L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito con la risposta n. 189/2023.
Il dubbio interpretativo dell'istante, sostituto d'imposta, riguarda l'obbligo di emissione della certificazione unica verso l'avvocato difensore che abbia riscosso le somme a seguito di apposita delega all'incasso nel caso in cui le spese di lite siano riconosciute in una sentenza a favore di un soggetto che riveste a sua volta la qualifica di sostituto d'imposta. Nello specifico, l'istante chiede di sapere se è tenuto ad emettere la certificazione unica anche qualora provveda alla liquidazione delle spese di lite verso un libero professionista munito di delega all'incasso, indipendentemente dal regime fiscale da quest'ultimo adottato e dall'eventuale qualifica di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.
Con la risposta n. 189/2023, l'Agenzia delle Entrate precisa anzitutto che l'istante è tenuto ad assumere le vesti di sostituto d'imposta per la corresponsione delle spese di lite sia quando esse siano riscosse da un avvocato antistatario, sia quando siano riscosse da un avvocato munito di delega all'incasso, e a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.
Dunque, l'istante avrà l'obbligo di:
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Con riguardo al caso dei compensi corrisposti ai professionisti che applicano il regime forfetario, i cui compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto, l'istante dovrà comunque emettere la certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.