Con la risposta n. 210/2023, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro applicativo dell'articolo 5 della Legge n. 130/2022 che disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione alla data del 16 settembre 2022.
- rigetto dei ricorsi, ad esclusione di uno degli accertamenti, per il quale l'accertamento è stato ridotto sulla scorta di quanto stabilito dall'Ufficio in fase di mediazione;
- accoglimento dell'impugnazione proposta dal contribuente;
- accoglimento del ricorso proposto dal Fisco e rinvio alla CTR;
- rigetto dell'originario appello proposto dal contribuente;
- proposizione del ricorso in Cassazione (giudizio ancora in corso).
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«2. Le controversie tributarie [...] pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. [...]
8. [...] per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall' |