
La Cassazione precisa che tale “vis attractiva” opera a condizione che, nel momento in cui perviene al tribunale ordinario una richiesta di adozione di provvedimento ex art. 330 o 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Ancona chiedeva a quest'ultimo l'adozione dei provvedimenti ex
Svolgimento del processo
1. – In data 30/07/2020 il Tribunale di Fermo veniva investito del giudizio di separazione tra i coniugi S.F. e F.C., che si concludeva con decreto di omologazione di separazione consensuale del 17/12/2020, pubblicato il 02/01/2021.
1.1. – Frattanto, in data 09/09/2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona chiedeva al Tribunale per i minorenni di Ancona l’adozione dei provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. a carico dei predetti S.F. e F.C., nell’interesse del minore A.C..
1.2. – Con ordinanza del 10/02/2021 il Tribunale per i minorenni di Ancona si è dichiarato incompetente ex art. 38 disp.att. c.c., stante la pendenza dinanzi al Tribunale di Fermo del giudizio di separazione instaurato dai coniugi F.-C..
1.3. – Di conseguenza, in data 11/03/2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ha presentato allo stesso Tribunale la richiesta di adozione dei provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. a carico di S.F. e F.C..
1.4. – Con ordinanza del 01/10/2021 il Tribunale di Fermo, che precedentemente, in data 17/12/2020, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di competenza, ritenendo che competente ad adottare i provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. nei confronti dei genitori del minore F.C. sia il Tribunale per i minorenni di Ancona.
2. – Il P.G., premessa l’ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio, praticabile anche nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione (Cass. 6898/204, 16959/2011, 31770/2021) ha concluso per la competenza del Tribunale ordinario di Fermo, in quanto dinanzi ad esso era pendente, «al momento della proposizione del primo ricorso del P.M.», il giudizio di separazione dei coniugi F.-C., senza che la sopravvenuta conclusione di quel giudizio, in virtù di decisione non più impugnabile, possa comportare il ripristino della competenza del tribunale per i minorenni, non essendo l’art. 5 c.p.c. espressamente derogato dall’art. 38 disp.att. c.c.
2.1. – In altri termini, la vis attractiva a favore del tribunale ordinario non potrebbe venir meno per effetto di vicende nuove verificatesi in epoca successiva all’esercizio dell’azione (come si desumerebbe a contrario da Cass. n. 2833 del 2015 e da Cass. n. 20202 del 2018).
Motivi della decisione
3. – Il regolamento è ammissibile, poiché, in tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in pendenza di un giudizio di separazione personale, è sempre proponibile il regolamento di competenza di ufficio per individuare chi sia competente tra il tribunale ordinario e quello per i minorenni, in applicazione analogica dell'art. 45 c.p.c., trattandosi di materia nella quale il giudice dispone di poteri officiosi d'iniziativa, ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (Cass. 2073/2020).
4. – Nel caso in esame non è in discussione il principio – condiviso tanto dal Tribunale per i minorenni di Ancona quanto dal Tribunale ordinario di Fermo – in base al quale, ai sensi dell’art. 38 disp.att. c.c. (nel testo sostituito dall’art. 3 della l. n. 219 del 2012) la competenza del tribunale per i minorenni nei procedimenti di cui all’art. 333 c.c. «resta esclusa (…) nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.»; la questione sottoposta al giudizio di questa Corte è invece quale sia la sorte di quel principio qualora venga meno il presupposto della pendenza dei menzionati giudizi.
5. – Come visto, al relativo quesito la Procura generale ha risposto nel senso che «la individuazione del giudice naturale deve essere compiuta tenendo conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda, come si evince dall’art. 5 c.p.c.», e quindi «non vi sono ragioni per affermare che competente ad adottare i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale debba tornare ad essere il Tribunale dei Minorenni quantunque il ricorso del P.M. sia stato formalizzato a seguito di instaurazione dinanzi al tribunale ordinario del procedimento di separazione».
6. – Il Collegio ritiene invece che al quesito debba essere data soluzione opposta, in quanto l’art. 38 disp.att. c.c. introduce una deroga alla competenza del tribunale per i minorenni, quale giudice naturale sui provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, sicché il venir meno del presupposto di tale eccezione, su cui si fonda la "vis attractiva" del tribunale ordinario, deve comportare il ripristino della regola ordinaria.
6.1. – A tale conclusione inducono la natura (derogatoria della competenza attribuita in via generale ad un giudice specializzato: Cass. 3490/2021), la lettera («nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione»: Cass. 16569/2021) e la ratio (evitare la futura emissione di pronunce contrastanti e incompatibili: Cass. 16339/2021) dell’art. 38 disp.att. c.c., le quali convergono sinergicamente a far ritenere che la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni debba essere interpretata in senso tassativo e restrittivo, con sua conseguente “riespansione” qualora il presupposto della "vis attractiva" al tribunale ordinario (pendenza del giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.) venga meno, perché è così che la causa torna effettivamente al suo giudice naturale.
7. – Anche il percorso tracciato dalla lettura nomofilattica dell’art. 38 disp.att. c.c. è coerente con una simile conclusione.
7.1. – Questa Corte ha già avuto modo di circoscriverne l’ambito processuale di efficacia, affermando che la "vis attractiva" esiste «fino alla definitiva conclusione» del giudizio di separazione (Cass. 3490/2021).
7.2. – E’ stato poi declinato il criterio della prevenzione, nel senso che la "vis attractiva" del tribunale ordinario è limitata all'ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo (Cass. 16340/2021, 1866/2019), mentre l’art. 38 disp.att. c.c. non opera quando il procedimento di separazione venga instaurato successivamente, nel qual caso i due giudizi proseguono autonomamente, ferma restando la competenza del tribunale minorile sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale (Cass. 16569/2021).
In altri termini, il principio di prevenzione vale “a senso unico”, poiché quando il giudizio di separazione, o di divorzio, o ex art. 316 c.c., viene promosso successivamente, esso non esercita alcuna "vis attractiva" su quello già in corso per l’adozione dei provvedimenti nell'interesse dei minori di cui agli artt. 330 ss. c.c., rispetto al quale prosegue autonomamente (Cass. 16340/2021, 1866/2019), salva la precisazione sopra vista.
7.3. – Questa Corte ha affermato che l’interpretazione per cui il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà genitoriale ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta innanzi al tribunale ordinario domanda di separazione personale o di divorzio dei coniugi, è condivisibile perché: i) aderente al dato letterale dell’art. 38 disp.att. («sia [già] in corso»); ii) rispettosa del principio della "perpetuatio jurisdictionis" di cui all'art. 5 c.p.c.; iii) coerente con le ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento negli artt. 111 Cost., 8 CEDU, 24 Carta di Nizza (Cass. 2833/2015 e 20202/2018).
8. – Può essere utile ricordare che il criterio della prevenzione è venuto meno con la c.d. “riforma Cartabia” (legge n. 206 del 2021, art. 1, comma 28 e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) – applicabile ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022 – che, intervenendo proprio sull’art. 38 disp.att. c.c., ha modificato i criteri del riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, estendendo la "vis attractiva" del primo al caso in cui il procedimento innanzi al tribunale ordinario sia introdotto dopo l’instaurazione di quello innanzi al tribunale per i minorenni (salvo l'art. 709-ter c.p.c. in quanto il procedimento per l'attuazione dei provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni deve essere necessariamente introdotto di fronte a quest'ultimo).
8.1. – L’intervento riformatore, valorizzando il concetto di effettiva pendenza dei procedimenti dinanzi ai due diversi giudici, sembra esprimere la prevalenza della ratio di evitare pronunce incompatibili anche sul principio della "perpetuatio jurisdictionis" ex art. 5 c.p.c. Tale scelta del legislatore trova una giustificazione consistente altresì nella ratio complessiva sottesa alla regolazione dei rapporti di competenza fra tribunale ordinario e tribunale minorile in questa materia e cioè quella della concentrazione dell’accertamento giudiziale nelle ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale che, per il carattere intrinseco di rilevanza e urgenza delle relative decisioni, richiede e impone una conoscenza non parcellizzata della situazione familiare e la necessità di evitare decisioni giudiziali contrastanti.
Dal punto di vista concettuale, la nuova voluntas legislatoris non solo non confligge con la soluzione divisata dal Collegio nel caso in esame, ma anzi l’avvalora.
9. – In conclusione deve affermarsi che la "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell’art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 o 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Ancona dinanzi al quale dovrà proseguire il processo.