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6 febbraio 2023
Arretrati divorzili versati in unica soluzione a seguito di rivalutazione del giudice: sono soggetti a tassazione separata?

Risposta affermativa dalla Cassazione, la quale richiama nella sentenza in commento l'art. 17 TUIR.

La Redazione

La contribuente riceveva un assegno di divorzio periodico a carico dell'ex marito, il cui importo era stato revisionato a seguito di un'azione giudiziaria. Proponeva inoltre azione di condanna per ottenere il pagamento di quanto rivalutato su ordine del giudice.

Successivamente, la contribuente ne richiedeva la tassazione separata e il rimborso di quanto versato in eccesso, e impugnava il rigetto dall'Agenzia delle Entrate sulla motivazione riguardante la «percezione in unica soluzione dalla differenza di quanto spettante in via definitiva e quanto percepito come assegno periodico in via provvisoria, cui affermava l'applicazione del regime fiscale previsto per gli assegni divorzili periodici».

Il Collegio del gravame riteneva che quanto ottenuto non fosse una somma una tantum, ma il versamento in unica soluzione di importi arretrati e per questo assoggetti a Irpef se pagati alla naturale scadenza. Dall'altra parte il Collegio di seconde cure riteneva che l'art. 17 D.Lgs. n. 917/1986 non menzionava espressamente questa tipologia, ma conteneva un riferimento generico ai compensi arretrati, richiamando anche le ipotesi dell'art. 47 (ora art. 50) ove sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente anche gli assegni periodici previsti all'art. 10 sugli oneri deducibili, facendo rientrare anche gli assegni di mantenimento del coniuge (non dei figli) conseguente della separazione.

La controversia giunge in Cassazione, la quale condivide il pensiero della Corte territoriale ritenendo corretta l'applicazione della tassazione separata al versamento in unica soluzione di arretrati su assegni periodici dovuti a seguito di rivalutazione del giudice.
In particolare, l'art. 17 prevede la tassazione separata per i compensi arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze o altri fatti estranei alla volontà delle parti, in questo modo escludendo la possibilità di scegliere l'anno d'imposta dove far tassare i proventi; a quest'ultimi sono assimilati anche le somme previste dall'art. 10 come oneri deducibili, comprendendo espressamente anche gli assegni di mantenimento del coniuge fissati dal giudice a seguito di provvedimento di separazione o scioglimento del matrimonio.
Per questi motivi la Corte di legittimità, con sentenza 3485 del 6 febbraio 2023, ritiene il motivo infondato e rigetta il ricorso. 
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