era stata proposta per il mancato invito all'accertamento con adesione, il quale non poteva essere formato digitalmente, conseguendone la nullità dell'attività istruttoria espletata.

Con la sentenza n. 1 del 3 gennaio 2023, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana respinge l'appello, richiamando quanto affermato dalla Cassazione in punto di redazione digitale dell'invito all'accertamento con adesione: «le norme del cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento svolte dall'Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere applicate alle attività e funzioni “ispettive e di controllo fiscale”».
Tale approdo si fonda sulla distinzione tra l'attività accertativa e quella preliminare di verifica e controllo, evidenziando che 

giurisprudenza

«mentre nell'ambito dell'attività di verifica è imprescindibile la partecipazione del Contribuente il quale potrebbe non essere munito di firma digitale, con conseguente inapplicabilità delle norme sulla digitalizzazione in quella fase, l'invito alla adesione, oggetto del presente contenzioso, ben poteva essere redatto e sottoscritto in formato digitale, in quanto contenente l'analitica elencazione dei rilievi fiscali e la quantificazione del debito fiscale, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 82/05».

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