Il Ministero della Giustizia ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni in merito all'operatività del nuovo art. 582 c.p.p., come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 150/2022, illustrando nel dettaglio la portata dell'intervento normativo e specificando il regime intertemporale, visto che la novella differisce l'entrata in vigore delle norme al 15esimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1 dell'art. 87 D. Lgs. n. 150/2022, da adottarsi con decreto del Ministero della Giustizia entro fine anno. Pertanto, nel frattempo continuerà ad applicarsi l'art. 582, comma 1, c.p.p. nella precedente formulazione che non prevede l'obbligatorietà del deposito telematico dell'atto di impugnazione.
A ciò deve aggiungersi che nelle more è intervenuta la L. n. 199/2022 che ha consentito il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale tramite l'invio con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.
Dunque, ad oggi, quali sono le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione?
|
Il Ministero è stato chiaro: fino all'entrata in vigore della nuova disciplina sul deposito telematico dell'atto di impugnazione di cui al nuovo art. 582 c.p.p., esso potrà così essere depositato:
- Tutte le parti processuali possono depositare l'atto in forma di documento analogico nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato;
- Le sole parti private che si trovino all'estero possono depositare l'atto di impugnazione dinanzi a un agente consolare all'estero, ex art. 87, comma 1, D. Lgs. n. 150/2022;
- I difensori possono in via alternativa avvalersi della facoltà di depositare l'atto di impugnazione via PEC con le modalità descritte dall'art. 87-bis della Riforma Cartabia.
|