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Tizio, quale socio accomandatario, proponeva opposizione al decreto, con cui il Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di circa 30mila euro a favore di INPS, essendosi quest'ultimo sostituito alla ditta, quale Gestore del Fondo di Garanzia |
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Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR, a carico dello speciale fondo di cui all' |
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Secondo il giudice, il Fondo di Garanzia si surroga nel diritto di privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e non già nel diritto di credito del lavoratore. Ne deriva che se va riconosciuta natura previdenziale al diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo la corresponsione del TFR, altrettanto deve dirsi con riguardo al diritto di INPS di recuperare successivamente dal datore di lavoro quanto corrisposto in sua sostituzione, dovendosi attribuire a quest'ultimo diritto carattere strumentale alla tutela del Fondo di Garanzia. |
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2019, M. C., quale socio accomandatario della M. T. S.a.s. di M. C. & C., ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 416/2019 (R.G. n. 921/2019), con cui il Tribunale Civile di Perugia gli ha ingiunto il pagamento della somma di €.30.062,54, - oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, spese legali (liquidate in € 21,50 per C.U. ed € 1.305,00 per compenso professionale e rimborso forfettario come per legge) - a favore di INPS, essendosi quest’ultimo sostituito alla ditta, quale Gestore del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. 297/1982, nel versamento del trattamento di fine rapporto ad alcuni ex dipendenti della società di cui il ricorrente è socio accomandatario (B. A., C.G., E. W., O. I., S.M. e T. N.).
Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l’intervenuta prescrizione del credito, in virtù del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948, n. 5 c.c., per le “indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”: l’opponente evidenzia come l’istituto, pur avendo corrisposto il TFR ai lavoratori nel maggio del 2009, abbia inoltrato alla ditta la prima richiesta di pagamento soltanto in data 8.6.2018, e pertanto, “ben oltre il termine di cinque anni che avrebbe avuto per esercitare il proprio diritto”.
L’INPS, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito eccependo il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva dedotta dal ricorrente in virtù della natura previdenziale (e non retributiva) del credito vantato da INPS, e del suo conseguente assoggettamento all’ordinario termine decennale di prescrizione.
L’istituto resistente, infatti - richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. Civ. n. 12971/2014, ma anche Cass. Civ. n. 10824/2015, Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 901/2014 e 2278/2010) – ha precisato che “il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR, a carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 della L. 297/1982”, è un diritto “distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro”, trattandosi di prestazione previdenziale. Pertanto, è allo stesso titolo – e non in qualità di condebitore solidale – che l’INPS ha corrisposto ai lavoratori i trattamenti di fine rapporto.
Sul presupposto della conseguente applicazione dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’INPS ha evidenziato come lo stesso sia stato utilmente interrotto con l’invio di lettera di diffida, ricevuta dalla ditta in data 14.6.2018.
La causa, istruita sulla base dei documenti in atti, è stata discussa - con trattazione cartolare ai sensi dell’art. 221 e s.m. della legge n. 77/2020 - e decisa ai sensi dell’art. 429 c.p.c.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
La questione che si pone nel presente giudizio attiene all’individuazione del termine di prescrizione cui deve ritenersi assoggettato il diritto di INPS al recupero, nei confronti del datore di lavoro rimasto insolvente, di quanto versato ai lavoratori a titolo di TFR.
A tal fine si rende preliminarmente necessario identificare la natura di tale diritto, la cui qualificazione non può giovarsi del riferimento all’istituto dell’accollo ex lege – implicante il subentro di INPS nel medesimo diritto di credito, di natura retributiva, del lavoratore (e conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione) – ma, considerato il contenuto autonomo della situazione giuridica soggettiva per cui è causa, impone riferimento alla categoria dei crediti previdenziali.
Tanto in linea di continuità con la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha infatti chiarito che “il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto, a carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 della L. 297/1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando pertanto esclusa la fattispecie di obbligazione solidale)” (cfr. in particolare Cass. Civ. n. 12971/2014, ma anche Cass. Civ. n. 10824/2015, Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 4183/2006, 901/2014 e 2278/2010 e, da ultimo, Cass. Civ. nn. 26819/2016 e 17643/2020 e Cass. Civ Sez. Lav. n. 16852/2020).
A dimostrazione della distinta natura del diritto nei confronti del Fondo, basti considerare che lo stesso “si perfeziona - non con la cessazione del rapporto lavorativo ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva”) (cfr. sul punto, in particolare, Cass. Civ. n. 12971/2014, ma anche Cass. Civ. nn. 26819/2016 e 17643/2020 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16852/2020); si noti inoltre che, come puntualizza l’art. 2 L. 297/1982, il Fondo di Garanzia si surroga nel diritto di “privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro” e non già nel diritto di credito del lavoratore.
Ne deriva che, come ha correttamente osservato l’istituto resistente, se va riconosciuta natura previdenziale al diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo la corresponsione del TFR, altrettanto deve dirsi con riguardo al diritto di INPS di recuperare successivamente dal datore di lavoro quanto corrisposto in sua sostituzione, dovendosi attribuire a quest’ultimo diritto carattere strumentale alla tutela del Fondo di Garanzia.
Trattandosi di credito di natura previdenziale, rimarrà assoggettato al regime ordinario di prescrizione decennale, in assenza di una disposizione che, con riguardo a questo tipo di crediti, abbia (come l’art. 2948 c.c. per i crediti di natura retributiva) il valore di norma speciale derogatoria rispetto all’art. 2943 c.c.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso dev’essere rigettato, dovendosi escludere, nel caso di specie, la prescrizione del credito vantato dall’INPS: infatti il termine decennale di prescrizione – iniziato a decorrere a partire dalla corresponsione dei TFR ai lavoratori, vale a dire da maggio 2009 - risulta ritualmente interrotto con l’invio, in data 8.6.2018, di diffida al pagamento (cfr. allegato 6 della memoria di costituzione dell’INPS).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. Giustizia 55/2014, tenendo altresì conto dell’entità degli incombenti espletati e dell’impegno professionale richiesto dalla controversia, nonché del rilievo che l’abrogazione del sistema tariffario ad opera dell’art. 9 d.l. 1/2012, conv. in l. 27/2012, consente di attribuire ai riferiti parametri valore meramente orientativo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso in opposizione e, per l’effetto, dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 653 comma 1° c.p.c.;
- condanna la società opponente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP come per legge.