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8 febbraio 2023
Regione o Comune: chi è competente in materia di pianificazione di aree da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici?

Con la sentenza in commento, il TAR Palermo risponde al quesito rilevando il difetto di potere dell'ente locale in ordine all'individuazione delle zone idonee o meno all'installazione degli impianti fotovoltaici.

La Redazione

Il Comune rigettava la richiesta dall'attuale ricorrente di poter realizzare un impianto fotovoltaico in un'area destinata ad usi agricoli, sul rilievo che il sito interessato dall'intervento ricadeva al di fuori delle aree individuate con deliberazione del Consiglio comunale.
La ricorrente ricorre dinanzi al Tribunale amministrativo regionale chiedendo l'annullamento e la declaratoria del provvedimento di diniego nonché del regolamento comunale. A fondamento del suo ricorso, la ricorrente eccepisce l'incompetenza del Comune alla luce del quadro normativo vigente che consentirebbe soltanto alle Regioni di indicare le aree e i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti. Sostiene inoltre che il regolamento comunale, sulla base del quale è stato pronunciato il rigetto dell'istanza, sarebbe stato adottato in violazione dell'assetto delle attribuzioni degli enti locali territoriali, il quale non menzionerebbe la possibilità di individuare limitazioni territoriali all'installazione di impianti fotovoltaici.

Dopo aver analizzato il quadro normativo applicabile al caso di specie, il TAR Sicilia rileva che:

  • «i Comuni, in quanto estranei alla specifica attività pianificatoria come legalmente contemplata, non possono precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo avvalendosi dell'ordinaria potestà regolamentare locale»;
  • «l'indicazione che possono fornire le Regioni in merito alla non idoneità di determinate aree ad accogliere la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili è espressamente riferita alla segnalazione di aree non idonee in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti. Spetta, pertanto, all'atto regionale (e non alla norma locale generale e astratta) individuare le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo e alle dimensioni e, dunque, anche alla potenza degli impianti»;
  • «l'atto di pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non può comportare un divieto assoluto, bensì serve a segnalare un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione, volta a verificare in concreto se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, senza determinare una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione del sito».

Alla luce di tali osservazioni, il TAR Sicilia accoglie il ricorso con sentenza n. 299 del 2 febbraio 2023.