Pronti modello di domanda ed istruzioni per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti
Con
provvedimento n. 30294/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui è parte cui all’art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/2022.
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Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello per cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023.
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Sono considerate pendenti le controversie, non ancora concluse con atto pronuncia definitiva, il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 - 1° gennaio 2023.
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Per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente, o un suo delegato, dovrò presentare al Fisco una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica. Nelle more dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la presentazione della domanda tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio.
Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo e deve essere effettuato mediante modello F24. Il pagamento rateale non è ammesso se gli importi da versare non superano mille euro.
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Il termine scade il 30 giugno 2023.
Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
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La
definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego - con il pagamento, entro il 30 giugno 2023, dell'intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.