Risposta negativa dalla Cassazione. Gli animali non sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p.p..
Svolgimento del processo
1. Il tribunale di Brescia adito nell'interesse di R.A.P. ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia in data 25 maggio 2022, annullava il predetto decreto di sequestro, fermo restando il mantenimento in vinculis degli animali ai fini di confisca ex art. 544 sexies cod. pen.
2. Avverso la pronuncia sopra indicç1ta del tribunale di Brescia propone ricorso R.A.P. mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
3. Rappresenta con il primo il vizio di violazione di legge per inapplicabilità del divieto di restituzione dei beni sottoposti a sequestro anche al di fuori dei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240 comma 2 cod. pen. e 544 sexies cod. pen. Sarebbe stata travisata l'interpretazione di cui all'art. 324 comma 7 cod. proc. pen. Nel caso di specie il sequestro era stato disposto su cani che non erano nemmeno tutti di proprietà dell'indagata in relazione al reato di maltrattamento di animali ex art. 544 ter cod. proc. pen., e il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i predetti cani fossero soggetti a confisca obbligatoria, attesa la non applicabilità del divieto ex art. 324 comma 7 cod. proc. pen. in relazione alla confisca ex art. 544 sexies cod. pen. trattandosi di previsione di confisca speciale che non richiama l'art. 240 comma 2 cod. pen. I cani non rientrerebbero tra i beni intrinsecamente pericolosi trattandosi di animali la cui detenzione è normalmente lecita.
4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Si precisa che in sede di riesame sarebbe stata tempestivamente eccepita la violazione dell'art. 407 comma 3 cod. proc. pen. sulla quale tuttavia il tribunale non si sarebbe pronunziato.. Pur avendo utilizzato un atto espletato dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini corrispondente al 3 maggio 2022. Ciò perché il pubblico ministero avrebbe proceduto a perquisizione dei luoghi degli indagati il 4 maggio 2022, con sequestro poi di 13 dei 20 cani rinvenuti e accertamento da parte di funzionari del dipartimento veterinario regionale dello stato degli animali rinvenuti durante la perquisizione. Pur non avendo il pubblico ministero convalidato né il sequestro che la perquisizione i predetti atti sarebbero confluiti nel fascicolo del P.M. Si tratterebbe di atti inutilizzabili.
Motivi della decisione
1. Per ragioni di priorità logico-giuridica occorre esaminare il secondo motivo. Che risulta inammissibile. Sia perché, come sostenuto nel provvedimento impugnato, in maniera inconfutata, non è stato contestato il fumus del reato, cui evidentemente pertiene l'accertamento svolto sullo stato degli animali. Per cui sotto tale aspetto emerge un motivo nuovo. Sia perché emerge che l'unica eccezione di intempestività delle indagini dedotta ha riguardato il secondo decreto di sequestro impugnato e poi annullato dal tribunale, senza alcun accenno quindi all'accertamento sullo stato degli animali. Anche sotto tale ultimo aspetto la censura in esame appare quindi nuova e inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, esso è invece fondato. Come noto il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 Rv. 276690 - 02) Tale non è il caso in esame relativo ad animali rispetto ai quali né l'art. 544 sexies cod. pen. richiama l'art. 324 comma 7 cod. proc. pen. né allo stato degli atti si spiega se essi siano riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2 del citato articolo 240.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Brescia competente ai sensi qell'art. 324 co. 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 324 co. 5, cod. proc. pen.