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10 febbraio 2023
I chiarimenti del Fisco sulla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti davanti alla Cassazione

Con la risposta n. 210/2023, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro applicativo dell'articolo 5 della Legge n. 130/2022 che disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione alla data del 16 settembre 2022.

di La Redazione
L'istante dichiara di aver impugnato davanti alla CTP tre avvisi di accertamento, con ricorsi poi riuniti, relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. Il contenzioso ha poi visto le seguenti fasi:
  • rigetto dei ricorsi, ad esclusione di uno degli accertamenti, per il quale l'accertamento è stato ridotto sulla scorta di quanto stabilito dall'Ufficio in fase di mediazione;
  • accoglimento dell'impugnazione proposta dal contribuente;
  • accoglimento del ricorso proposto dal Fisco e rinvio alla CTR;
  • rigetto dell'originario appello proposto dal contribuente;
  • proposizione del ricorso in Cassazione (giudizio ancora in corso).
Sulla base di ciò, viene domandato se sia possibile applicare l'art. 5 della Legge n. 130/2022 che disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione alla data del 16 settembre 2022.

legislazione

«2. Le controversie tributarie [...] pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. [...]

8. [...] per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato».

Con la risposta ad interpello n. 210/2023, l'Agenzia delle Entrate esclude la possibilità, nel caso di specie, di aderire alla definizione agevolata ex art. 5 cit. con riferimento a tutte le distinte controversie ''autonome'' relative alle diverse annualità.
 
Ciò perché la pronuncia della CTR in sede di rinvio, impugnata dalla contribuente innanzi alla Cassazione, conclude per il rigetto dell'appello proposto dall'istante. Inoltre, la pronuncia emessa dalla CTP, impugnata innanzi al giudice di seconde cure nel ritenere pienamente legittimi gli atti impositivi emessi relativamente alle annualità 2006 e 2007 con riferimento all'annualità 2008, accogliendo la richiesta avanzata dal Fisco, «conferma [...] l'accertamento come modificato nella proposta di mediazione», con condanna della ricorrente alle spese di lite.
 
Non si ravvisa, dunque, nessuna soccombenza dell'Agenzia delle Entrate con riferimento all'impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008. Anche con riferimento a tale ultima annualità, la rideterminazione dell'atto impositivo, in accoglimento della domanda avanzata dal Fisco, ne esclude la soccombenza.
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