La facoltà di aumento sancita dall'art. 5, quarto comma, del D.M. n. 585/1994, applicabile ratione temporis, riguarda l'ipotesi in cui il professionista assiste e difende più persone con la stessa posizione processuale, e non anche quella in cui sono molteplici solo le parti avverse.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 14, D. Lgs. 150/2011 e 702-bis c.p.c., M.D.A. chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata la condanna del condominio (omissis) DI VIA (omissis) alla corresponsione dei compensi per l’incarico di patrocinio svolto dal ricorrente a favore del condominio resistente in relazione ad un procedimento di impugnazione di delibera assembleare nel corso del quale era stata proposta istanza di sospensiva della delibera medesima.
Costituitosi regolarmente il condominio (omissis) di via (omissis) per resistere alla domanda, il Tribunale di Torre Annunziata, disattese le eccezioni preliminari del resistente, accolse nel merito il ricorso condannando quest’ultimo alla corresponsione dell’importo di € 6.193,90 per diritti ed onorari ed € 59,48 per spese, gravando il medesimo resistente delle spese di lite.
2. Il Tribunale, in particolare, affermò il diritto dell’avv. M.D.A. a percepire un separato compenso in relazione, da un lato, alla fase cautelare di sospensione della delibera impugnata e, dall’altro lato, al giudizio di merito dell’impugnazione della delibera, affermando l’autonomia dei due procedimenti.
Affermata, poi, l’applicabilità all’incarico dei criteri di liquidazione dettati dal D.M. 585/1994 -essendosi l’attività difensiva conclusa nel 2004- ed escluso che il condominio avesse già provveduto al saldo integrale delle spettanze del ricorrente -essendovi comunicazione scritta proveniente dal medesimo condominio, che qualificava il versamento già avvenuto come acconto- il Tribunale determinò i diritti ed onorari sia della fase cautelare sia del giudizio di merito, ritenendo altresì di procedere sugli onorari all’aumento del 20% in virtù della pluralità di condomini che avevano impugnato la delibera, giungendo poi alla determinazione della cifra finale previa detrazione dell’acconto già ricevuto.
3. Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata ricorre il condominio (omissis) di via (omissis).
Resiste con controricorso M.D.A..
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
5. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione del D.M. 585/1994.
Argomenta, in particolare, il ricorso che l’istanza di sospensione della delibera impugnata, pur avendo natura lato sensu cautelare, non presentava comunque concreta autonomia procedurale rispetto al giudizio di impugnazione della delibera assembleare.
Da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, la distonia rispetto alla previsione di legge della decisione del Tribunale di Torre Annunziata, nel momento in cui ha riconosciuto -ai fini della liquidazione dei compensi del legale- piena autonomia procedurale all’istanza di sospensione rispetto al giudizio di cognizione ordinaria.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 5, quarto comma, D.M. 585/1994.
Il ricorso impugna l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui la stessa ha ritenuto di riconoscere la maggiorazione del 20% sugli onorari ex art. 5, quarto comma, D.M. 585/1994 in considerazione della pluralità di parti del giudizio nel quale l’odierno controricorrente aveva esercitato il patrocinio.
Argomenta, in particolare, che:
- detta maggiorazione doveva essere esclusa, essendo applicabile solo quando il professionista abbia assistito e difeso più persone, e non quando il medesimo professionista abbia difeso una sola parte contro una pluralità di parti avverse;
- l’esclusione della maggiorazione derivava anche dal fatto che nella specie l’impugnazione della delibera non poteva ritenersi proposta da una pluralità di parti -da intendersi come distinti centri di interesse- ma dai comproprietari di un’unica unità immobiliare.
2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari di improcedibilità ed inammissibilità sollevate dal controricorrente.
Quanto all’eccezione di improcedibilità, si rileva che, in ogni caso, parte ricorrente ha individuato nel ricorso la sede processuale ove i documenti medesimi erano reperibili, potendo quindi trovare applicazione il principio per cui il principio di specificità, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare in quale sede processuale il documento risulta prodotto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019 - Rv. 656488 - 01).
Quanto all’eccezione di inammissibilità, si osserva che, avendo il Tribunale di Torre Annunziata applicato alla domanda dell’odierno controricorrente il rito di cui agli artt. 702-ter c.p.c. e 14, D. Lgs. 150/2011, necessariamente trova applicazione il principio -da questa Corte affermato- per cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (da ultimo Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021- Rv. 661595 – 01; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020- Rv. 659244 - 01).
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come emerge anche dalla decisione impugnata, il giudizio di annullamento della delibera condominiale nell’ambito del quale l’odierno ricorrente prestò il proprio patrocinio venne proposto nell’anno 2000, e quindi nella vigenza del disposto di cui all’art. 1137 c.c. nella versione anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 15, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220. Versione, quest’ultima, sulla quale è, poi, recentemente intervenuto il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Sebbene, a differenza dell’attuale versione, l’originario testo dell’art. 1137 c.c. non fornisse indizi diretti in ordine alla natura dell’istanza di sospensione formulata congiuntamente con l’impugnazione della delibera, è tuttavia vero che non si sono registrati concreti dubbi sulla natura cautelare di tale istanza (sul punto, sia pure indirettamente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012 - Rv. 624482 - 01), essendosi, semmai, osservato da una parte della giurisprudenza di merito che l’istanza medesima non poteva considerarsi un provvedimento cautelare ante causam ma costituiva piuttosto una ipotesi di necessitata presentazione congiunta di domanda cautelare e di merito -dovendosi formulare l'istanza o con lo stesso atto di impugnazione o successivamente nel corso del giudizio di merito, esclusa essendo invece la proponibilità ante causam- per essere la previa impugnativa indefettibile presupposto logico-giuridico della sospensione (Trib. Salerno 14 gennaio 2011).
Per quel che qui interessa, quindi, la nuova versione dell’art. 1137 c.c. introdotta nel 2012, nel ricondurre espressamente la sospensiva della delibera assembleare entro l’ambito della disciplina dei procedimenti cautelari, non può ritenersi sia intervenuta in senso innovativo sullo specifico tema della natura della sospensiva medesima, semmai definitivamente riconducendola entro il plesso normativo processuale che ad essa da sempre si confaceva.
Ritenuta, quindi, la natura cautelare dell’istanza di sospensione della delibera assembleare anche nella vigenza dell’originaria versione dell’art. 1137 c.c., consegue che correttamente il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto la fondatezza della pretesa dell’odierno ricorrente di riconoscimento di un autonomo compenso per il patrocinio prestato in relazione all’istanza di sospensiva della delibera assembleare, costituendo il procedimento in corso di causa scaturito da tale istanza un procedimento comunque autonomo rispetto alla controversia di merito concernente l’annullamento della delibera assembleare.
4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Nell’affermare che il disposto di cui all’art. 5, quarto comma, del D.M. 585/1994 -disciplina la cui applicabilità alla fattispecie in esame è stata affermata nel provvedimento impugnato senza alcun rilievo delle parti sul punto- doveva trovare applicazione anche all’ipotesi in cui il professionista assista il cliente contro più parti, il Tribunale di Torre Annunziata ha immotivatamente disatteso l’orientamento di questa Corte, a mente del quale in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la facoltà di aumento del venti per cento, sancita dall'art. 5, quarto comma, del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, applicabile ratione temporis, riguarda l'ipotesi in cui il professionista assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, e non anche quella in cui molteplici siano solo le parti avverse, come successivamente consentito dall'art. 5, quarto comma, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22279 del 27/09/2013 - Rv. 627818 – 01 - richiamata anche da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19650 del 2017, non massimata- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18941 del 10/09/2007 - Rv. 598582 - 01), e come attualmente previsto dall’art. 4, comma 2, D.M. 10/03/2014, n. 55.
5. Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo ed il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, il quale provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo motivo, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.