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7 febbraio 2023
Il caso processuale: il recupero dell’INPS del TFR corrisposto ai lavoratori
Qual è la prescrizione applicabile nel caso del pagamento del trattamento di fine rapporto corrisposto dall'INPS nei casi previsti dall'art. 2 della L. n. 297/1982?
La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo fondo di garanzia ex art. 2 L. n. 297/1982?

ilcaso

Tizio, quale socio accomandatario, proponeva opposizione al decreto, con cui il Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di circa 30mila euro a favore di INPS, essendosi quest'ultimo sostituito alla ditta, quale Gestore del Fondo di Garanzia ex art. 2 L. n. 297/1982, nel versamento del trattamento di fine rapporto ad alcuni ex dipendenti della società di cui il ricorrente era socio accomandatario.
Dunque, il ricorrente aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito, in virtù del termine quinquennale per le «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro». Costituendosi in giudizio, l'INPS eccepiva il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva dedotta dal ricorrente in virtù della natura previdenziale (e non retributiva) del credito vantato con conseguente assoggettamento all'ordinario termine decennale di prescrizione.

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 2, comma 1, della L. n. 297/1982 prevede che è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del Codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

La procedura

esempio

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR, a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della L. n. 297/1982, è un diritto «distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro», trattandosi di prestazione previdenziale.
Pertanto, è allo stesso titolo – e non in qualità di condebitore solidale – che l'INPS corrisponde ai lavoratori i trattamenti di fine rapporto (Cass. civ., sez. VI, 9 giugno 2014, n. 12971).
Invero, il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto, a carico dello speciale fondo, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando pertanto esclusa la fattispecie di obbligazione solidale) (Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2020. n. 16852; Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2020, n. 17643).

La soluzione del giudice

ildiritto

Secondo il giudice, il Fondo di Garanzia si surroga nel diritto di privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e non già nel diritto di credito del lavoratore. Ne deriva che se va riconosciuta natura previdenziale al diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo la corresponsione del TFR, altrettanto deve dirsi con riguardo al diritto di INPS di recuperare successivamente dal datore di lavoro quanto corrisposto in sua sostituzione, dovendosi attribuire a quest'ultimo diritto carattere strumentale alla tutela del Fondo di Garanzia.
Trattandosi di credito di natura previdenziale, questo rimane assoggettato al regime ordinario di prescrizione decennale, in assenza di una disposizione che, con riguardo a questo tipo di crediti, abbia (come l'art. 2948 c.c. per i crediti di natura retributiva) il valore di norma speciale derogatoria rispetto all'art. 2943 c.c..
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, dovendosi escludere, nel caso di specie, la prescrizione del credito vantato dall'INPS.
In definitiva, il d.i. opposto è stato confermato.