È necessario spiegare perché gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non sono meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 23/03/2022, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 14/09/2020 dal Tribunale di Avellino, con la quale FGW, nella qualità di legale rappresentante della FG, s.r.l., era stato dichiarato responsabile dei delitti di cui agli artt. 81, cpv cod.pen., 2, commi 1 e 2, e 8, comma 1, d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di anni due di reclusione, pena condizionalmente sospesa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione FGW a mezzo del difensore di fiducia, articolando otto motivi di seguito enunciati.
Con il primo ed il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato.
Argomenta che in sede penale l'accertamento induttivo compiuti dagli uffici finanziari può rappresentare solo un elemento d'indagine per stabilire se vi sia stata evasione e se sia stata raggiunta la soglia di punibilità, elemento che deve essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice di merito; nella specie, la Corte di appello non aveva effettuato tale autonoma valutazione, limitandosi a richiamare le motivazioni della sente za di primo grado, fondate esclusivamente sugli accertamenti i effettuati dall'Agenzia delle Entrate di Avellino. Con ìl terzo ed il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla inesatta qualifica del ricorrente quale amministratore di fatto della società D S.r.l. (omissis)e mancata assunzione di una prova decisiva .
Argomenta che tra la società D S.r.l. (omissis) e la ditta individuale FGW e la società FGW s.r.I. intercorrevano rapporti lavorativi, sia in qualità di fornitore che di cliente, e che le società condividevano la prestazione lavorativa di tale V , quale segretaria; risultava, pertaAto, non provata la partecipazione attiva dell'imputato alla gestione sociale owefo specifiche e non occasionali attività di gestione, e, quindi, la contesta a qualità di amministratore di fatto.
Con il quinto ed il sesto motivo deduce violazione dell'art. 468 cod.proc.pen. in ordine alla revoca della ammissione della testimonianza del consulente tecnico di parte e correlato vizio di motivazione.
Argomenta il ricorrente che la revoca dell'ammissione della testimonianza del consulente tecnico di parte, disposta dal Tribunale di Avellino sul presupposto della mancata citazione del predetto per l'udienza di comparizione a tal fine fissata, aveva comportato una evidente violazione del diritto di difesa, non comportando la mancata citazione la decadenza dalla prova e non potendosi ritenere la prova superflua ma di fondamentale importanza, in quanto le contestazioni mosse riguardavano reati tributari e la difesa dell'imputato era improntata sulla testimonianza del proprio consulente tecnico.
Con il settimo e l'ottavo motivo deduce violazione dell'art. 175 cod.pen. e correlato vizio di motivazione.
Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva denegato il beneficio della non menzione della condanna dando rilievo ostativo al precedente penale avente ad oggetto condanna a sola pena pecuniaria, senza argomentare in ordine agli altri elementi valutati in senso favorevole per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Si è proceduto In camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
Motivi della decisione
1.il primo motivo ed Il secondo motivo di ricorso, oggettivamente connessi, sono manifestamente Infondati.
La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, riteneva che le fatture di cui ai capi A) e dell'imputazione riguardassero operazioni oggettivamente inesistenti.
In particolare, la prova dell natura fittizia delle operazioni veniva tratta da plurime circostanze fattuali, emergenti non solo dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate ma anche dalla documentazione acquisita: Il legale rappresentante della O srl (omissis) era sostanzialmente estraneo alla gestione societaria (ignorava i nomi di tutti i dipendenti, dei fornitori, dei clienti, nonchè dell'account e della password di accesso ai p.c. in uso presso l'azienda); la documentazione acquisita dimostrava che nella corrispondenza della predetta società compariva, invece, come reale amministratore l'attuale ricorrente ; la O srl (omissis)utilizzava strutture, locali e mezzi della F s.r.l. (il cui legale rappresentante era l'attuale ricorrente), in assenza di un titolo contrattuale legittimante tale utilizzo; erano assenti effettive movimentazioni finanziarie da parte della società in questione, atteso che i rapporti con gli acquirenti erano generalmente regolati con generiche compensazioni tra crediti e debiti; la predetta società, poi, non produceva documentazione contabile (pag 4 e 5 della sentenza impugnata).
La Corte di merito, pertanto, riteneva accertato che la O s.r.l., grazie alle fatture di comodo emesse dai propri fornitori, beneficiava di un credito fittizio Iva che gli consentiva di evitare la formazione di debiti di imposta, pur in presenza di consistenti operazioni attive; inoltre, l'emissione di fatture di vendita nei confronti della ditta individuale FG e della società GFW srl, precostituiva In favore degli stessi un ingente credito Iva, utilizzato per ridurre o annullare del tutto il debito di imposta a fronte di operazioni attive e nazionalizzazione di merce In giacenza presso i depositi doganali.
A fronte di tale percorso argomentativo, le censure del ricorrente, basate su una presunta valorizzazione probatoria delle presunzioni tributarie, non hanno pregio, in quanto ciò che è stato valorizzato dalla Corte territoriale non sono "presunzioni tributarie" (peraltro non è chiaro nemmeno quali esse siano, non avendo il ricorrente neppure indicato a quali di esse si fossero richiamati I verbalizzanti dell'Agenzia delle Entrate), ma veri e propr' elementi indiziari, emergenti dagli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate di Avellino e:Qatta che sono stati compiutamente valutati secondo I criteri indicati dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.
2. Ii terzo ed il quarto motivo di ricorso, oggettivamente connessi, sono Inammissibili.
La Corte territoriale ha ritenuto accertata la qualità di amministratore di fatto della O srl (omissis)in capo al F , spiegando, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, come gli elementi fattuali emergenti dalle risultanze dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Avellino e della documentazione acquisita (già menzionati al punto che precede), comprovassero in modo inequivoco l'effettiva attività di gestione societaria da parte dello stesso.
Rispetto a tale chiaro percorso argomentativo, le censure del ricorrente, si risolvono, in sostanza, in generiche contestazioni in fatto, volte ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Il quinto ed ii sesto motivo di ricorso, oggettivamente connessi, sono inammissibili.
Va ricordato che, secondo ia consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, è viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sui necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6,
comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti.
Ne consegue che una siffatta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 comma 2, cod.proc.pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.
Infatti, il disposto dell'art. 180 cod.proc.pen., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nel disposto dell'art. 182 comma 2, cod.proc.pen., il quale prevede una eccezione alla regola della deducibllità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo. Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo (Cfr.Sez.5, n.2511 del 24/11/2016, dep.18/01/2017, Rv.269050; Sez.5, n.51522 del 30/09/2013, Rv.257892; Sez. 5, n.18351 del 17/02/2012, Rv. 252680; Sez.3, n.8159 del 26/11/2009, dep.02/03/2010, Rv.246255).
Nel caso di specie, il difensore dell'imputato era presente all'udienza del giudizio di primo grado del 14.09.2020, nel corso della quale veniva rigettata la richiesta di rinvio per audizione del consulente di parte e revocata la relativa ammissione, ma non formulava l'eccezione di nullità e all'esito della discussione concludeva nel merito (chiedendo l'assoluzione delhmputato); ai sensi dell'art.182, comma 2, cod.proc.pen. la parte pregiudicata, presente all'atto era tenuta, invece, a pena di decadenza, ad eccepire la nullità Immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo.
4. Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, oggettivamente connessi, sono, invece, fondati.
E' pacifico che Il Giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. Infatti, secondo il costante Insegnamento di questa Corte di legittimità, Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilìtà di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Sez. 3 n. 56100 del 09/11/2018, Rv. 274676 - 01; Sez.3, n.18396 del 15/03/2017, Rv.269638 - 01; Sez.6, n. 34489 dei 14/06/2012, dep. 10/09/2012, Rv.253484 - 01; Sez. 4, n. 34380 dei 14/07/2011, Rv. 251509).
Nondimeno, ove venga concesso uno solo dei benefici, come avvenuto nella specie, trova applicazione il condivisibile orientamento di questa Corte, secondo cui il Giudice di merito deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato (Sez.4 n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787 - 01).
Nella specie, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, con la quale era stato concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, denegando, nel contempo, la richiesta di applicazione dell'ulteriore beneficio della non menzione della condanna, indicando quale elemento ostativo, con argomentazione contraddittoria, lo stesso elemento valutato, invece, in senso favorevole dal Tribunale per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (sostanziale incensuratezza dell'imputato perché gravato da un unico precedente con pena pecuniaria).
Tale contraddittorietà argomentativa vizia la sentepza impugnata e ne impone l'annullamento con rinvio sul punto concernente la valutazione (lei beneficio della non menzione. Il ricorso va dichiarato inammissibile net resto e, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen., va, attresì, dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilltà dell'Imputato
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedlbilità del beneficio della non menzione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.