Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
1 febbraio 2023
Dall'Agenzia delle Entrate la tassazione applicabile alle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato
L'Agenzia delle Entrate ha fornito le soluzioni operative in relazione alla registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
La Redazione
Nel caso di specie, il curatore fallimentare evidenzia che a seguito di giudizio di natura risarcitoria (illiceità generalizzata della gestione della società, illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa al fallimento, nonostante la perdita integrale del capitale sociale, compimento di atti distrattivi e depauperativi del patrimonio sociale ecc.), ad oggi, risultano “inoltre” pendenti ulteriori procedimenti di indagine penale. In particolare, la mancata chiusura delle indagini preliminari preclude la conoscibilità degli atti e dei documenti processuali, nonché di ritenere cristallizzate le fattispecie delittuose e i relativi soggetti sottoposti ad indagine e loro imputazione.
Le questioni presentate al Fisco
Dunque, con il presente interpello, l'Istante ha posto al Fisco alcuni interrogativi in relazione agli accantonamenti da predisporre in sede di chiusura del Fallimento e, cioè, con l'istanza di chiusura della procedura con giudizi pendenti ai sensi dell'art. 118 della Legge Fallimentare.

precisazione

In argomento, giova ricordare che la tassazione degli atti dell'Autorità giudiziaria è regolata dagli articoli 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo d.P.R. che ne individua la misura in relazione alle statuizioni contenute. In particolare, il citato art. 37 stabilisce che gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato è equiparato l'atto di conciliazione giudiziale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in via generale, sono tenute solidalmente al pagamento dell'imposta «le parti in causa».

Ebbene, nel caso in esame, l'Istante chiede “se sia applicabile” la previsione dell'art. 59, comma 1), lettera d) del d.P.R. 26.4.1986 al futuro provvedimento di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e, in questo caso, se sussista la solidarietà nel versamento dell'imposta di registro da parte del Fallimento limitatamente all'importo della  condanna  risarcitoria  pronunciata  nel  confronti  dei  soggetti  rispetto  ai  quali  sia esclusa  la  configurabilità  dei  reati,  o  deve  intendersi  esclusa  ai  sensi  del  successivo articolo 60 del TUR.

precisazione

L'art. 59 d.P.R. del 26.4.1986 introduce una deroga al principio (indicato dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986) per alcune ipotesi, tassativamente individuate, per le quali è prevista la registrazione a debito «cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute».
La prenotazione a debito, infatti, è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento immediato, ai fini dell'eventuale successivo recupero.
Tra le ipotesi, vengono richiamate «le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato». Inoltre, il successivo articolo 60, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 131 dispone che 
«Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito».

Le soluzioni del Fisco 
Premesso quanto innanzi esposto, con la presente risposta a interpello n. 186 del 1° febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell'individuazione della tassazione applicabile ad un atto dell'autorità giudiziaria occorre procedere all'esame puntuale delle statuizioni nello stesso contenute. In particolare - sostiene il Fisco- è lo stesso atto a dover individuare puntualmente le parti obbligate al risarcimento del danno, nei cui confronti dovrà poi essere recuperata l'imposta prenotata a debito. Tuttavia, nel caso di specie esposto dall'istante, «al momento non risultava ancora depositato, così come non risultava concluso il giudizio in sede penale».Pertanto, in assenza di tale provvedimento, l'Agenzia dell'Entrate ha ritenuto che:
  • la prenotazione a debito dell'imposta di registro potrà operare esclusivamente con riguardo a quella dovuta in relazione agli obblighi risarcitori (condanna) «del danno prodotto da fatti costituenti reato». Tale imposta potrà poi essere recuperata nei confronti dei soli convenuti che sono stati in tal senso condannati e non nei confronti del soggetto danneggiato;
  • diversamente, restano operanti le regole generali in tema di solidarietà delle parti in causa, e quindi anche del Fallimento.