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2 febbraio 2023
È tassata la donazione che trasferisce azioni della società di famiglia ai figli?
Il Fisco chiarisce che l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del TUS opera solo se il trasferimento di partecipazioni consente ai beneficiari di acquisire il controllo della società e di influire in modo diretto ed immediato sull'attività sociale.
di La Redazione
Il contribuente, azionista insieme alla moglie di una società in accomandita per azioni regolata dalle leggi del Lussemburgo, nel periodo di imposta 2021 è stato qualificato fiscalmente residente in Italia ex art. 2, comma 2, TUIR
 
Ciò posto, egli dichiara all'Agenzia delle Entrate di volere realizzare il ''passaggio generazionale'' in favore dei figli trasferendoli, in comunione pro-indiviso ed in parti eguali tra loro, le azioni dell'azienda con un unico atto di donazione congiunto. Con la precisazione che i donatari comproprietari dovranno nominare un rappresentante comune che li rappresenti unitariamente per l'esercizio dei diritti sociali.
 
Viene dunque domandato se, nel caso di specie,  sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 3, comma 4-ter, del TUS, per beneficiare dell'esenzione in relazione alla donazione avente ad oggetto tali azioni.
 
Con la risposta n. 185/2023, il Fisco ritiene che all'atto di donazione non possa applicarsi il regime di esenzione dall'imposta di donazione ex all'articolo 3 cit., in quanto il trasferimento in questione non consente agli aventi causa di acquisire il controllo della società. 
 
La finalità della norma citata è chiara: favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione che i beneficiari proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni, rendendo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione apposita dichiarazione al riguardo.
 
Condizione fondamentale, oltre che si tratti di azienda di famiglia, è che i donanti trasferiscano il controllo della stessa, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase di passaggio generazionale, a favore dei beneficiari. L'agevolazione, dunque, trova applicazione laddove la partecipazione societaria donata attribuisca ai donatari il potere di influire in modo diretto ed immediato sull'attività sociale, indirizzandone la gestione e le decisioni aziendali, e di decidere sulla possibilità di continuare a mantenere il controllo della società stessa.
 
Viceversa, essa non opera se a seguito del trasferimento della titolarità dello strumento finanziario partecipativo, il beneficiario non disponga dei poteri di controllo dell'azienda.