
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza in commento.
In un giudizio avente ad oggetto la condanna di tre spacciatori per autoriciclaggio, gli imputati ricorrono in Cassazione sostenendo che le somme di denaro erano state impiegate con versamenti su conti correnti bancari intestati agli imputati e per l'acquisto di beni mobili ed immobili sempre riferibili ai medesimi.
A fondamento della...
Svolgimento del processo
1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 16 giugno 2021, confermava la pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Monza dell'l luglio 2020 che aveva condannato alle pene di legge (omissis) in ordine ai reati di acquisto e detenzione illecita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo marjuana ed hashish aggravati dall'art. 61 bis cod.pen. (capo 1), autoriciclaggio (capi 2 e 3), intestazione fittizia di beni (capi 5, 6, 7 e 8), detenzione illecita di marjuana (capo 9), loro rispettivamente ascritti.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le difese degli imputati; (omissis) (omissis) con ricorso dell'avv.to (omissis) deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.:
- mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa le risultanze processuali in ordine al capo 1) lett. c) dell'imputazione posto che l'imputato andava assolto dalla contestazione di avere ceduto sostanza stupefacente nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2018; al proposito si lamentava come in relazione a tale periodo nessun accertamento concreto era stato fatto; in ogni caso doveva essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen. mancando il gruppo criminale organizzato essendo emerso soltanto la presenza di un fornitore spagnolo; in ogni caso dovevano concedersi le attenuanti generiche e ridursi la pena quanto a tale reato stabilito come fatto più grave, avuto riguardo alla confessione dell'imputato ribadita nella memoria depositata in data 29 gennaio 2020 dinanzi la corte di appello ove era stata anche ampliata la portata delle dichiarazioni confessorie;
- violazione di legge in relazione all'art. 648 terl cod.pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa le risultanze processuali posto che il' (omissis)andava assolto dai capi nn. 2) e 3) dell'imputazione; difatti la punibilità va esclusa in tutti i casi in cui il denaro o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione personale ovvero la condotta non risulti concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa, circostanze queste sussistenti nel caso di specie avendo il(omissis) utilizzato il denaro o tramite deposito in conti correnti personali o di persone a lui legate da vincoli familiari e di convivenza ovvero per l'acquisto di beni di uso personale; le operazioni erano quindi prive della capacità dissimulatoria e non avevano ostacolato l'identificazione dell'origine delittuosa del denaro;
- violazione di legge in relazione all'art. 512 bis cod.pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 5), 6), 7) e 8) dell'imputazione posto che l'imputato non aveva fittiziamente intestato i beni ad altri ma si era limitato a fare uso di beni altrui;
- violazione di legge e difetto di motivazione in punto omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza
G.U.P. di Milano in data 8 ottobre 2014 avuto riguardo alla ricorrenza dei presupposti ex art. 81 cpv cod.pen.;
- vizio di motivazione circa la mancata restituzione dei telefoni, computer ed altri oggetti in sequestro non essendovi prova che fossero di provenienza illecita.
1.3 I (omissis), con ricorso dell'avv.to (omissis), lamentava con il primo motivo vizio
di motivazione circa la valutazione delle risultanze processuali posto che il ricorrente andava assolto dal reato contestatogli al capo 9) trattandosi di sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione destinata ad uso personale; in ogni caso andava ridotta la pena e concessa la sospensione condizionale. Con una seconda doglianza deduceva difetto di motivazione circa la mancata restituzione del ciclomotore Yamaha non essendovi prova che l'acquisto di tale mezzo fosse stato fatto con denaro del (omissis) (omissis)
1.4 Con ricorso dell'avv.to I nell'interesse della (omissis) si lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis cod.proc.pen.:
- difetto di motivazione quanto al ritenuto ruolo attribuito alla ricorrente nell'attività criminosa di cui al capo n. 1) posto che la stessa aveva collaborato con il 1(omissis)in un limitato arco temporale di meno di un anno senza che da alcun elemento fosse confermato il supposto ruolo essenziale nella attuazione dei trasporti e traffici di stupefacente;
- contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 ed al ruolo rivestito dalla ricorrente nell'attività criminosa posto che la corte di appello aveva erratamente ritenuto la donna inserita nei traffici
del (omissis) sin dal 2015 benchè i viaggi della ricorrente si limitavano a poche occasioni
nell'ultimo anno di attività dell'organizzazione;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. e vizio di motivazione quanto alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 piuttosto che nell'ipotesi di cui all'art. 379 cod.pen. posto che i viaggi della (omissis) erano avvenuti quando le condotte delittuose del (omissis)di acquisto di stupefacente si erano ormai consumate ed il trasporto dei proventi illeciti in Spagna configurava pertanto un post factum altrimenti qualificabile;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 648 ter cod.pen., motivazione carente e contraddittoria, erronea applicazione della legge penale laddove si era ritenuta configurata in capo alla ricorrente la fattispecie di autoriciclaggio; invero le somme di denaro erano state impiegate con versamenti sui conti correnti bancari intestati agli imputati e per l'acquisto di beni mobili ed immobili sempre riferibili ai medesimi così che la capacità decettiva doveva escludersi alla luce del fatto che il meccanismo era stato prontamente svelato dalla G.d.F.; mancava pertanto l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa e la necessaria particolare intensità dissimulatoria che deve escludersi nel caso di versamento di somme sul conto corrente intestato allo stesso autore del fatto illecito e del pagamento di rate per l'acquisto di beni personali;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen. mancando la prova dell'esistenza di un gruppo organizzato;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione della pena;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla disposta confisca di beni della ricorrente ed in particolare dell'immobile sito in (omissis) e dell'autovettura Nissan Micra posto che dagli accertamenti sui redditi erano emersi importi annuali di circa 20.000 € nonché l'esistenza di altre provviste derivanti dalla vendita di beni di famiglia in C ritenersi compatibili con gli acquisti effettuati.
Motivi della decisione
2.1 Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore degli imputati (omissis) e (omissis); ed invero nel caso in esame non essendo stata richiesta tempestivamente la trattazione orale l'impedimento successivamente comunicato non può avere alcun rilievo ai fini della disciplina dettata dall'art. 420 ter cod.proc.pen .. Al proposito la Corte di cassazione ha già affermato come in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3 - , n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415 - 01).
In ogni caso va anche segnalato che il difensore non ha spiegato le specifiche ragioni per cui ritenere che non possa nominarsi nel presente procedimento un sostituto processuale per la sola attività della discussione dei motivi di ricorso già ritualmente avanzati.
2.2 Ciò posto i ricorsi sono proposti per motivi infondati e devono, pertanto, essere respinti.
Quanto al primo motivo del ricorso nell'interesse di (omissis) con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo n.1 lett. c) relativo al traffico di sostanza stupefacente contestato negli anni 2015-2016, non sussiste il lamentato vizio posto che la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata a conclusione del giudizio di primo grado, ha segnalato con gli argomenti esposti alle pagine 22-23 della motivazione, come la responsabilità del ricorrente si desuma da una serie di operazioni di pagamento e spedizione effettuati dal(omissis) in cooperazione con una società spedizioniera spagnola. E poiché tali modalità risultavano assolutamente coincidenti con quelle accertate poi nel 2019 in occasione dell'arresto del (omissis) e del rinvenimento dell'ingente quantità di droga dallo stesso acquistata proprio dalla Spagna e sempre occultata nei carichi dello stesso materiale, correttamente i giudici di merito senza incorrere in alcuna illogicità tanto più manifesta ricavavano che anche gli acquisti e le spedizioni del 2015-2016 avevano avuto ad oggetto analoghi carichi di stupefacente.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano pertanto fondate su una completa analisi del materiale probatorio valutato in assenza di qualsiasi travisamento ed il ricorso che ne propone una diversa lettura risulta pertanto avanzato per ragioni non deducibili nel presente giudizio di legittimità.
In relazione alla doglianza sempre contenuta nel primo motivo e con la quale si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante della transnazionalità, anche tale motivo appare reiterare questioni già devolute all'analisi della corte di merito e sulla quale appare espressa corretta ed adeguata motivazione; deve essere ricordato come in tema di aggravante della transnazionalità secondo l'orientamento delle Sezioni Unite il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. Ed in motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255034 - 01). Posto quindi che per la sussistenza del gruppo criminale organizzato cui fa riferimento l'art. 61 bis cod.pen. non si richiede un accertamento che faccia emergere i caratteri dell'associazione punibile ex art. 416 cod.pen. o ex art. 74 D.P.R. 309/90, deve innanzi tutto essere escluso che elemento decisivo possa essere quello della presenza di un solo fornitore di nazionalità spagnola per escludere la sussistenza della circostanza predetta. La nozione di gruppo è da intendersi riferita ai soggetti operanti nei diversi stati nazionali e non può escludersi che tale fattispecie sussista a fronte di rapporti illeciti costituiti ed attuati tra un singolo operante in uno Stato estero e più concorrenti stabilmente dediti a traffici delittuosi in Italia o viceversa. In ogni caso va altresì segnalato sul punto che la corte di appello, con precisi argomenti in fatto esposti a pagina 24 della motivazione ricavati dalle fonti di prova utilizzabili, ha sottolineato come nel caso in esame risulti la presenza di più fornitori esteri che spedivano la sostanza stupefacente al(omissis) Ne consegue che la doglianza è infondata avendo i giudici di merito correttamente ricavato l'esistenza di un gruppo criminale organizzato dedito alla consumazione di delitti in diversi stati nazionali.
Del tutto priva di qualsiasi vizio appare poi la motivazione della corte di appello di Milano circa l'impossibilità di concedere al (omissis) e circostanze attenuanti generiche ampiamente motivata in ragione della più che negativa personalità dello stesso e del suo stabile coinvolgimento in traffici di stupefacenti.
2.3 Il secondo motivo del ricorso, (omissis)va analizzato congiuntamente al quarto motivo del ricorso (omissis) imponendosi una analisi della clausola di non punibilità prevista dal quarto comma dell'art. 648terl cod.pen. invocata dalle difese di entrambi i ricorrenti. Si lamenta violazione di legge, nonché vizio di motivazione, nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, in concorso con la per il delitto di autoriciclaggio, in relazione alla pluralità di operazioni realizzate con il denaro provento del traffico di stupefacenti, invocando l'operatività della causa di non punibilità di cui al quarto comma dell'art. 648-terl cod. pen..
L'esimente in esame esclude l'assoggettamento a pena per coloro che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti" destinino il denaro, i beni o le altre utilità, derivanti dal reato presupposto, "alla mera utilizzazione o al godimento personale" e trova fondamento nel dibattito antecedente l'introduzione della fattispecie penale dell'autoriciclaggio nel sistema penale italiano.
Pertanto per interpretare funzione e spazio operativo della clausola di cui al quarto comma dell'art. 648 terl c.p. va ricordato che il difetto di incriminazione dell'autoriciclaggio è stato per lungo tempo giustificato sulla base del divieto di bis in idem sostanziale ovvero del criterio dell'assorbimento, alla stregua del quale perseguire per riciclaggio l'autore del delitto presupposto vorrebbe dire addebitare due volte al medesimo soggetto un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo, quindi sanzionare due volte un medesimo fatto. E proprio su tale presupposto si evidenziava il rischio che l'introduzione dell'autoriciclaggio si traducesse in una «causa di aggravamento della responsabilità », finendo con l'accedere a tutti i reati produttivi di un'utilità economica, con la conseguenza di ricarichi punitivi irragionevoli e incontrollabili.
Tuttavia tale posizione suscitava perplessità ed andava incontro a forti critiche; invero l'OCSE, nel Rapporto sull'Italia del 2011, aveva paventato come la lacuna rischiasse di indebolire la legislazione anticorruzione; analogamente l'FMI, nel Rapporto sull'Italia del 2006, ne raccomandava l'introduzione anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane. Nella medesima prospettiva è stato pure osservato come il legislatore abbia anche valorizzato le risultanze delle audizioni del Governatore della Banca d'Italia (del 15 luglio 2008 davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato e del 22 luglio 2009 davanti alla Commissione Antimafia), nonché le indicazioni fornite alla Commissione Antimafia in data 17 marzo 2009 dal Procuratore Nazionale Antimafia.
A seguito di tale ampio dibattito avveniva il superamento della tradizionale interpretazione e ciò determinava la punibilità anche della condotta di autoriciclaggio introdotta con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 che disponeva la nuova fattispecie di cui all'art. 648 terl cod.pen., essendosi fondamentalmente rilevato ed evidenziato che le norme del cui rapporto di assorbimento si discute - come avevano anche affermato le Sezioni Unite della Corte di cassazione (S.U. 28.10.2010, Giordano, CED 248864 in motivazione) devono, invero, perseguire scopi per loro natura omogenei, pur non essendo necessario che l'omogeneità si traduca in identità del bene giuridico. Qui tuttavia vi è eterogeneità dei beni giuridici tutelati e ciò rende implausibile l'idea che la punizione del delitto presupposto possa "consumare" il disvalore dell'autoriciclaggio. Tanto più che il delitto - presupposto è spesso meno gravemente punito rispetto all'autoriciclaggio (si pensi, ad es., al peculato, alle corruzioni, all'appropriazione indebita, al furto, alla truffa, alle frodi fiscali, alla bancarotta fraudolenta). Sicchè si concludeva la punizione dei reati contro il patrimonio non poteva consumare anche la condotta di autoriciclaggio che aggrediva altro bene giuridico rispetto a quello leso dal reato presupposto e cioè l'ordine pubblico economico.
Tuttavia, proprio per evitare la violazione di principi fondamentali del diritto penale (ne bis in idem sostanziale) e tenendo conto dell'ampio dibattito precedente, il legislatore pur incriminando la condotta di sostituzione o trasformazione attuata dall'autore del delitto presupposto l'ha limitata escludendo la punizione della stessa sia sotto il profilo oggettivo e cioè per difetto di offensività rispetto al bene giuridico protetto (ordine pubblico economico) prevedendo che la condotta deve essere tale da "ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa" sia sotto il profilo soggettivo con l'introduzione della clausola di non punibilità del quarto comma secondo la quale non è punibile la condotta mirata alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Fatta questa premessa, al fine di comprendere lo spazio operativo della clausola del godimento personale di cui al quarto comma dell'art. 648 terl cod.pen., appare pertanto chiaro che la direttrice da seguire al fine di valutarne l'operatività è proprio quella della possibile aggressione, da parte dell'autore della condotta, del bene giuridico protetto dall'art. 648 terl cod.pen. costituito dall'ordine economico, e ciò soprattutto con riferimento al reinvestimento di profitti illeciti costituiti da somme di denaro.
Deve poi essere ricordato come all'indomani dell'introduzione della nuova figura delittuosa, si è sviluppato un dibattito circa l'esegesi da attribuire al comma in esame, con specifico riguardo alla locuzione "fuori dei casi di cui ai commi precedenti". Secondo una prima tesi, incentrata sul significato proprio delle parole, il quarto comma descriverebbe una fattispecie autonoma e diversa da quelle descritte nei commi precedenti. In questo modo si attribuisce alla norma una funzione di mera interpretazione a contrario del primo comma: infatti, sanzionando il primo comma l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, si sarebbe potuto ugualmente giungere a ritenere non punibili "le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale", proprio perché si tratta di condotte estranee all'area della condotta tipica, e, quindi, non punibili in ossequio al principio di legalità.
Una seconda tesi più estensiva, invece, evidenziando come, se si accedesse all'esegesi ora richiamata, il comma in questione diverrebbe superfluo, ha invocato una rilettura della clausola di apertura quale limite alla condotta descritta e sanzionata nel primo comma (come se l'intento del legislatore fosse stato quello di scrivere "nei casi di cui ai commi precedenti"), sottolineando come sarebbe più corretto escludere la punibilità per le condotte che, pur rientranti tra quelle indicate nel primo comma, e dunque di per sé punibili, siano finalizzate alla utilizzazione o godimento personale del provento del delitto presupposto.
Questa Suprema Corte ha già ampiamente spiegato le ragioni per cui quest'ultima tesi non possa trovare accoglimento, assumendo a sostegno dell'interpretazione più restrittiva, argomenti di natura letterale e sistematica (v. Sez. 2, n. 30399 del 7/06/2018, non mass.), e sconfessando le obiezioni che concepivano l'inutilità del comma in esame se si fosse percorsa la prima tesi, affermava il principio di diritto secondo cui: «la clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell'art. 648 ter 1 cod. pen. a norma della quale "Fuori dei casi di cui ai commi precedenti [ ]" va intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».
Alla luce di quanto osservato, dunque, può affermarsi come il quarto comma dell'art. 648-terl cod. pen. preveda un peculiare caso di non punibilità che, limitando in negativo la fattispecie criminosa di cui al primo comma, ad essa si affianca contribuendo a definirne, in modo più chiaro, l'ambito di operatività.
La non punibilità si spiega ponendo l'attenzione sull'interesse tutelato: al contrario di quanto accade per le condotte contemplate nel primo comma, in caso di mera utilizzazione o godimento personale dei beni di provenienza delittuosa, non si verifica quella contaminazione dell'ordine economico legale, che costituisce il bene giuridico tutelato dalla disposizione.
Così ragionando, si circoscrive l'operatività dell'esimente alle sole situazioni in cui il denaro o gli altri beni che derivano da un delitto non colposo presupposto non siano dallo stesso autore in qualche modo impiegati "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative", ma vengano da questo direttamente utilizzati, senza il compimento di un'attività concretamente di ostacolo dell'identificazione della loro provenienza delittuosa. Di talché, ogni attività dotata di capacità decettiva, finalizzata a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto, esclude in radice la possibilità di invocare la non punibilità ai sensi del quarto comma, anche laddove consista in un utilizzo o godimento personale degli stessi.
Il suddetto principio risulta già affermato da una precedente pronuncia di questa Sezione Seconda in forza della quale in tema di autoriciclaggio, l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.l, comma quarto, cod. pen. è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2 - , n. 13795 del 07/03/2019, Rv. 275528 - 02); in motivazione tale pronuncia precisa come:" il testo dell'art. 648 terl cod.pen. adottato dal legislatore italiano rappresenta il frutto della citata evoluzione, e del tutto logicamente deve ritenersi che abbia inteso perseguire, mediante l'utilizzo delle ampie locuzioni citate (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative ), qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale".
Tali criteri interpretativi vanno ribaditi dovendosi tenere conto della palese volontà legislativa di punire qualsiasi attività di reimmissione nel circuito economico e finanziario di risorse provenienti dalla consumazione di precedenti attività illecite generatrici di profitti ricavabile dalla ampia dizione delle attività economiche, finanziarie, speculative o imprenditoriali richiamate dalla norma citata.
2.4 Occorre, a questo punto, analizzare come i princìpi ribaditi in questa sede si applichino alle situazioni in cui il provento del reato presupposto sia il denaro, bene che di per sé si presta ad essere reimmesso nel circuito economico legale e quindi ad essere sostituito con altri beni, essendo stato prospettato da entrambi i ricorsi di (omissis) e della che, in quanto destinati ad utilizzo diretto da parte dello stesso autore del reato presupposto, gli acquisti effettuati con il profitto illecito del traffico di stupefacenti non integrerebbero comunque un'attività di autoriciclaggio punibile.
Orbene, a tal proposito, va richiamato un primo intervento di questa Corte di legittimità con il quale si è già evidenziato che "non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto" (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac+l, Rv. 267459), così ribadendo la necessità, affinché operi l'esimente, che i proventi siano impiegati necessariamente dallo stesso autore del delitto presupposto, e che tale impiego non si sostanzi in attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto. A ben vedere, però, il caso richiamato riguarda un'operazione che, fin quando non comporta l'impiego del denaro depositato, non reca pregiudizio al bene giuridico tutelato e ciò perché il mero versamento del denaro su un rapporto bancario intestato allo stesso autore del delitto presupposto appare privo di concreta capacità decettiva.
Diversa è, invece, la situazione in esame, caratterizzata, anzitutto dallo spostamento di parte delle somme provento del traffico di stupefacenti in un paese estero, la Croazia, elemento già di per sé evocativo della volontà di nascondimento del denaro, ma anche dal successivo utilizzo dello stesso per estinguere finanziamenti o effettuare acquisti, che pur apparendo di natura personale, non possono che comportare l'inquinamento dell'economia legale, se solo si considera l'ingente ammontare delle somme impiegate nell'acquisto di immobili, compagini societarie, autovetture e motoveicoli di elevato valore. È proprio quest'ultimo profilo ad essere dirimente; lo spostamento ovvero l'impiego in qualunque forma di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita non può beneficiare della non punibilità di cui al quarto comma dell'art. 648 terl cod.pen., anche laddove tali condotte fossero finalizzate a meglio godere del denaro stesso o a far fronte a spese personali dell'autore del reato presupposto, perché si tratta di situazioni che naturalmente incidono in maniera decisiva sull'economia legale, compromettendola, sì da risolversi in una delle condotte sanzionate dal primo comma. La non punibilità per godimento personale va pertanto limitata all'utilizzo del profitto illecito per ragioni strettamente contingenti ed esclusa quando per la pluralità degli acquisti effettuati e dei trasferimenti verso altri conti correnti si manifesti una evidente attività di trasformazione del denaro in altri impieghi e beni con chiaro intento speculativo ed effetto decettivo.
È proprio la ratio dell'introduzione della clausola di cui al quarto comma precedentemente esaminata a condurre in questa direzione: se l'intenzione del legislatore è stata quella di perseguire, attraverso l'introduzione della figura criminosa dell'autoriciclaggio, azioni che si sostanziassero in un inquinamento dell'economia, poste in essere dal medesimo autore del reato presupposto e successivamente a questo, questa esigenza certamente si rinviene laddove tali operazioni abbiano ad oggetto beni dal valore significativo (tra i quali certamente non possono che rientrarvi somme di denaro per decine di migliaia di euro), allorché vengano reimmessi in circolazione, ostacolando così il rinvenimento della loro origine illecita.
Quindi se il mero godimento personale può facilmente individuarsi in situazioni che coinvolgono beni primari (si pensi al caso di scuola del soggetto che dopo aver commesso il furto di un genere alimentare lo consumi), lo stesso non può dirsi per il denaro, res di per sé capace di inquinare le attività economico-finanziarie in cui è riadoperato, per lo meno quando il suo ammontare raggiunga livelli significativi e sia impiegato per l'acquisto di diversi beni mobili ed immobili ovvero per operazioni bancarie tutte poste in essere dall'autore del delitto presupposto.
Una diversa interpretazione, per un verso sarebbe in contrasto con la qui confermata esegesi del quarto comma dell'art. 648-terl cod. pen., essendo evidente come il reimpiego, in qualunque forma, di elevate somme di denaro determini un concreto effetto decettivo e di alterazione dell'economia legale. Sotto altro profilo, si evidenzia, sarebbe paradossale non punire per autoriciclaggio operazioni coinvolgenti ingenti importi di denaro, solo perché realizzate dall'agente per finalità lato .sensu personali, in quanto una tale conclusione allargherebbe la ristretta area di "privilegio" indicata al quarto comma e riferita essenzialmente ad operazioni contingenti, ponendosi così in aperto contrasto con la ratio dell'introduzione normativa, che, si ribadisce, ha inteso limitare la non punibilità ai soli casi in cui i beni provento di delitto restino cristallizzati nella disponibilità dell'agente, senza rientrare nel circuito economico legale.
Deve pertanto essere ribadito come l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame debba fare concludere per la correttezza delle conclusioni cui sono già pervenuti i giudici di merito; ed invero dall'analisi delle pronunce di merito e delle imputazioni elevate a arico del(omissis)e della (omissis) ii capi nn. 2 e 3 della rubrica, non oggetto di contestazione, risulta che agli stessi vengono contestate: operazioni di versamento di somme di denaro contante derivanti dal traffico di stupefacenti in un conto corrente croato per complessivi€ 142.000,00 (tra il 2016 ed il 2018); operazioni di giroconto nel 2017 per circa € 70.000 finalizzate all'acquisto di un appartamento e due autorimesse site in (omissis) l'estinzione di un finanziamento nel 2017 per l'importo di€ 12.000 circa finalizzato all'acquisto di una autovettura (omissis) O; sempre nel 2017 l'estinzione di altro finanziamento di 18.000 euro circa precedentemente acceso per l'acquisto di una motocicletta (omissis) nel marzo 2018 il versamento di € 12.000 quale saldo per l'acquisto di altra motocicletta (omissis) l'impiego di € 15.000 nell'acquisto di una autovettura tipo il versamento presso altro conto corrente aperto presso il contanti per l'importo di 34.000 € tra il 2016 ed il 2019; (omissis) (omissis) il pagamento di effetti cambiari emessi quale corrispettivo dell'acquisto dell'immobile sito in (omissis) nonché di rate di mutuo relative allo stesso bene;
il versamento di somme contanti nel 2019 per complessivi € 14.000 presso un terzo conto corrente acceso al :ra il 2018 ed il 2019 per ulteriori 14.000 euro.
La molteplicità delle operazioni effettuate attraverso plurimi conti correnti tutti a servizio dell'attività di ripulitura delle somme provento del traffico illecito di stupefacenti, la pluralità di beni, mobili ed immobili, acquisiti tramite le stesse alcuni dei quali di particolare pregio e valore, la sistematica attività di pagamento tramite i profitti illeciti di rate di finanziamento o mutuo immobiliare precedentemente accesi, costituiscono tutti elementi per ritenere sia che l'attività svolta abbia assunto natura finanziaria e speculativa sia che la stessa essendo priva della finalità dell'utilizzo contingente del profitto illecito, risulti punibile quale complessa attività di autoriciclaggio alla quale non può applicarsi la clausola di non punibilità prevista dal quarto comma dell'art. 648 terl cod.pen ..
Alla luce delle predette considerazioni può pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui "la clausola di non punibilità di cui al quarto comma dell'art. 648 ter1 cod.pen. non opera a favore dell'autore di varie fattispecie di delitto presupposto che percepiti profitti illeciti in denaro effettui sia operazioni di movimentazione bancaria sia plurimi acquisti di beni mobili ed immobili anche allo stesso intestati".
2.5 Il terzo motivo del ricorso (omissis) proposto in relazione all'affermazione di responsabilità per i capi 5), 6) e 7) dell'imputazione, tutte ipotesi di cui all'art. 512 bis cod.pen., sotto il profilo della violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di una intestazione fittizia, reitera anch'esso doglianze già ampiamente scrutinate e ritenute infondate dalla corte di merito che, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 25-26 dell'impugnata pronuncia spiega, per ciascuno dei beni oggetto delle diverse contestazioni, sulla base di quali ragioni ritenere l'effettiva titolarità degli stessi in capo al ricorrente, risultato tale in forza dell'accertato possesso dei mezzi di locomozione che del tutto logicamente faceva ritenere fittizia ed effettuata al fine di impedire l'ablazione, l'intestazione degli stessi mezzi ai suoi più stretti familiari.
Infine anche le ulteriori doglianze appaiono non fondate; ed invero l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione trova fondamento nelle specifiche osservazioni svolte a pagina 27 della pronuncia che richiamando argomenti di puro fatto circa la diversità dei traffici di droga non è censurabile nella presente sede mentre, l'applicazione della confisca, trova piena giustificazione stante il riconoscimento dell'utilizzazione dei beni di cui si richiede la restituzione (telefoni e computer) alla consumazione dei delitti di traffico di stupefacente.
3.1 I primi due motivi di ricorso avanzati nell'interesse della reiterano doglianze già ampiamente esaminate e respinte dalla corte di merito sia in relazione al ruolo della ricorrente nei fatti di traffico di stupefacente che con riguardo alle date di consumazione dei fatti; al proposito occorre ricordare come secondo la giurisprudenza di legittimità la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4 - , n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 02). E nel caso in esame, i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ricavato il concorso della ricorrente nelle attività illecite poste in essere dal convivente (omissis) sulla base di alcuni elementi di fatto espressamente indicati alle pagine 29-30, costituiti oltre che dal viaggio in Spagna nel 2019 effettuato nello stesso contesto illecito al fine di acquistare droga, anche dalla accertata effettuazione di operazioni di versamento sui conti correnti bancari alla stessa riferibili delle somme frutto delle attività di traffico di droga così che correttamente si ricavava il concorso punibile alla luce della consumazione di una frazione della condotta illecita del complessivo traffico operato dai due concorrenti e che prevedeva l'acquisto dall'estero, l'organizzazione del trasporto, il deposito e la successiva rivendita della droga. Deve quindi affermarsi che risponde a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 il convivente che ricevuto il ricavato delle vendite della sostanza illecita effettui operazioni di investimento delle stesse in quanto coopera al perfezionamento della fase della cessione della droga a terzi e del pagamento della stessa sostanza.
Le predette conclusioni in ordine al concorso nella fattispecie di cui all'art. 73 cit. escludono ogni fondatezza anche al terzo motivo in punto diversa qualificazione dei fatti posto che l'accertato concorso della donna nelle attività del (omissis) ricavato dalla presenza di una serie di comportamenti riconducibili alla diretta partecipazione alle fasi dell'acquisto e della vendita di diverse partite, esclude la possibilità di qualificare le condotte nei termini del favoreggiamento reale che presuppone l'intervento dell'agente dopo che il delitto sia già stato integralmente consumato e non come nel caso di specie nella fase del perfezionamento dello stesso.
3.2 Quanto al quarto motivo del ricorso (omissis) si rinvia ai punti 2.3 e 2.4 della presente motivazione mentre il quinto motivo, che contesta violazione di legge in relazione all'aggravante della transnazionalità, trova anch'esso risposta al punto 2.2 della presente motivazione in relazione alla posizione del concorrente (omissis) dovendo valere le stesse considerazioni già svolte sul punto.
In relazione poi alle restanti doglianze:
la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena vengono motivate dal giudice di merito nell'esercizio dei propri poteri discrezionali sulla base di precisi argomenti esposti a pagina 32 in assenza di qualsiasi illogicità;
generico appare il motivo in relazione alla disposta confisca posto che il riferimento ai redditi leciti della ricorrente è affermato senza alcun preciso riferimento alla loro fonte; in ogni caso la stessa entità dei redditi leciti è stata ritenuta del tutto palesemente sproporzionata rispetto agli acquisti di beni mobili registrati di particolare pregio ed immobili effettuati dalla ricorrente, con precisa motivazione in fatto esposta alla pagina 32 e non sindacabile nella presente sede.
4.1 Il ricorso avanzato nell'interesse del (omissis) è meramente riproduttivo di doglianze già avanzate in fase di appello e respinte dalla corte di merito con precisi argomenti di fatto non censurabili nella presente sede; la corte di appello ha già escluso sia la possibilità di ritenere destinata ad uso personale la droga rinvenuta nell'abitazione e nel negozio del ricorrente sulla base di precisi elementi di prova che ne denotavano il coinvolgimento nell'illecito ampio traffico gestito dal cognato (omissis) (omissis) sia la riferibilità al medesimo del motociclo sequestrato in quanto ritenuto fittizio intestatario dello stesso (omissis)
In conclusione, l'impugnazione del (omissis) deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
Rigetta i ricorsi di(omissis) Cesare e delle spese processuali.
P.Q.M.
(omissis) (omissis) e condanna i ricorrenti al pagamento Dichiara inammissibile il ricorso di e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali' e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.